Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15603 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIMME SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell’avvocato OLIOSI SERGIO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIREDDA GAVINO,

GIOVANNA COSSU, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), P.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato PORRU ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PORRU ANDREA DANIELE, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 490/2009 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI del 17/04/09, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la s.r.l. Simme, in persona del legale rappresentante P. E., e B.S. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro P.A. e P.E. assumendo:

che con atto 22.11.1995 era stata costituita la s.r.l. Simme il cui capitale sociale era stato sottoscritto dai soci P.A., P.E., P.M.I., B.P., B. S. e P.E.;

che la società Simme s.r.l. aveva ad oggetto la manutenzione di impianti industriali ed opere di carpenteria metallica;

che in data 6.7.2000, con atto notaio Carlo Passino di Oristano, P.A., P.E. e P.M.I. avevano trasferito la quota di partecipazione nella Simme s.r.l. a B. P. e P.E.;

che in data 2.5.2000 era stata costituiva in Nuoro la s.r.l. Ommeipa, di cui erano amministratore delegato e socio rispettivamente P. A. e P.E.;

che l’oggetto sociale della s.r.l. Ommeipa era molto simile a quello della s.r.l. Simme;

che la costituzione di detta società violava il divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 c.c., previsto non solo per l’alienante dell’azienda ma anche per colui che cedeva le quote sociali;

che sino dal giugno 2000 P.A., socio dell’Ommeipa, aveva contattato le varie aziende clienti della Simme denigrandola e rappresentando che la Simme non aveva solidità finanziaria e capacità organizzative, che avrebbe perso il personale qualificato, ed offrendo in particolare alla società Leagler ad un prezzo inferiore i servizi già appaltati alla Simme;

che tale comportamento violava le regole della correttezza professionale e il divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3;

che nel luglio del 2000 il P.A., al fine di danneggiare la Simme, aveva indotto i dipendenti in forza presso lo stabilimento di (OMISSIS) e di (OMISSIS) a rassegnare le dimissioni, promettendo loro una assunzione presso l’Ommeipa, comportamento questo che integrava gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. creando disguidi nella organizzazione della Simme;

che, pertanto, concludevano gli attori, Simme s.r.l. e B. S., affinchè si volesse dichiarare i convenuti responsabili dei fatti denunciati, ed ordinare ad essi la cessazione della attività concorrenziale ex art. 2557 c.c., e gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con la condanna dei medesimi al pagamento della somma di Euro 2000.000,00 a titolo di danni, salvo miglior calcolo;

che si costituivano i convenuti e il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 341/2003 così decideva: dichiara il difetto di legittimazione attiva di B.S. in relazione a tutte le domande proposte;

dichiara il difetto di legittimazione attiva della Simme in relazione alla domanda di accertarsi la violazione da parte dei convenuti del divieto di cui all’art. 2557 c.c.; dichiara che il P.E. non ha compiuto alcun atto di concorrenza sleale nei confronti della Simme; dichiara che P.A. ha compiuto un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 nei confronti della Simme e, per l’effetto, ordina a P.A. di astenersi dallo stornare i dipendenti della Simme presso l’Ommeipa s.r.l.; condanna il P.A. al pagamento in favore della Simme s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di Euro 200.000,00, equitativamente liquidata a titolo di risarcimento danni per concorrenza sleale;

che le parti proponevano separati appelli poi riuniti e la Corte d’Appello di Sassari, con la decisione in esame depositata in data 24.9.2009, così provvedeva: in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.A. e P.E. e respinto l’appello proposto dalla Simme s.r.l. e da B.S., in parziale riforma della sentenza appellata, che il testo conferma, respinge tutte le domande proposte dalla Simme e dal B.S.;

che, in particolare, affermava la Corte territoriale che “l’omessa riproposizione nel contratto definitivo delle clausole sulla concorrenza non può essere intesa alla stregua di un superamento delle clausole del preliminare che consentivano ai venditori di agire in concorrenza: il silenzio nel definitivo su tale aspetto invece la logica conseguenza delle chiare pattuizioni assunte nel preliminare con cui ai venditori veniva sì concesso di agire in concorrenza ma non da subito, ma solo a far data dalla stipula del definitivo …

che questo sia stato l’assetto di interessi concordato dalle parti si ricava da altra valutazione. Il prezzo della cessione delle quote è stato è stato stabilito nel preliminare in L. 1.200.000.000 e tale prezzo ed anche le sue modalità di pagamento rateale sono rimaste invariate nel contratto definitivo”;

che ricorrono per cassazione, in via principale la Simme s.r.l. con due motivi, illustrati da memoria (deducendo, rispettivamente, difetto di motivazione “sulla valenza tra le parti della clausola pattizia di deroga alla concorrenza di cui al contratto preliminare in data 6.4.2000” e violazione degli artt. 2557 e 2598 c.c. e art. 100 c.p.c. sul punto della denegata legittimazione attiva della Simme ad agire per danni da concorrenza indebita), nonchè, in via incidentale condizionata, con un unico motivo P.A. e P.E.; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale, in quanto “a parte la considerazione che la sentenza impugnata è caratterizzata da ampia e logica motivazione, i due motivi in questione del ricorso principale prospettano profili censori non ammissibili nella presente sede di legittimità, in quanto aventi rispettivamente ad oggetto l’interpretazione degli accordi contrattuali in questione (contratto preliminare e contratto definitivo) e un esame di documenti contrattuali ai fini dell’individuazione della legittimazione della Simme ad agire”;

che il Collegio, preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., condivide detta relazione con l’ulteriore considerazione che il ricorso è altresì inammissibile sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 6, stante l’omessa specifica indicazione degli accordi contrattuali in questione e che sulla questione della concorrenza indebita ex art. 2557 c.c., di cui al secondo motivo, la Corte ha ampiamente motivato (affermando che “come emerge dalle clausole contenute in tale ultimo contratto ai venditori non solo era stata concessa la facoltà di operare nello stesso settore e negli stessi luoghi, ma si era anche concordato che nulla avrebbero potuto eccepire i soci acquirenti in proprio e quali soci della Simme ove dipendenti di questa avessero liberamente deciso di passare alle dipendenze dell’impresa, individuale o in forma societaria, costituita dai cedenti e in particolare dal P.A..

Dunque non essendovi dubbio che i lavoratori transitali alla Ommeipa srl, costituita da P.A., lo abbiamo fatto liberamente, sebbene su richiesta del P., nessun atto di concorrenza sleale può essere sul punto ravvisato poichè appunto, l’operato del P. è del tutto conforme alle previsioni del contratto preliminare e semmai è stata l’azione giudiziaria della Simme e del B.S. ed esser in contrasto con le previsioni del contratto”) e ogni ulteriore valutazione in merito non è consentita nella presente sede di legittimità; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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