Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15602 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE 13, presso lo studio dell’avvocato ALBANO LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ONNIS CECILIA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domicliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BURCHI

LUIGI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

13/11/09, depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatre Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha chiesto

l’estinzione del ricorso.

La Corte:

Letti gli atti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che F.A. ha dichiarato di aver rinunziato al ricorso per cassazione da lei promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 47/2010, contro M.E., che ha espressamente aderito a tale rinuncia con le modalità di cui all’art. 390 c.p.c.;

che pertanto il ricorso dev’essere inammissibile; nulla per le spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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