Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15601 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), T.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCIANO ZUCCOLI 47, presso lo studio

dell’avvocato TALIA MARIA GIOVANNA, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIBISCEGLIA NATALE & C. SNC IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 222, presso lo studio dell’avvocato

PALANO FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASIERE ANTONIO

SALVATORE giusta procura speciale alle liti per atto notaio Marco

Pepe di Cerignola del 27/10/10, rep. 9728 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 472/03 del TRIBUNALE di FOGGIA,

SEZIONE DISTACCATA di CERIGNOLA, depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è solo presente l’Avvocato Talia Maria Rosaria, difensore dei

ricorrenti;

è presente il P.G. in persna del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M., P.G. e T.A. hanno proposto regolamento necessario di competenza con il quale hanno impugnato l’ordinanza del tribunale di Foggia – sez. distaccata di Cerignola, in data 21.7.2010, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio civile n. 472/2003 R.G. vertente tra i ricorrenti e la società in liquidazione Dibisceglia Natale & C. snc. Va premesso che lo stesso tribunale di Foggia, aveva pronunciato sentenza non definitiva n. 172/2009, con la quale dichiarava aperta la successione di D.C. e, per l’effetto accertava il diritto degli attori P.M., P.G. e A. T. alla divisione giudiziale dell’immobile sito al corso (OMISSIS) in proporzione delle quote di rispettiva competenza;

rigettava altresì la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta sul cespite ereditario, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ai fini delle operazioni di divisione. La suddetta pronuncia veniva appellata dalla convenuta, la quale, successivamente, nel corso del giudizio per la divisione che proseguiva innanzi al tribunale, faceva istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., rilevando che il giudizio radicato dalla convenuta avanti alla Corte d’Appello potesse considerarsi come pregiudiziale rispetto a quello pendente in primo grado, e ciò allo scopo di evitare eventuale conflitto di giudicati. Tale istanza veniva accolta dal giudice con la ricordata ordinanza riservata notif. in data 1.9.2010, avverso la quale è stato proposto il regolamento di competenza in esame.

Ciò premesso, e rilevata l’evidente infondatezza dei rilievi relativi all’asserita “indeterminatezza ” ed alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, il proposto ricorso per regolamento di competenza nella sostanza appare fondato. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere disposta la sospensione del giudizio, nella fattispecie in esame con specifico riferimento all’impugnazione di una sentenza non definitiva, ciò che trova compiuta regolazione nell’art. 279 c.p.c. e non nell’art. 295 c.p.c. come erroneamente ritenuto da giudice di merito. Ha infatti statuto questa Corte regolatrice che: “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, (che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo “an debeatur”), restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (Cass. n. 22944 del 30/10/2007; Cass. n. 419/ 2004; Cass. 814/2010).

Il ricorso dev’essere dunque accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e riassunzione del giudizio di merito nei termini di legge; spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, disponendo la riassunzione del giudizio di merito nei termini di legge e rimettendo all’esito dello stesso, il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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