Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15601 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15601 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
SENTENZA
sul ricorso 24171-2007 proposto da:
SICILCASSA
S.P.A.
IN
LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari
Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata
Data pubblicazione: 09/07/2014
in ROMA, VIA LIMA 48, presso l’avvocato MAROTTA
NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAVONE
2014
989
COCUZZA ANTONIO, giusta procura in calce al
ricorso; –
1) «
cict0-0g2-e
– ricorrente contro
1
CURATELA DEL FALLIMENTO RANERI SALVATORE E SAMPERI
GRAZIA, in persona del Curatore avv. FRANCESCO
CHIAVETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI RIZZO 41, presso l’avvocato OLIVIERI
VITTORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
controricorso;
C.
V. ‘.025830-0-0 8T8
controrícorrente contro
BANCO DI SICILIA SOCIETA’
PER AZIONI S.P.A.,
CAPITALIA S.P.A.;
– intimati –
sul ricorso 28419-2007 proposto da:
BANCO DI SICILIA SOCIETA’ PER AZIONI S.P.A. (C.F.
05102070827), nella qualità di successore e avente
causa nella Banca di Roma s.p.a., ridenominata
CAPITALIA s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso
GIANNITTO NINO, giusta procura a margine del
l’avvocato PAOLO CARBONE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONTEROSSO TITO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
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CURATELA DEL FALLIMENTO RANERI SALVATORE E SAMPERI
GRAZIA, in persona del Curatore avv. FRANCESCO
CHIAVETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI RIZZO 41, presso l’avvocato OLIVIERI
VITTORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro
SICILCASSA S.P.A. IN L.C.A., UNICREDIT S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n.
827/2006 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAllICONE;
udito,
per
il
controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato MONTEROSSO TITO che si
riporta;
GIANNITTO NINO, giusta procura a margine del
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per,
previa riunione, rigetto di entrambi i ricorsi.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 settembre 2006, la Corte
d’appello di Catania, in riforma della decisione del 13
febbraio 2002 del Tribunale della stessa città che – adrto
dal Fallimento Raneri Salvatore e Samperi Grazia per la
ex
art. 67, 2 ° comma, 1. fall. delle rimesse
bancarie eseguite nell’anno anteriore al fallimento in
favore della Sicilcassa s.p.a. aveva dichiarato
l’estinzione del giudizio, ha rimesso la causa in primo
grado, ai sensi dell’art. 354, 2 ° comma, c.p.c.,
compensando le spese per entrambi i gradi.
La Corte territoriale ha rilevato che il giudizio di
primo grado fu dichiarato interrotto all’udienza del 24
novembre 1997 per la messa in liquidazione coatta
amministrativa della Sicilcassa s.p.a., e che questa, con
atto del 6 settembre 1997, aveva già ceduto attività e
passività al Banco di Sicilia s.p.a., ai sensi dell’art.
90, 2 ° comma, d.lgs. l ° settembre 1993, n. 385, con
successione a titolo particolare ricadente nell’ambito di
applicazione dell’art. 111 c.p.c.
Pertanto, ad avviso della Corte d’appello, la
riassunzione nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a. non
comportava l’estinzione del giudizio, ed il giudice
avrebbe dovuto concedere il richiesto termine per
notificare l’atto anche alla dante causa a titolo
particolare, la Sicilcassa s.p.a. in 1.c.a., essendo
sufficiente a scongiurare l’estinzione il deposito del
r.g. 24171/2007, 28419/2007
4
Il cons. rel.1€st.
Loredana Nzibone
revoca
ricorso entro il termine prescritto, laddove l’eventuale
vizio di notificazione imponeva soltanto, in applicazione
analogica dell’art.
c.p.c., la concessione di un
291
termine perentorio per il rinnovo della stessa.
Ha, quindi, in riforma della sentenza impugnata,
rimesso la causa in primo grado per tale adempimento, ai
sensi dell’art. 354 c.p.c.
Propone ricorso per cassazione la Sicilcassa s.p.a.
in 1.c.a., affidato a tre motivi.
La controricorrente Banco di Sicilia Società per
Azioni s.p.a. propone ricorso incidentale, fondato su
quattro motivi.
Resiste la curatela con distinti controricorsi.
La ricorrente ed il Banco di Sicilia Società per
Azioni s.p.a. hanno, altresì, depositato la memoria di cui
all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va disposta la riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti
avverso la medesima decisione.
2. – Con il primo motivo, la ricorrente principale
Sicilcassa s.p.a. in 1.c.a. deduce la violazione degli
art. 111 e 305 c.p.c., in quanto il fallimento ha
erroneamente individuato il soggetto passivo dell’atto di
riassunzione, notificato alla Sicilcassa Divisione del
Banco di Sicilia: mentre, essendosi verificata tra
Sicilcassa
s.p.a.
r.g. 24171/2007, 28419/2007
e
Banco di
5
Sicilia
s.p.a.
una
Il cons.
Loredana
1 st.
one
successione a titolo particolare, la prima avrebbe dovuto
essere convenuta in riassunzione, e la notificazione
operata era inesistente e non rinnovabile, anche per avere
la procedura avanzato la richiesta di rinnovazione
tardivamente, solo dopo l’eccezione proposta dal Banco di
termine.
Con il secondo motivo, deduce la violazione
dell’art. 354 c.p.c., per avere la corte territoriale
rimesso la causa in primo grado al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste, invece che deciderla nel merito,
dal momento che il secondo comma di tale disposizione, ove
rinvia all’art. 308 c.p.c., prevede la rimessione solo in
ipotesi di erronea estinzione disposta con ordinanza dal
giudice monocratico o con sentenza dal collegio a seguito
di reclamo, mentre nella specie l’estinzione è stata
pronunciata dal g.o.a. della sezione stralcio ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., dopo le
conclusioni nel merito delle parti.
Con
il
terzo motivo,
deduce
il
vizio
di
contraddittorietà fra motivazione e dispositivo, avendo la
sentenza impugnata affermato, nella prima, che la notifica
dell’atto di appello non sarebbe avvenuta nei confronti
della Sicilcassa s.p.a. in 1.c.a., mentre, nel
dispositivo, ha premesso essersi il giudizio svolto anche
nei confronti di detta parte: pertanto, ad avviso della
ricorrente, essendo la stessa litisconsorte necessaria
r.g. 24171/2007,28419/2007
6
Il cons. rel. est.
Loredana
cone
Sicilia s.p.a., costituitasi in giudizio oltre quel
quale dante causa della posizione controversa, l’effettiva
mancata partecipazione al giudizio d’appello comporta la
nullità della sentenza impugnata.
3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, il
Banco di Sicilia s.p.a. deduce la violazione e la falsa
primo comma, n. 2 att. c.p.c., oltre al vizio di
motivazione, per non avere la corte territoriale
considerato che la notifica in riassunzione è stata
eseguita nei confronti del successore particolare, onde
non era legittima la concessione di nuovo termine per
notificare alla dante causa a titolo particolare, la
Sicilcassa s.p.a. in 1.c.a.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale,
deduce la violazione e la falsa applicazione degli art.
300, 302, 305, 307 c.p.c., oltre al vizio di motivazione,
per non avere la corte territoriale ritenuto il giudizio
estinto a causa dell’inesistenza della notificazione alla
parte necessaria Sicilcassa s.p.a. in 1.c.a.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, deduce
la violazione e la falsa applicazione degli art. 101, 139,
145, 300, 302, 305, 307 c.p.c. e 125, primo comma, n. 2
att. c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per non avere
la sentenza impugnata riscontrato un vizio nella
notificazione del ricorso in riassunzione al Banco di
Sicilia s.p.a., successore a titolo particolare avvenuta
non presso la sede legale, ma presso la filiale di
r.g. 24171/2007, 28419/2007
7
Il cons. e k est.
Loreda
ihone
applicazione degli art. 300, 302, 305, 307 c.p.c. e 125,
Catania, ovvero alla «Sicilcassa, Divisione del Banco di
Sicilia (già Sicilcassa s.p.a.) in persona del Titolare
del Centro Affari Territoriali di Catania»,
ed essendosi
la banca costituita oltre il termine semestrale
dall’interruzione del giudizio.
censura la violazione e la falsa applicazione dell’art.
354 c.p.c. ed il vizio di motivazione, per avere la corte
d’appello errato nel rimettere la causa in primo grado.
4. – La sentenza impugnata, risolvendo una questione
pregiudiziale (insussistenza dei presupposti per la
declaratoria di estinzione del giudizio pronunciata in
primo grado), ha rimesso la causa innanzi al tribunale.
Infatti, la definizione del giudizio è avvenuta solo
innanzi alla corte d’appello, che ha omesso di trattenere
la causa innanzi a sé per la prosecuzione, in quanto,
reputando sussistere i presupposti di cui all’art. 354
c.p.c., ha rimesso la causa stessa innanzi al giudice di
primo grado per la notificazione alla dante causa e la
prosecuzione del giudizio.
Si tratta, pertanto, di verificare se quella
pronunciata dalla corte d’appello, nel caso di specie,
debba qualificarsi una sentenza non definitiva, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 360, 3 ° comma, c.p.c.
4.1. – È noto che tale norma ha modificato il regime
del ricorso per cassazione contro le sentenze non
definitive, in particolare quelle che vertono su
r.g. 24171/2007, 28419/2007
8
Il copsJ. est.
Loredana
one
Con il quarto motivo del ricorso incidentale,
«questioni … senza definire il giudizio»,
in tutto o in
parte, soggette necessariamente ad impugnazione insieme
alla sentenza definitiva.
La peculiarità consiste, nella specie, nel fatto che
la sentenza impugnata ha rimesso la causa in primo grado:
momento della pronuncia di sentenza di primo grado, ma
insieme alla sentenza che, decidendo nel merito, definisca
il grado di appello, in tutto o in parte (art. 360, 3 °
comma, seconda parte, c.p.c.).
4.2. – A fini di deflazione del giudizio di
cassazione e rafforzamento della funzione nomofilattica,
il d.lgs. n. 40 del 2006 introdusse un nuovo regime delle
impugnazioni per cassazione avverso le sentenze non
definitive, che, tuttora in vigore in assenza di ulteriori
modifiche, deriva dalle previsioni degli art. 360, 3 °
comma e 361 c.p.c.
Il legislatore ha distinto il regime delle sentenze
definitive totali, delle definitive parziali su domande
(ossia, non definitive) e delle non definitive né totali,
né parziali (ossia, non definitive su questioni).
Per le sentenze «definitive totali»,
vale la regola
generale dell’impugnazione immediata (art. 360, 1 ° e 2 °
comma).
Per le sentenze
«non definitive»
o
«definitive parziali»
«parziali»,
(dette anche
ove la legge menziona
espressamente la sentenza di condanna generica e quelle
r.g. 24171/2007, 28419/2007
9
il 92,A.
est.
Loredan az icone
la “riserva automatica” sarebbe da sciogliere non al
che decidono una o alcune delle domande senza definire il
giudizio), è possibile, a scelta della parte,
l’impugnazione immediata o la riserva di ricorso (art. 361
c.p.c.).
parte»
«non definitive, né in tutto né in
(dette anche
«interlocutorie»),
«non definitive su questioni»
o
non possono essere impugnate con
ricorso immediato e sono quindi soggette ad una riserva ex
lege, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme
alla sentenza che definisce il giudizio, anche in parte
(art. 360, 3 ° coma, c.p.c.).
Pertanto, le categorie sono state, nel diritto
vivente, rispettivamente designate anche come
sentenze su
domande (le prime due) e sentenze su questioni
(la terza).
Sono queste le espressioni che si trovano in molteplici
sentenze di questa Corte (cfr.
infra),
ove si afferma la
distinzione delle «sentenze non definitive su domanda»
o
«parziali» dalle «sentenze non definitive su questioni».
Per l’indicazione delle sentenze non definitive, si
fa riferimento poi all’art. 279, 2 ° comma, n. 4, c.p.c.:
«il collegio pronuncia sentenza: … 4) quando, decidendo
alcune delle questioni di cui al numeri 1, 2 e 3 [i.e.: l)
questioni di giurisdizione; 2) questioni pregiudiziali di
rito o preliminari di merito; 3) merito]
non definisce il
giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
l’ulteriore istruzione della causa».
r.g. 24171/2007, 28419/2007
10
Il cons r4 est.
Loreda
cone
Le sentenze
Ivi si trovano, dunque, raggruppate sia le sentenze
parziali su domande (n. 4, in rif. al n. 3), sia le
sentenze su questioni (n. 4, in rif. ai n. l e 2).
I dubbi che potrebbero sorgere dall’applicazione
anche nel caso peculiare dell’avvenuta rimessione in primo
appello innanzi a sé – del disposto della norma in esame
consigliano una rapida ricognizione degli orientamenti di
legittimità espressi in materia.
4.3. – La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto
rientrare nel disposto dell’art. 360, terzo comma, c.p.c.,
con conseguente generale divieto d’immediata ricorribilità
in cassazione, sentenze che avevano risolto una serie
differenziata di questioni.
In generale, le Sezioni Unite, con la sentenza del 6
marzo 2009, n. 5456, trassero argomento (al fine di
sostenere il condizionamento del ricorso incidentale sulla
questione di giurisdizione proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel merito) dal principio della non
ricorribilità immediata della sentenza affermativa della
giurisdizione senza entrare nel merito.
Quindi, la Corte ha applicato la norma quando erano
state decise questioni pregiudiziali di rito, come la
questione di
giurisdizione
nei confronti del giudice
amministrativo (Cass., sez. un., 21 luglio 2011, n. 15975;
6 aprile 2012, n. 5573; 20 giugno 2012, n. 10136; 10
luglio 2012, n. 11510; 16 luglio 2012, n. 12105; 31
r.g. 24171/2007, 28419/2007
11
Il cons. re
Loredana
grado – con conseguente “definizione” del giudizio di
ottobre 2012, n. 18698; 28 giugno 2013, n. 16310; 2
settembre 2013, n. 20073), del giudice contabile (Cass.,
sez. un., 3 luglio 2012, n. 11072) o del giudice
straniero, sussistendo anche in tale ambito «le esigenze
di collegamento tra impugnazione per cassazione e
interesse sul merito della controversia, sottese alla
previsione d’inammissibilità» (Cass., sez. un., 24 gennaio
2013, n. 1717; 12 febbraio 2013, n. 3268; 22 aprile 2013,
n. 9684); nonché in caso di
impugnazione per motivi
attinenti alla giurisdizione delle sentenze del giudici
speciali,
ove sia disposto il prosieguo del giudizio nel
merito (con riguardo a sentenze della Corte dei conti,
Cass., sez. un., 25 novembre 2010, n. 23891; 28 dicembre
2011, n. 29098; 22 febbraio 2012, n. 2575; 11 aprile 2012,
n. 5703; 28 maggio 2012, n. 8406; con riguardo a sentenze
del Consiglio di Stato, Cass., sez. un., 13 giugno 2012,
n. 9588, chiarendo che l’inammissibilità sussiste, sebbene
al riguardo sia previsto comunque il regolamento
preventivo, quale rimedio specifico concesso dalla legge;
18 ottobre 2012, n. 17841; 22 aprile 2013, n. 9688; 16
gennaio 2014, n. 773).
La declaratoria d’inammissibilità è stata poi
pronunciata in tema di legittimazione (Cass., sez. un., 22
febbraio 2012, n. 2575, in cui la corte dei conti
rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione del
giudice contabile, di difetto di legittimazione passiva
dell’intimato, di prescrizione dell’azione e, ritenuto che
r.g. 24171/2007, 28419/2007
12
Il cons. r
Loredana
est.
one
allo stato non potesse essere definito il merito,
disponeva per il prosieguo del giudizio ai fini
dell’espletamento della necessaria attività istruttoria;
11 aprile 2012, n. 5703, in cui la Corte dei conti
respingeva l’eccezione di inammissibilità per difetto di
legittimazione passiva, di prescrizione dell’azione
contabile ed ha disposto gli incombenti istruttori);
difetto di autorizzazione all’esercizio dell’azione (Cass.
18 maggio 2012, n. 7907, con riguardo ai rapporti
processuali tra l’attrice ed alcuni convenuti);
della citazione e degli atti,
nullità
che era stata esclusa
(Cass., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8406);
che era stata parimenti
improcedibilità della domanda,
esclusa (Cass., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8406,
citata);
estinzione del giudizio
(Cass., 18 maggio 2012,
n. 7907, in cui il giudice d’appello aveva peraltro
condiviso la pronuncia di primo grado anche laddove questa
aveva escluso che la riassunzione del giudizio interrotto
fosse stata inefficacemente operata; Cass. 9 giugno 2014,
n. 12948, ove il primo giudice aveva dichiarato il
processo estinto, l’appello ha riformato e rimesso in
primo grado e che ha reputato il ricorso inammissibile, in
quanto è «principio di carattere generale applicabile a
qualunque [altra] pronuncia che riguardi una questione
pregiudiziale o preliminare di merito»);
(Cass. 18 maggio 2012, n.
chiamare un terzo in causa
r.g. 24171/2007,28419/2007
diritto a
13
Il cons
Lored
giurisdizione del giudice contabile, di difetto di
7907);
ammissibilità della querela di falso
(Cass., ord.
27 luglio 2012, in cui la corte d’appello aveva dichiarato
ammissibile la querela di falso, disponendo per il
prosieguo del giudizio con separata ordinanza).
ex
art. 360, terzo comma, c.p.c. è
stata emessa in presenza anche di questioni
di merito,
quali l’eccezione di
preliminari
prescrizione
La pronuncia
[Cass. 4
agosto 2010, n. 18104, secondo cui la sentenza d’appello
non definitiva che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., 2 °
coma, n. 4, abbia deciso sull’eccezione di prescrizione
del diritto azionato, rigettandola e dando disposizioni
per il prosieguo del giudizio, non è immediatamente
ricorribile per cassazione; sez. un., 22 febbraio 2012, n.
2575; sez. un., 11 aprile 2012, n. 5703; ord. 5 novembre
2012, n. 18964]; la questione di
validità, efficacia e
interpretazione di contratti collettivi
(interpretato
l’art. 420 bis come riferito solo al primo grado, la Corte
reputa inammissibile il ricorso per cassazione avverso la
sentenza non definitiva emessa in grado d’appello che
decide sulla validità, efficacia e interpretazione di
contratti collettivi, trattandosi di sentenza che non
definisce, neppure parzialmente, il giudizio: cfr. Cass.
19 febbraio 2007, n. 3770, e le successive conformi, fra
cui Cass. 1 ° marzo 2007, n. 4834; 21 marzo 2007, n. 6705;
28 marzo 2007, n. 7585; ord. 7 maggio 2008, n. 11135; 9
settembre 2008, n. 22874; 11 maggio 2010, n. 11406; 12
luglio 2010, n. 16316); i vizi
r.g. 24171/2007, 28419/2007
14
procedimentall del
Il con
Lored
‘st.
e
licenziamento disciplinare
(Cass. 7 febbraio 2013, n.
2944, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la
sentenza della corte d’appello che, in riforma di quella
di primo grado che aveva condannato il datore alla
reintegrazione, ha risolto in senso sfavorevole al
licenziamento disciplinare ed ha rimesso per il prosieguo
quanto alle questioni relative al contenuto della
contestazione);
l’estinzione del rapporto di lavoro per
mutuo consenso
(Cass., ord. 7 giugno 2011, n. 12369, in
cui la corte territoriale aveva escluso tale vicenda).
Ovviamente, diverso sarebbe il caso in cui la
sentenza impugnata per cassazione avesse sì risolto
questioni, ma definendo il giudizio (cfr., es., Cass. 18
maggio 2012, n. 7907), in quanto allora essa torna in
vigore la regola della impugnabilità immediata.
La Corte ha anche precisato che, ove sia proposta
un’unica domanda, il giudice d’appello deve deciderla
unitariamente, o affatto; qualora, tuttavia, la sentenza
abbia frazionato l’unica domanda, vi è violazione
dell’art. 112 c.p.c. ed è comunque ammesso il ricorso per
cassazione (in tal senso, con riguardo all’art. 420
bis
c.p.c., Cass. 1 0 marzo 2007, n. 4834; 24 settembre 2007,
n. 19695, e molte altre successive in termini; con
riguardo all’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle
controversie in materia di pubblico impiego privatizzato,
r.g. 24171/2007, 28419/2007
15
Il cons. rel. Jest
Loredana
on
lavoratore le questioni relative al procedimento di
nello stesso senso Cass. 15 maggio 2008, n. 12328 e 19
marzo 2010, n. 6748).
4.4. – Giova sottolineare che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione avverso le sentenze che non
definiscono, neppure parzialmente, il giudizio di merito è
stata affermata anche con riguardo alle decisioni di
appello che abbiano rimesso la causa in primo grado,
dunque definendo (almeno per il momento) il giudizio
innanzi a sé.
Ciò perché, in ogni caso, la sentenza pronunziata in
secondo grado a seguito di appello contro la decisione di
primo grado definitoria del giudizio, se riforma la
sentenza impugnata e rimette al primo giudice per la
decisione sul merito, resta una sentenza che decide una
questione senza definire neppure parzialmente il giudizio
nel merito: dunque, da reputarsi
sostanzialmente non
definitiva.
Il ragionamento è nel senso che, anche in questi
casi, «il giudizio non viene risolto neppure parzialmente,
essendo questo ancora bisognevole di pronuncia sul merito
e, quindi, non realizza la condizione di ammissibilità del
ricorso per cassazione voluta dal legislatore con il
novellato art. 360 cod. proc. civ.», onde si afferma che
la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, «tenuto
conto delle finalità della norma procedurale, debba
considerarsi sostanzialmente non definitiva perché nel
relativo “giudizio” non è stata (ancora) emessa nessuna
r.g. 24171/2007, 28419/2007
16
Il co
Lored
est.
one
pronuncia che abbia definito (nel senso considerato dalla
norma) sia pure “parzialmente”, il “giudizio”, ovverosia
l’unica pronuncia idonea a legittimare la proposizione di
un ricorso (anche sulla sola “questione”) per cassazione»
(Cass., sez. un., 2 settembre 2013, n. 20073).
Infatti, ai fini dell’impugnabilità innanzi alla
Corte della sentenza di appello, la situazione è del tutto
identica a quella del giudice di appello che «rinvii la
causa, per il prosieguo innanzi a sé, onde decidere le
ulteriori questioni sottoposte al suo esame (e già decise
anche da quello di primo grado)»: l’affermazione del
giudice di appello «in entrambi i casi non risolve
(neppure parzialmente) il “giudizio” – essendo questo
ancora bisognevole di pronuncia sul merito – e, quindi,
non realizza la condizione di ammissibilità del ricorso
per cassazione voluta dal legislatore con il novellato
art. 360 c.p.c. Lo scrimine, quindi, va individuato con
riguardo unicamente alla idoneità della sentenza sulla
“questione” a definire la controversia, prescindendo
quindi dal meccanismo processuale di individuazione del
giudice che ha il potere di definire, “anche
parzialmente”, la controversia» e ciò in quanto, ai fini
dell’art. 360, 3 ° comma, c.p.c., il provvedimento con cui
ex art. 353 c.p.c. il giudice di appello rimanda le parti
innanzi al primo giudice «nella sostanza attua anch’esso
solo la prosecuzione del “giudizio” per l’adozione di una
definizione (“definire”) dello stesso almeno
r.g. 24171/2007, 28419/2007
17
Il con
Loredana
est.
cone
”parzialmente”» (per tale argomentare, cfr. Cass., sez.
un., 20 giugno 2012, n. 10136, su sentenza di appello che
aveva rimesso in primo grado perché declinata erroneamente
la giurisdizione).
Hanno,
pertanto,
applicato
la
regola
giudice d’appello aveva rimesso in primo grado:
–
Cass.,
sez.
un.,
13 giugno 2012,
n.
9588,
dichiarando inammissibile il ricorso avverso sentenza del
Consiglio di Stato, che aveva reputato sussistere la
giurisdizione del g.a. e rimesso la causa in primo grado;
– Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10136, in cui
la sentenza di appello che aveva rimesso in primo grado
art.
353
c.p.c.
perché declinata erroneamente
ex
la
giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello
amministrativo; così anche sez. un., 10 luglio 2012, n.
11510, ove parimenti la causa era stata dalla corte
d’appello,
dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario negata dal tribunale, rimessa in primo grado;
sez. un.,
16 luglio 2012, n. 12105, ove la corte
d’appello, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e
rimetteva gli atti al primo giudice; sez. un., 28 giugno
2013, n. 16310,
ove la corte d’appello aveva rimesso in
primo grado, ritenuta la giurisdizione dell’a.g.o. negata
dal tribunale; sez. un., 2 settembre 2013, n. 20073;
r.g. 24171/2007, 28419/2007
18
Il c
. est.
Loreda Nzicone
dell’inammissibilità del ricorso immediato, quando il
- Cass., sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1717, che ha
reputato inammissibile il ricorso avverso sentenza di
appello la quale aveva dichiarato la giurisdizione del
giudice italiano e, pertanto, rimesso la causa al primo
giudice ex art. 353 c.p.c.; nonché sez. un., 12 febbraio
le decisioni dei giudici speciali impugnate per motivi di
giurisdizione ex art. 362 c.p.c.; più di recente, sez.
un., 16 gennaio 2014, n. 773;
– Cass. 9 giugno 2014, n. 12948, in termini alla
presente controversia, ove il primo giudice aveva
dichiarato il processo estinto, mentre l’appello ha
riformato e rimesso in primo grado.
4.5. – La costanza e univocità di tale orientamento,
esteso anche a tutte le ipotesi di definizione
dell’appello senza pronuncia nel merito e senza definire
il giudizio in quanto il secondo giudice abbia rimesso la
causa nel merito innanzi al giudice di primo grado, e le
esigenze di razionalizzazione e semplificazione del
sistema al fine di evitare il proliferare di subprocedimenti, siccome perseguite dal legislatore delegante
e recepite da quello delegato, inducono il Collegio, in
mancanza dell’offerta di argomenti in contrario, a tenere
fermo il predetto orientamento.
Può dirsi (come precisato da sez. un., 16 luglio
2012, n. 12105) che «dall’area descritta dall’art. 279
c.p.c., n. 4 sono state sottratte le sentenze, che ai fini
r.g. 24171/2007, 28419/2007
19
Il con rel est.
Loreda
one
2013, n. 3268 e 22 aprile 2013, n. 9688, ricorsi avverso
dell’appello vi sono invece comprese, con le quali non si
realizza una definizione neppure parziale del merito della
domanda, ma solo si ha la decisione di questioni».
Quando il processo arriva in appello c’è insomma un
accentuato favor per la decisione unitaria: in tal modo,
durata del processo (art. 111, 2 ° comma, Cost.) con quello
dell’immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24
Cost.).
La
sentenza
impugnata
deve,
in
conclusione,
considerarsi sostanzialmente non definitiva, perché nel
relativo giudizio non è stata ancora emessa nessuna
pronuncia che abbia definito (nel senso considerato dalla
norma) sia pure parzialmente il giudizio, sola pronuncia
che sarebbe idonea a legittimare la proposizione del
ricorso per cassazione. Ne deriva la declaratoria di
inammissibilità di entrambi i ricorsi.
5. – La novità della questione, con riguardo alla
pronuncia di estinzione riformata in appello con
rimessione in primo grado, induce alla compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
La
Corte
riunisce
i
ricorsi
principale
ed
incidentale e li dichiara inammissibili; compensa fra le
parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’8 maggio 2014.
viene coniugato il canone costituzionale della ragionevole