Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15600 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10467/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEL COL DANIELE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 73/4/2011, depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. IANNELLO Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SANLORENZO Rita, la quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Daniele Del Col ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanza di rimborso del 50% delle trattenute Irpef operate sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta quando egli non aveva ancora compiuto 55 anni.

A sostegno della richiesta di rimborso, presentata il 18/6/2007, il contribuente invocava la sentenza della CGUE del 21 luglio 2005, causa C207/2004, che ha ritenuto discriminatoria la disciplina (art. 19 T.U.I.R., comma 4 bis) che prevede la riduzione alla metà delle imposte dovute, sulla base di un differente limite di età, cinquanta anni per le donne e cinquantacinque per gli uomini.

La C.T.P. adita ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi.

Il contribuente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto la tempestività della istanza di rimborso, sebbene la stessa fosse stata presentata ben oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi da tale norma prescritto, e ciò in ragione di una erronea ricostruzione degli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea su rapporti giuridici ormai esauriti. Sostiene infatti la ricorrente che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto tempestiva la richiesta di rimborso, considerando che il dies a quo del termine di decadenza dovesse essere quello della pronuncia della Corte di Giustizia e non, invece, quello in cui la ritenuta è stata operata, come testualmente dispone D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3. La censura è fondata.

La questione con essa sollevata trova nella giurisprudenza di questa Corte soluzione ormai ferma nel senso che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva” (Cass. Sez. U, n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442; conf. Sez. 5, n. 15276 del 10/06/2008; Sez. 5, n. 5978 del 17/03/2006, Rv. 588561; Sez. 5, n. 17918 del 06/09/2004, Rv. 576786).

La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. nn. 13676/2014; 17009/2012; 2809/2005; 7173/2002; 7178/2004; 11316/2000).

D’altra parte, anche la Corte di giustizia CE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile S.r.l. c/Amm. Finanz., pt. (OMISSIS)). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve pertanto essere accolto, restando assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito, in forza dell’art. 384 c.p.c., nel senso che la domanda introduttiva del contribuente, intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate da oltre 48 mesi alla data di presentazione della stessa richiesta di rimborso, deve essere rigettata.

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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