Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15600 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTEBELLO 8, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN,

rappresentata e difesa dall’avvocato TREMANTE LUIGI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D.C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3761/2009 della GORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/11/09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore doti G.A. Bursese il 28.3. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si trascrive: “1 – F.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3761/2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla medesima contro la precedente decisione pronunciata in data 10.3.2005 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella causa promossa da essa F. contro la convenuta F.D.C.C.; il tribunale aveva rigettato la domanda formulata dall’attrice tesa al rilascio del fondo di sua proprietà da parte della convenuta ed accolta la riconvenzionale formulata da quest’ultima per la declaratoria di acquisto della proprietà del fondo stesso a seguito di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.. La corte napoletana, disattendeva i motivi di gravame dell’appellante sia in punto di merito (inesistenza dei presupposti di fatto per l’usucapione speciale) che di ordine processuale (l’originaria domanda di usucapione ordinaria, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. era stata mutata in domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.).

“Il ricorso per cassazione si basa su 2 mezzi; l’intimata non ha svolto difese.

“2 – Con il primo motivo, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 c.p.c.; deduce che la convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale volta a conseguire l’acquisto della proprietà del fondo per intervenuta usucapione ventennale, mentre con la memoria ex art. 183 c.p.c. aveva dedotto che l’usucapione doveva intendersi verificata ex art. 1159 bis c.c., introducendo quindi una domanda nuova come tale inammissibile.

L’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale trova infatti fondamento in una causa petendi sostanzialmente diversa da quella dell’usucapione ordinaria e si basa su presupposti di fatto specifici da accertare ex novo.

“3) La censura di cui sopra non sembra fondata atteso che la ricorrente non tiene conto che la proprietà come gli altri diritti reali di godimento fa parte dei cd. diritti autodeterminati, in relazioni ai quali la “causa petendi” si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte (Cass. n. 23851 del 24.11.2010).

“Con riferimento alla fattispecie in esame vi è una pronuncia in termini di questa S.C. secondo cui …”la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd.

diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicchè nelle relative azioni la “causa petendi” si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte; pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, nè tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa.

(Cass. n. 12607 del 24/05/2010.

“Con la seconda censura l’esponente deduce violazione di legge (art. 1158, 1159 bis; e vizio di motivazione, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia in ordine erronea valutazione delle testimonianze escusse nel giudizio di merito.

“Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure riguardano esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito e non censurabili in questa sede.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.(Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.

Il Collegio tanto premesso;

OSSERVA:

la relazione sopra riportata non è stata oggetto di contestazione;

ad essa ha aderito il P.G., mentre le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili, potendosi aggiungere con riguardo alla censura, che, nella fattispecie, in relazione all’usucapione ordinaria ed a quella speciale ex art. 1159 bis c.c., gli elementi di fatto sono certamente gli stessi, ai fini dell’identità della domanda. Si ritiene pertanto di rigettare il ricorso; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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