Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15600 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15600 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 20485-2010 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA PALLADINO ENZO (p.i. 01977660040),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

Data pubblicazione: 09/07/2014

MILIZIE 140, presso l’avvocato CREMISINI ROBERTO,
che la rappresenta e difende unitamente agli
4014
):33

avvocati FIORENTINO MARCO, BIANCHI MARCO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

GIACCARDI DANIELA AURELIA (c.f. GCCDLR67P62D742H),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
197, presso l’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA FRANCA BLANGETTI, giusta procura

– controri corrente contro

FALLIMENTO GIACCARDI S.A.S. E DEI SUOI SOCI
GIACCARDI ANGELO E GIACCARDI DANIELA AURELIA,
FALLITI IN PROPRIO (C.F./P.I. 00943710046);
– intimato –

avverso la sentenza n. 1161/2010 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2010;
e

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CREMISINI
ROBERTO che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente,

a margine del controricorso;

l’Avvocato

NAPOLEONI MARIA CRISTINA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Torino, con sentenza 13/7-15/7/2010,
in accoglimento del reclamo di Giaccardi Daniela avverso la
sentenza del Tribunale di Mondovì del 27 aprile 2010,

dichiarativa del fallimento personale della stessa quale
socia accomandante ingeritasi nella gestione della
Giaccardi Angelo & C. s.a.s. in violazione del divieto ex
art.2320 c.c., ha revocato detto fallimento e compensato
tra le parti le spese del procedimento.
La Corte del merito, premesso che il carattere gestorio
dell’interessamento per gli affari della società richiede
il contenuto non puramente esecutivo, ma decisionale ed
autonomamente orientato dell’atto, e l’assenza di procura
speciale per il singolo affare, ha rilevato che:
le due “deleghe” dell’accomandatario alla Giaccardi per le
operazioni bancarie ed i pagamenti nei confronti del
Palladino sono prive di data certa, una anzi ne è priva,
l’altra ha data successiva ad una delle operazioni
“delegate”, non risultano mai formalmente “spese” ed
esternalizzate dalla Giaccardi nelle operazioni indicate(né
nel rapporto con la banca né in quello col Palladino);
la delega relativa alle operazioni di accertamento,
compiute il 28/1/2009 dalla Guardia di Finanza, è
specifica, e della stessa, emessa il giorno stesso

dell’accertamento,

ne

danno

atto

i

verbalizzanti;
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nell’occasione,

oltre a mettere a disposizione

la

documentazione richiesta, la Giaccardi ebbe a rilasciare
dichiarazione in relazione alla transazione in corso con
l’azienda Palladino, che va intesa semplicemente come
prospettazione dell’intendimento della società di porre in

essere atto un esecutivo, ovvero il pagamento nei confronti
del Palladino, indipendentemente dall’esito della
transazione;
la dichiarazione manoscritta su carta intestata della
società a firma della sola Giaccardi contiene un semplice
elenco programmato di pagamenti a mezzo bonifici, da
effettuarsi secondo scadenze ed un importo complessivo
determinato, manca di ogni contenuto negoziale e
dispositivo del diritto;
la dichiarazione manoscritta del 30/10/08, da cui si evince
l’impegno della società a saldare le fatture sino al
30/9/08,

è

firmata

dalla

Giaccardi,

ma

anche

dall’accomandatario, ricalca fedelmente la precedente
dichiarazione ed è più calzante col quadro probatorio
l’interpretazione secondo cui la presenza
dell’accomandatario esclude un ruolo decisionale della
Giaccardi, la cui firma ha valore solo rafforzativo;
comunque si tratta solo dell’ impegno a pagare le fatture
per le forniture da tempo eseguite, nei cui riguardi non si
vede alcun ruolo gestionale o decisionale;

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la dichiarazione manoscritta del 7/11/08 a firma della sola
Giaccardi di avvenuta consegna di “assegni relativi a
pagamenti di fatture alla azienda agricola P” è una mera
attestazione di avvenuta attività materiale, la
trasmissione degli assegni;
la Giaccardi

ha

quanto agli assegni consegnati,

disconosciuto la firma, ma al di là della ritualità e
veridicità di tale disconoscimento, non integra attività
gestoria la mera emissione di assegni bancari tratti sul
conto sociale con delega operativa del socio accomandante;
il pagamento degli oneri per il ritardato pagamento di
assegni ordinato dalla Giaccardi alla banca a favore del
Palladino costituisce un mero comportamento attuativo.
Anche nel complesso, il comportamento della Giaccardi non
si discosta apprezzabilmente dall’ attività esecutiva di
decisioni altrui; i fatti valutati riguardano solo la
posizione del Palladino, pur essenziale per la s.a.s., che
però non esauriva la realtà aziendale, né la Curatela ha
provato altro, pur avendo da alcuni mesi la documentazione
sociale, anche se non del tutto completa.
La Corte del merito ha infine ritenuto i capi di prova
testimoniale irrilevanti per la mancata “spendita” di
procure e generici, ed inammissibile l’istanza ex art.210
c.p.c. in relazione agli assegni ed altra documentazione
bancaria, legittimamente acquisibile dal curatore e
comunque inidonea a provare la commistione nella gestione.
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Avverso detta pronuncia ricorre il Palladino sulla base di
cinque motivi.
Si difende con controricorso la Giaccardi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.1.-Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di
omessa motivazione in riferimento alla scheda firme
autorizzate sul c/c 1004711/82 C.R. Fossano intestato alla
Giaccardi s.a.s., che prova che tra i soggetti autorizzati
ad operare permanentemente sul conto corrente della società
poi fallita vi era la Giaccardi, e da cui risulta che la
delega aveva carattere ampio, generico ed indeterminato.
2.1. Il primo motivo è infondato.
A riguardo, è sufficiente rilevare che riveste carattere
decisivo non la mera esistenza della delega, ma l’effettivo
esercizio dei poteri ivi previsti da parte
dell’accomandante,sia come atti interni che esterni, atteso
che la perdita del beneficio della responsabilità limitata
è correlata al compimento di atti di gestione da parte di
questi, ex art.2320 c.c., mentre il ricorrente non ha
neppure allegato né provato l’esercizio effettivo di tali
poteri, né risultano tali deduzioni e prove da parte del
Fallimento.
Come infatti affermato, tra le altre, nella pronuncia
29794/2008( e conforme, la successiva 22246/2012), il
carattere

di

specialità

della

procura

conferita
6

dall’accomandatario deve essere necessariamente rapportato
alla predeterminazione degli atti che, in virtù di essa,
gli sono conferiti; se tali atti sono illimitati e privi di
collegamento

al

singolo

egli

“affare”,

determinato

acquisisce un potere che non gli spetta; e se

effettivamente lo esplica, merita lo stesso trattamento
riservato all’accomandatario.
Il

postulato

illimitata

è

della

responsabilità

poteri

indeterminati,

dell’attribuzione
l’esercizio

dei

attribuiti in procura.
1.2.- Col secondo mezzo, il Palladino denuncia il vizio ex
art.360 n.3 c.p.c. in relazione all’emissione di assegni
sul conto societario da parte dell’accomandante ed alla
delega bancaria alla stessa conferita.
Il

ricorrente

deduce

di

avere

fatto

valere

la

sottoscrizione da parte della Giaccardi della dichiarazione
del 7/11/08 di consegna di assegni in pagamento di fatture
del

Palladino,

la

cui

sottoscrizione

è

stata

pretestuosamente disconosciuta dalla Giaccardi, e la
valutazione della Corte del merito a riguardo si pone in
contrasto con l’art.2320

c.c.;

inoltre,

secondo

il

Palladino, la Corte d’appello, omettendo di valutare come
la delega bancaria generale configuri di per sé violazione
dell’art.2320

c.c.,

ha

sostanzialmente

considerato

l’emissione di assegni come semplici atti esecutivi.
2.2.- Il secondo motivo è infondato.
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La Corte del merito non è incorsa nel vizio denunciato,
applicando nella fattispecie concreta il principio secondo
il quale al fine di qualificare il carattere gestorio di un
atto, occorre che lo stesso abbia carattere non meramente
esecutivo, ma decisionale ed autonomamente orientato.

Come osserva, inoltre, la Giaccardi, la valutazione di
detti assegni segue quella relativa alla dichiarazione
manoscritta di detta parte del 30/10/2008, firmata sia da
questa che dal Palladino, che la Corte del merito ha inteso
e ricostruito come significativa del mero rafforzamento
dell’obbligazione sociale a favore del fornitore, in
funzione di garanzia, come tale inidonea ad integrare i
presupposti di cui all’art.2320 c.c. ( e su detto specifico
punto si dirà in appresso, sub quinto motivo).
1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia i vizi ex
art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione al rigetto delle
istanze istruttorie di detta parte.
2.3.- Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, quanto alla richiesta di ammissione
dei capitoli di prova per testi, ha congruamente motivato,
nel senso di ritenere gli stessi generici ed irrilevanti,
in relazione alla mancata spendita di procure, circostanza
già valutata dalla Corte nella pronuncia alle pagine 10 e
11.
Così decidendo, la Corte del merito non è incorsa né in
vizi motivazionali né in violazione di legge, atteso che i
8

capi di prova sub 1) riportati in ricorso alle pagine 16 e
17 sono palesemente generici, e richiedono al teste delle
valutazioni dato che non si indicano quali rapporti
sarebbero stati tenuti dalla Giaccardi; il capo sub 2, come
già detto, è irrilevante.

La Corte ha aggiunto altresì che, in una dimensione
aziendale non trascurabile, come quella in esame, la prova
dell’ingerenza avrebbe richiesto un supporto documentale.
Quanto alla mancata ammissione dell’istanza ex art.210
c.p.c., la Corte del merito ha evidenziato come la Curatela
avrebbe ben potuto procurarsi legittimamente documentazione
presso la banca e che comunque, l’ingerenza nella gestione
sociale non sarebbe stata adeguatamente provata con la
semplice esecuzione di pagamenti ed altre incombenze
bancarie.
A

dette

valutazioni,

congruamente

e

logicamente

argomentate, va aggiunta la evidente genericità della
richiesta ex art.210 c.p.c., come riportata a pag.20 del
ricorso, che non indica nei capoversi secondo e terzo atti
specifici, risolvendosi quindi in un’istanza
inammissibilmente intesa ad accertare se potesse emergere
qualche dato documentale rilevante.
1.4.- Con il quarto mezzo, il Palladino denuncia vizio di
motivazione e di violazione e falsa applicazione di legge,
in riferimento alla sottoscrizione da parte della Giaccardi
dell’impegno di pagamento del 30/10/08 e dell’impegno di
9

pagamento scadenzato dal 12/11/08 al 31/12/08, oltre a
successivi bonifici a gennaio e febbraio 2009.
2.4.- Il motivo è inammissibile.
La parte sostanzialmente addebita alla Corte del merito la
diversa valutazione delle prove rispetto a quanto ritenuto

dalla medesima Corte in sede di reclamo ex art.22 1.f.; nel
resto, appunta le proprie censure sulla valutazione
effettuata nella sentenza impugnata, criticandone gli
approdi.
In tal modo, la parte intende inammissibilmente censurare
la valutazione di merito operata dalla Corte d’appello,
intendendo opporvi il proprio diverso apprezzamento(sul
principio, tra le tante, le pronunce 14318/2013, 664172012,
23635/2010).
1.5.- Col quinto mezzo, il Palladino denuncia vizio di
motivazione in ordine alla concessione di garanzie
ipotecarie da parte della Giaccardi.
2.5.- Il motivo è infondato.
Il ricorrente deduce che il Fallimento aveva evidenziato
come dal punto 6 del verbale della G.d.F. del 29/1/2009
emergesse la prestazione di garanzia ipotecaria da parte
della Giaccardi a favore della società, sia per un mutuo
fondiario che per un’apertura di credito in conto corrente;
e secondo la parte, la Corte del merito ha omesso ogni
valutazione, mentre il rilascio sistematico di garanzie
costituisce serio indizio di ingerenza.
10

A riguardo, va in via assorbente evidenziato, come
sottolineato nella sentenza 13468/2010, con richiamo alla
precedente sentenza 6279/2007, che “l’esistenza del
rapporto sociale, anche al fine della dichiarazione di
fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma

della 1. f. art. 147, può risultare da indici rivelatori
quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore
dell’imprenditore, allorquando essi – ancorché riguardanti
il solo momento esecutivo dei rapporti obbligatori della
società – siano, per la loro sistematicità e per ogni altro
elemento concreto, ricollegabili ad una costante opera di
sostegno dell’attività di impresa, qualificabile come
collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi
sociali”, ma non rilevano quando sia in discussione il
presunto ruolo di amministrazione e gestione del socio
accomandante, che deve essere provato accertando di volta
in volta la posizione in concreto assunta da detto socio,
il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata
per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c.,
solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di
amministrazione, intesi questi ultimi quali atti di
gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante
sull’amministrazione della società (non già di atti di mero
ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in
nome della società.

11

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di
lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

spese del giudizio, liquidate in euro 4000,00 per compenso,
oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2014
Il Presidente

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle

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