Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1560 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13380-2005 proposto da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MIANO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

AUTOCARROZZERIA BONFIGLIO INTURRI SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. B.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIBERO LEONARDI 34, presso lo

studio dell’avvocato ALIFFI SILVIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BAGLIERI SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2005 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Aliffi Silvio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Baglieri Salvatore difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto dei primi due

motivi e l’accoglimento degli altri motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. si opponeva al provvedimento monitorio con il quale, il Giudice di Pace di Floridia, gli aveva ingiunto il pagamento in favore dell’istante snc Autocarrozzeria Bonfiglio Inturri, della somma di L. 3.263.892 oltre interessi e spese legali, a titolo di residuo importo per le riparazioni effettuate sull’autovettura incidentata di esso M., che si era limitato a corrispondere la minor somma di L. 12.000.000. Precisava l’opponente che le parti avevano concordato per i suddetti lavori un corrispettivo complessivo a saldo di L. 12.000.000 interamente corrisposto, per cui, a suo avviso, controparte non aveva alcun diritto all’ulteriore somma pretesa.

Si costituiva in giudizio l’autocarrozzeria convenuta, smentendo che tra le parti fosse intervenuto l’accordo in parola e deducendo che l’entità del corrispettivo maturato dal riparatore, in mancanza di un accordo tra le parti, era stato quantificato nella somma ingiunta pari a L. 15.263.892 ai sensi dell’art. 2225 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione al provvedimento monitorio, con il favore delle spese processuali.

L’adito Giudice di Pace di Floridia, disposta ed espletata la CTU, con la sentenza n. 7/2001 del 21.02.2001 rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. Avverso la sentenza proponeva appello il M. insistendo nel ribadire che tra le parti era stato pattuito forfettariamente il corrispettivo di L. 12.0000.000, integralmente corrisposto. Radicatosi il contraddittorio l’appellata, contestava tale assunto; l’adito tribunale di Siracusa previo espletamento della prova per testi, con la decisione n. 9/2005 depos. in data 4.01.05 rigettava integralmente l’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo il giudicante l’affermazione del M. circa l’asserito accordo in forma forfettaria del costo delle riparazioni, non aveva trovato conferma nelle contrastanti dichiarazione dei testi escussi, mentre appariva corretta la liquidazione del corrispettivo operata dal primo giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c..

Ricorre per la cassazione della predetta statuizione M. P. con ricorso fondato su n. 6 censure; resiste con controricorso l’intimata che ha depositata memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che non ha pregio la eccepita inammissibilità del ricorso per “assoluta genericità dello stesso, la cui parte narrativa non espone i fatti di causa per come si sono svolti”; infatti tale esigenza è stata ampiamente assolta nelle altre parti dello stesso ricorso.

Passando all’esame della prima censura, con essa l’esponente denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione d’inattendibilità del teste C.A. in riferimento all’art. 2225 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2 e art. 247 c.p.c.) lamenta che il giudice dell’impugnazione, in violazione dell’art. 247 c.p.c., aveva considerato con diffidenza le dichiarazioni rese dal teste in quanto suocero dell’esponente ed inoltre aveva valutato la prova testimoniale de qua non in modo unitario ma “extrapolata dagli atti di causa e senza considerare gli effetti che ne derivano sul piano logico e su quello pratico”.

La doglianza è priva di pregio, involgendosi apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, attesa la corretta ed esaustiva motivazione del giudicante che ha valutato le dichiarazioni di detto teste anche alla luce delle altre emergenze istruttorie, con particolare riferimento alla dichiarazioni contrastanti dell’altro teste escusso ( L.F.) che ha decisamente negato l’esistenza un preventivo accordo tra le parti circa il pagamento di un corrispettivo forfettario per le riparazioni del veicolo. Il tribunale sottolineando siffatto contrasto tra le dichiarazione dei testi ha ritenuto che ciò si risolveva in danno del M. che non aveva provato il fatto modificativo della pretesa.

Si ricorda a questo riguardo che secondo questa S.C. “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12362 del 25.05.2006).

Con il secondo motivo l’esponente denuncia r insufficienza e contraddittorietà della motivazione “per avere la sentenza impugnata prestato acritica adesione alle conclusioni del CTU, senza esaminare i rilevi critici mossi dall’appellante contro l’operato dello stesso CTU”.

Parte dal presupposto che nessun costo degli interventi riparatori poteva essere accertato sull’auto in quanto l’indagine peritale era stata espletata dopo che l’auto era stata riparata e senza che fossero stati conservati i pezzi danneggiati e sostituiti. Pertanto la consulenza era stata redatta in base delle sole fatture di acquisto dei pezzi di ricambio e con riferimento ai prezzi di listino in essi indicati, senza peraltro che dette fatture fossero state confermate in giudizio mediante dichiarazioni testimoniali.

Con il terzo motivo l’esponente denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice ritenuto che il corrispettivo non poteva essere diminuito dalla somma di L. 840.000 per lo sconto praticato sulle parti di ricambio; il tribunale aveva ritenuto che non vi fosse la prova di tale sconto, nonostante ciò risultasse dalle fatture d’acquisto.

Con il quarto motivo del ricorso, l’esponente denuncia violazione art. 112 c.p.c. perchè risultando il costo dei pezzi di ricambio dalle fatture , lo stesso non poteva essere calcolato dal CTU in base al prezzo di mercato.

Le suddette censure – congiuntamente esaminate in quanto connesse – sono prive di pregio. Intanto il ricorso non è autosufficiente non avendo riportate per intero le parti della relazione della CTU sottoposte a critica; inoltre occorre evidenziare che il medesimo ricorrente ha negato che vi fosse la prova che i ricambi indicati nella fatture fossero proprio quelli occorrenti per la riparazione della propria autovettura (v. ricorso pagg. 18-19: “Per quanto riguarda le fatture con gli allegati scontrini fiscali rilasciati …

per l’acquisto dei pezzi di ricambio … queste provano un acquisto di pezzi di ricambio, ma non provano poi che i ricambi acquistati siano proprio quelli occorrenti per effettuare le riparazioni dell’autovettura Mondeo, mancando i relativi riscontri”). Il Collegio osserva che a parte quanto detto sopra per la contestazione circa l’uso dei pezzi di ricambio fatturati, non vi è prova che il CTU abbia preso a fondamento proprio dette fatture.

Sono del pari infondate le pretese del ricorrente circa la riduzione del corrispettivo a seguito dello sconto praticato sui prezzi di ricambio, in quanto ciò si base proprio su quanto attestato in tali fatture da lui stesso disconosciute e contestate.

Con il quinto motivo l’esponente denuncia la violazione degli art. 91 e 321 c.p.c. in relazione alle spese processuali liquidate dal GdP, che aveva integralmente accolto la nota spese di controparte;

sostiene in particolare che non poteva esser liquidato l’onorario di L. 500.000 per la redazione della comparsa conclusionale non prevista avanti al giudice di Pace ex art. 321 c.p.c..

La censura è inammissibile in quanto nuova, non risultando dalla sentenza che era stata formulata in appello.

Con il sesto motivo infine, con riguardo alle spese liquidate per il giudizio d’appello, l’esponente denuncia la liquidazione globale delle spese da parte del giudice dell’appello (che non aveva distinto tra diritti ed onorari) in assenza di nota spese. Invero non viene dedotta la violazione della tariffa ma solo l’eccessività della liquidazione, proprio perchè la sentenza non ha distinto tra onorari diritti e spese.

Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, “il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. (Cass. n. 6338 del 10/03/2008).

In conclusione dev’essere accolto il suddetto motivo del ricorso, rigettati gli altri; con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice del tribunale di Siracusa.

P.Q.M.

la Corte accoglie il 6^ motivo del ricorso, rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia della causa anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice del tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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