Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1560 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26425-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

N. 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile (innalzando la classe da seconda a terza e mantenendo immutata la categoria A/2) sito in via (OMISSIS) nella microzona 19 della città di Roma (Parioli) L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non sufficientemente motivato;

che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che nella microzona Parioli si è verificato uno scostamento significativo del rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale rispetto allo stesso rapporto in altre zone comunali e l’Ufficio ha descritto i caratteri di pregio dell’immobile e del contesto urbano.

che la parte contribuente proponeva ricorso affidato a cinque motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo e della sentenza della CTR che lo ha ritenuto adeguatamente motivato in quanto non si dà conto del perchè è superata la soglia di significatività che permette la rettifica del classamento catastale.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per aver considerato la CTP notori dei fatti, quali il pregio architettonico dell’immobile in questione, che tali non sono e per aver successivamente ritenuto la CTR inammissibile la corrispondente doglianza in appello da parte del contribuente.

Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio tra chiesto e pronunciato in quanto i dati utilizzati dall’Ufficio si riferirebbero a situazioni anteriori rispetto al precedente classamento.

Con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la motivazione sarebbe meramente apparente.

Con il quinto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver dato conto della doglianza, sollevata in primo grado e ribadita in appello, relativa all’inattendibilità dei parametri – l’abolito coefficiente ICI – su cui si fondava il procedimento all’esito del quale il medesimo avviso era stato emesso.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

Inoltre, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La CTR non si è uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, in particolare ignorando che per procedere al nuovo classamento occorre dare conto sia delle caratteristiche della microzona sia di quelle specifiche del singolo immobile mentre il provvedimento amministrativo per un verso ha tenuto conto solo di uno scostamento significativo del rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale rispetto allo stesso rapporto in altre zone comunali, senza però dare conto nè delle modalità di calcolo nè della riferibilità dei dati ad un momento successivo rispetto all’ultimo classamento nè delle caratteristiche della microzona Parioli ove insiste l’immobile e per un altro verso il provvedimento in questione non esplicita in alcun modo le caratteristiche di pregio dell’immobile che lo renderebbero meritevole di un classamento superiore.

Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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