Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1560 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1560 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 22495-2015 proposto da:
ALETTI

ELISA

nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante ante fallimento della SRL ORANGE,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.F. DE SANCTIS
15, presso lo studio dell’avvocato PIER PAOLO POLESE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ZAULI
2017

giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2202
contro

FIMMCO SPA, MANCA MARCO;
– intimati –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 854/2015 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’accoglimento del 6, 7 e 8 ° motivo, rigetto del
resto;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
Sergio Aletti e la Orange s.r.l. convenivano in giudizio Marco Manca e
Logitalia Gestioni s.p.a. allegando una serie di condotte illecite, anche
penalmente, che avrebbe posto in essere il primo nell’interesse della seconda,
finalizzate all’inadempimento di tre contratti preliminari inerenti all’acquisto di
un complesso immobiliare, chiedendo, per quanto qui rileva, il risarcimento dei

I convenuti, costituendosi, eccepivano, in particolare, l’incompetenza per
effetto della pattuizione di una clausola compromissoria, questione che il
tribunale di Forlì riteneva fondata e dunque assorbente.
Nel corso del giudizio davanti alla corte di appello di Bologna, adita dalla
società Orange e da Sergio Aletti, veniva dichiarata l’interruzione per il
fallimento della s.r.I., con successiva riassunzione ad opera di Elisa Aletti quale
legale rappresentante della stessa, antecedentemente all’apertura della
procedura concorsuale, e quale erede, con beneficio d’inventario, di Sergio
Aletti.
La corte di appello felsinea dichiarava inammissibile l’appello, per difetto
di legittimazione sostitutiva della società fallita, e per mancata formulazione
delle conclusioni nel merito, e non solo in rito sull’inefficacia della clausola
compromissoria.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Elisa Aletti, per la s.r.l.
Orange e quale erede, affidandosi a quattordici motivi.
Non hanno svolto difese gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ;primi quattro motivi di ricorso, in uno al sesto da sintetizzare
insieme per opportunità espositiva, si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 342, 345, 346, cod. proc. civ., 1419, cod. civ.,
185, cod. pen., perché il giudice di appello, nel rilevare che erano state
inammissibilmente formulate solo conclusioni riguardanti rexceptio
compromissi”, aveva omesso di considerare che, nell’atto d’impugnazione,
erano state trascritte tutte le conclusioni formulate davanti al giudice di prime
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conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

cure. Conclusioni che non potevano ritenersi quindi rinunciate, men che meno
con la riassunzione del giudizio di gravame. L’omessa valutazione della
complessiva domanda formulata aveva poi ricadute sulla valutazione della
discussa clausola, posto che il giudizio sui reati di truffa e circonvenzione
d’incapace, fondante la richiesta di danni, involgeva profili indisponibili e come
tali non compromettibili. Esisteva, inoltre, un giudicato del giudice

immobili coinvolti in uno dei contratti preliminari. Giudicato che, a sua volta, in
quanto rilevabile d’ufficio, impediva lo spiegarsi degli effetti della clausola in
parola. Sicché avrebbe dovuto concludersi per l’inoperatività della clausola
specificata, pronunciando sul merito delle pretese risarcitorie.
Con il quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso si prospetta, quando
ritenuto del caso in subordine logico, la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112, 808, 808 ter, cod. proc. civ., poiché non solo era stata omessa la
pronuncia ritenendo erroneamente la sussistenza di domande in mero rito, ma
vi era stata una statuizione di semplice “non liquet” in ordine alla stessa
pattuizione della più volte ricordata clausola. Infatti, la corte non aveva
qualificato conclusivamente la stessa in termini liberi o rituali, osservando
solamente che nel primo caso ove non fosse stata valutata efficace avrebbe
dovuto pronunciarsi sul merito senza rimessione al giudice di primo grado, e al
riguardo mancavano come detto, in tesi, idonee conclusioni; nel secondo caso,
avrebbe diversamente dovuto impugnarsi la pronuncia del tribunale con
regolamento di competenza.
Con il nono e decimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 75, 99 e 100, cod. proc. civ., per l’erronea esclusione
della legittimazione suppletiva del fallito, non risultando una valutazione degli
organi fallimentari ma la sola loro inerzia, laddove le domande in questione
avrebbero potuto escludere gli stessi presupposti dell’insolvenza e, comunque,
andare a vantaggio della massa dei creditori. Anzi, risultava una missiva del
curatore, allegata alla comparsa di riassunzione e trascritta, che mostrava
come l’amministrazione fallimentare, intervenuta solo nel diverso e pendente
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amministrativo concernente l’ulteriore illecito di lottizzazione abusiva degli

giudizio d’impugnativa del lodo pronunciato su istanza della Fimco s.p.a., già
Logitalia Gestioni s.p.a., era in attesa della pronuncia sulle odierne pretese
risarcitorie, e di tanto informava il giudice delegato.
Con l’undicesimo motivo si prospetta l’illegittima omessa rimessione al
giudice di prime cure, sollevando questione di illegittimità costituzionale degli
artt. 353 e 354, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost.,

grado < ledeva il diritto alla prova, alla difesa e dunque al giusto processo e al pari trattamento con le parti che, invece, hanno ordinariamente l pngglbilità di esercitare in pieno, e quindi nei due gradi, tali facoltà. Con il dodicesimo motivo si prospetta l'erroneità della sentenza gravata poiché la clausola arbitrale riguardava le società coinvolte nei contratti preliminari ma non Sergio Aletti. Con il tredicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 808 cod. proc. civ., perché non era stato rilevato che i convenuti in prime cure, formulando domanda riconvenzionale doveva ritenersi avessero implicitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria. Con il quattordicesimo e ultimo motivo si prospetta l'errore processuale per omessa pronuncia su tutte le domande di merito formulate in primo grado e che si riproponevano. 2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo posta senza produzione dell'avviso di ricevimento. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, della quale pertanto non può essere 5 atteso che il regime in questione, che nel caso inibiva la rimessione al previo disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso medesimo. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione degli intimati. È in atti una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, peraltro senza tutte le pagine componenti la stessa, senza esito, sicché, deve darsi atto di quanto previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2017. Il consigliere estensore Dott. P lo orreca ett4 Il Presi Dott. Vivaldi nonostante l'indicazione della relativa ammissione presente in calce al ricorso,

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