Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1560 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27259-2014 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI

8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BROZZI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CRISTIANO 92 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO ANTINUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RODOLFO ANTONINI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.S., COSTRUZIONI MOTIVER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 947/2013 del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia –per quanto qui rileva, essendo stato proposto appello per le statuizioni emesse ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da L.L. avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 11 aprile 2008, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., nella procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) intrapresa nei confronti suoi e di G.T..

Il ricorso è proposto con quattro motivi.

Resiste con controricorso Cristiano 92 S.r.l..

2.- Col primo motivo si deduce erronea e/o falsa applicazione degli artt. 133, 134, 136, 137, 151 e 176 c.p.c. ed illegittimità del “rigetto dell’eccezione di inesistenza della notificazione dell’ordinanza opposta”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi perchè proposta oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione al difensore effettuata a mezzo telefax da parte della cancelleria.

Il Tribunale ha osservato che l’ordinanza stessa disponeva, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., che fosse “notificata” alle parti a mezzo fax; che la asserita mancata indicazione del numero cui inviare le comunicazioni da parte dell’avvocato non è stata verificata per la mancata produzione, nel giudizio di opposizione, degli atti di parte, rimasti depositati nel fascicolo del processo esecutivo; che comunque la parte non ha specificamente contestato che il numero di fax non appartasse all’avv. P., difensore del debitore; che anzi nel ricorso in opposizione è stata indicata la data di ricezione dell’ordinanza da parte del difensore, nel giorno 22 aprile 2008; che perciò l’atto ha raggiunto lo scopo. Con la conseguenza che è risultata tardiva l’opposizione proposta oltre i venti giorni dopo detta ultima data.

Il ricorrente sostiene che, invece, la notificazione dell’ordinanza sarebbe stata inesistente; che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 151 c.p.c., richiamato invece dalla sentenza impugnata; che comunque il difensore non avrebbe previamente autorizzato la comunicazione a mezzo fax; che anzi il difensore avrebbe “decisamente negato nell’udienza di comparizione delle parti di aver ricevuto il fax di Trasmissione dell’ordinanza, disconoscendo il numero cui il documento sarebbe stato inviato”; che comunque il giudice dell’esecuzione aveva disposto che l’ordinanza fosse “notificata” a mezzo fax, quindi all’incombente avrebbe dovuto provvedere l’ufficiale giudiziario, e non il cancelliere (che può eseguire soltanto comunicazioni, e non notificazioni); che nella specie mancherebbe ogni elemento di certezza che il fax sia stato ricevuto dal destinatario; che, in ogni caso, l’avv. P. aveva eletto domicilio in Latina, presso altri avvocati, al cui indirizzo avrebbe dovuto essere comunicata l’ordinanza, od al più in cancelleria.

2.1.- Col secondo motivo si deduce “erronea e/o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e conseguente dichiarazione di decadenza dell’attore dalla conversione”.

Il ricorrente ripropone gli argomenti difensivi volti a dimostrare l’inesistenza della notificazione dell’ordinanza di conversione, anche al fine di censurare l’affermazione del giudice circa la correttezza della pronuncia di decadenza dal beneficio della conversione per non avere versato tempestivamente la somma determinata ai sensi dell’art. 495 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che, essendo inesistente la notificazione dell’ordinanza, i debitori avrebbero dovuto essere rimessi in termini per la conversione del pignoramento.

3.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili.

Sono manifestamente infondati per la parte in cui insistono nel sostenere che sarebbe rilevante l’asserita inesistenza della notificazione – nel presupposto che soltanto a seguito di regolare notificazione sarebbe potuto decorrere il termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c..

I principi da applicare nel caso di specie sono i seguenti:

in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall’art. 617 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato (cfr. Cass. n.10099/09, n. 6487/10 ed altre);

colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato. non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7051/12).

Dati questi principi, rileva, ai fini del decorso del termine ex art. 617 c.p.c. nel caso di specie, la comunicazione dell’ordinanza, anche per il tramite del cancelliere, ed anche a mezzo fax. Dalla ricezione di tale comunicazione è decorso comunque il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non essendo affatto necessario il compimento di un vero e proprio procedimento notificatorio.

3.1.- Ogni altro rilievo del ricorrente è inammissibile in quanto non tiene conto della fondamentale rafia decidendi della sentenza impugnata, consistente nell’affermazione che è stata la stessa parte opponente ad indicare – alla pag. 4 del ricorso in opposizione – la data di ricezione dell’ordinanza di conversione da parte del difensore “vale a dire quella del 22.04.2008” (come si legge in sentenza); quindi, il giudice ha accertato che da quest’ultima data il difensore aveva avuto conoscenza dell’ordinanza medesima.

Nulla è detto in ricorso in merito a tale accertamento, essendosi il ricorrente limitato a sostenere apoditticamente che il proprio difensore avrebbe negato di avere mai ricevuto detta comunicazione (senza tuttavia che in ricorso vengano riportati gli estremi dell’atto processuale contenente siffatto diniego e senza che ne venga indicato il luogo di reperimento nel fascicolo di parte o d’ufficio).

Peraltro, non sussiste affatto l’inversione dell’onere della prova su cui si insiste soprattutto col secondo motivo, essendo onere dell’opponente dare la prova che la data della conoscenza effettiva del provvedimento fosse diversa da quella risultante dalla comunicazione onere, che non risulta essere stato assolto, essendo peraltro mancata anche la produzione degli atti della procedura esecutiva (come rilevato dal Tribunale).

In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati.

4.- A questo rigetto consegue l’inammissibilità del terzo motivo, che attiene al merito dell’opposizione agli atti esecutivi.

5.- Il quarto motivo attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione e si articola nelle seguenti censure:

– illegittima attribuzione delle spese di lite a Cristiano 92 srl perchè l’attività difensiva sarebbe stata svolta da un difensore la cui procura alle liti sarebbe stata dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 2005: il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non solo non sono indicati il contenuto e gli estremi degli atti processuali su cui il motivo è fondato (procura alle liti e sentenza che ne ha dichiarato la nullità), ma nemmeno è specificato il luogo del fascicolo in cui potrebbero essere reperiti;

– illegittima attribuzione delle spese di lite alla convenuta F.: il motivo è inammissibile per una ragione analoga a quella predetta, poichè richiama atti (in particolare, l’atto di precetto dell’11.3.2002) e sentenze (relativa a procedimento pendente in appello), i cui estremi non sono resi noti e la cui reperibilità nel fascicolo non è resa possibile da quanto indicato in ricorso;

– illegittimità della attribuzione delle spese di lite “indifferenziatamente nella stessa somma per tutti i convenuti”: il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, pur deducendo la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, non indica i parametri massimi che, nella specie, sarebbero stati superati per ciascuna delle parti vincitrici (cfr., da ultimo. Cass. n. 10409/16, secondo cui “In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicchè è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo”).

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria del ricorrente non offre argomenti per superare detti motivi. In particolare, il ricorrente insiste nell’argomentare in merito all’asserita irregolarità della comunicazione a mezzo fax ed all’asserita inesistenza della notificazione (concetto, quest’ultimo, ampiamente ridimensionato dalla recente sentenza a S.U. di questa Corte n. 14916/16) dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione depositata l’11 aprile 2008, oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ma non tiene conto dei principi di diritto richiamati nella relazione. Per questi ultimi, ai fini della decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c., rileva anche la conoscenza di fatto del provvedimento del giudice. Su questa conoscenza si è basato il Tribunale con accertamento che non risulta validamente censurato dal ricorrente per le ragioni esposte nella relazione. Perciò il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente, in favore della resistente Cristiano 92 srl, nell’importo di Euro 5.600,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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