Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15599 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4907-2016 proposto da:

VI.MA.VI., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAGDA NICOLETTA NAGGAR CIVALLERO;

– ricorrente –

contro

V.E., quale curatrice speciale di VI.NI.,

VI.GA. E VI.NA.FA., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCA TOSO;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO CISS DI BORGONIANERO, D.P.C., PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Presidente Consigliere Dott. MASSIMO

DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile di Torino, con sentenza del 24/4/2015, ha dichiarato l’adottabilità dei minori Vi.Ni. (nato il (OMISSIS)), Vi.Ga. (nato il (OMISSIS)) e Na.Fa. (nato l'(OMISSIS)). La decisione è stata confermata dalla locale Corte d’Appello con sentenza depositata in data 22/12/2015.

Ricorre per cassazione Vi.Ma.An., in qualità di padre dei minori, figli nati fuori dal matrimonio dal suo legame con D.P.C..

Non si sono costituiti il tutore provvisorio dei minori e la madre. Ha svolto attività difensiva la curatrice speciale.

A seguito dell’esame del ricorso e dei motivi d’impugnazione proposti, non si ravvisano violazioni di legge, in ordine alle quali le censure sono peraltro proposte in modo inadeguato.

In sostanza il ricorrente, pur invocando con i due motivi di ricorso la violazione di norme di diritto – L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 art. 8 CEDU e art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 12 e 15, artt. 116 e 2697 c.p.c., e art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, – propone contestazioni in ordine a profili e situazioni di fatto, per larga parte insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

E’ appena il caso di precisare che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1 trova un limite insuperabile nell’esigenza del suo compiuto ed armonico sviluppo psicofisico.

Occorre ancora preliminarmente ricordare che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili: conseguentemente l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. sez. 1, sent. 19443/2011).

Per quanto riguarda la posizione dei genitori, dalla decisione impugnata, che richiama le risultanze di c.t.u., e appare caratterizzata da motivazione del tutto congrua, emerge la totale inadeguatezza tanto della madre quanto del padre a svolgere il loro ruolo genitoriale. La madre è affetta da disturbo della personalità di tipo dipendente e tende costantemente alla proiezione su altri delle proprie responsabilità. Ripetutamente assistita dai servizi sociali, ha abbandonato con scelta volontaria la collocazione in comunità insieme ai figli, dopo aver vissuto la stessa con evidente insofferenza, creando ripetuti problemi agli istituti. La donna ancora in grado di appello, ha contestato falsamente di non aver ricevuto supporto dai servizi territoriali. Il padre risulta affetto da disturbo border line della personalità. Il ricorrente Vi.Ma.Vi. ha altri tre figli nati da precedente relazione, di cui però non si cura, e sono affidati alla sua famiglia di origine.

Nel ricorso Vi.Ma.An. prevalentemente contesta la omessa valutazione da parte della Corte territoriale della disponibilità manifestata dal fratello Vi.Mo., e dal figlio diciannovenne Vi.Da., ad essere affidatari dei minori, e afferma quindi che la Corte territoriale non ha valutato la loro idoneità quali affidatari, con il supporto di servizi territoriali. In realtà la Corte d’Appello ha esaminato queste disponibilità, ed ha innanzitutto rilevato che le stesse sono state manifestate solo durante il corso del giudizio d’appello in sede di CTU, e che tale tardiva manifestazione di disponibilità può interpretarsi “come un tentativo estremo per paralizzare la dichiarazione di adottabilità”.

Anche a prescindere dalla considerazione circa la tardività con la quale la disponibilità è stata manifestata, può aggiungersi che questa Corte ha già ripetutamente chiarito come “valutazione di idoneità o meno dei parenti all’assistenza del minore non può prescindere dalla pregressa condotta dei parenti stessi, in rapporto al minore, come anche evidenziato dalla L. n. 184 del 1983, art. 12 che espressamente richiede il mantenimento di rapporti parentali significativi (cfr. Cass. 8/08/2002 n. 11993)” (Cass. sez. 1, sent. 12662/2004). Una disponibilità “solo sopravvenuta”, non può che essere “negativamente apprezzata nello specifico contesto anche di acquisita consapevolezza da parte dei parenti della condizione della minore” (Cass. sez. 1, sent. 12662/2004, conf. Sent. 11993/2002).

Nel caso di specie, il difensore tiene a sottolineare: “Non si può certamente sostenere che i due parenti, ed in particolare lo zio paterno Vi.Mo. non fossero noti agli operatori che si stavano occupando dei loro congiunti: come risulta dalla relazione 24.9.2013 il servizio sociale riferisce al TM che “gli unici contatti” che la madre ha mantenuto sono quelli con la famiglia paterna e soprattutto che “la nonna Z. e lo zio Mo. sono gli unici ad aver dato la loro disponibilità per l’accudimento dei piccoli, sebbene la scrivente abbia fatto loro presente alcune limitazioni e problematiche reali: età della nonna, grosse difficoltà economiche, assenza per motivi di lavoro dello zio Mo. e relativa inesperienza di quest’ultimo”. Va precisato che in questo brano non vi è alcun riferimento individualizzante che riguardi Vi.Da., del resto non è tanto in questione che i parenti, avendo manifestato disponibilità all’affidamento, siano “noti agli operatori” e neppure che abbiano disponibilità “all’accudimento dei piccoli”, ma occorre invece valutare preliminarmente che siano intercorsi tra tali parenti ed i bambini “rapporti significativi”, e di questo non risultano evidenze negli atti di causa.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti; omettere dati anagrafici e identificativi.

Si dà atto che ha collaboirato alla redazione l’Assistente di studio Dott. Paolo (Ndr: testo originale non comprensibile).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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