Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15599 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO di PIAZZA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIPRO 12, presso lo studio dell’avvocato BONURA GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di PIAZZA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2928/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/01/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Bonura Giuseppe difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere dott. G.A. Bursese ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui testualmente si trascrive:

“1) Con ricorso in data 5.1.94 il Condominio di Piazza (OMISSIS) chiedeva al pretore di Roma la reintegrazione ex art. 1168 c.c. in suo favore, nel possesso di un porzione del locale cantina che dichiarava di sua esclusiva proprietà, deducendo che il confinante Condominio di Piazza (OMISSIS) aveva fatto erigere, a sua insaputa, un muro divisorio tra locali che fino a quel momento erano in comunicazione tra i due stabili condominiali. Sosteneva che tale muro divisorio era stato realizzato non in corrispondenza della linea di confine tra i due condomini dal piano terra fino al terrazzo), ma spostato di circa tre metri all’interno del condominio ricorrente, inglobando una porzione dei propri locali cantina. Si costituiva il Condominio di Piazza (OMISSIS) che chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo che la comunicazione tra gli ambienti posti tra i due condomini era stata realizzata da un inquilino (la Vetreria Tulli) di entrambi i condomini, allo scopo di rendere comunicanti gli attigui locali dell’uno e dell’altro condominio; tale passaggio era stato poi di nuovo chiuso nel momento in cui i locali erano stati riconsegnati. Precisava altresì il resistente che lo sconfinamento da esso posto in essere sarebbe stato attuato per compensarlo di una porzione di locali cantina di sua pertinenza, che il precedente proprietario di entrambi gli stabili condominiali (le FF. dello Stato) aveva ceduto a certa Trattoria Ciarla.

Il tribunale, all’esito dell’espletata istruttoria, con la sentenza n. 47812/2002 disponeva la reintegra del ricorrente nel possesso della parte del locale cantina in cui erano stati svolti i lavori in parola, ritenendo che detti lavori avevano interessato un’area che andava oltre la provabile linea di demarcazione tra le proprietà dei due condomini.

“La sentenza era appellata dal Cond. Piazza (OMISSIS), e l’adita Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia n. 2928/09, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda di reintegra nel possesso proposta dal Cond. (OMISSIS). Deduceva la Corte romana che il condominio ricorrente non aveva dimostrato di avere esercitato il possesso nel locale in questione, in quanto il riferimento all’effettiva linea di confine tra gli edifici, con accertamento di carattere petitorio, poteva valere solo ad colorandam possessionem, ma non apportava elementi decisivi per l’accertamento dell’attualità del possesso nell’ultimo anno precedente lo spoglio.

Peraltro non vi erano dubbi sul fatto che i locali contrassegnati con i nn. da 12 a 13 nella planimetria del CTU, anche se posti nella proiezione verticale del condominio ricorrente, erano rimasti nel potere di fatto del condominio appellante. “2) Il Cond. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi; l’intimato non ha proposto difese. “Con le due censure l’esponente deduce la violazione di legge (art. 1168 c.c.) e il vizio di motivazione. Deduce che la Corte non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie del primo grado del giudizio ritenendo in specie, non sussistere i presupposti della proposta azione di reintegra. L’area oggetto dello spoglio era stata concessa in locazione al Tulli insieme agli altri locali e il proprietario della cosa locata non perde il possesso della medesima quando la concede in locazione; inoltre la corte non ha tenuto conto che il condominio ricorrente aveva autorizzato l’inquilino Tulli ad aprire una porta sul retro dell’edificio, ciò che porterebbe a ritenere che tale porta trovavasi necessariamente nell’area di pertinenza del condominio di Piazza (OMISSIS); invece al momento del sopralluogo del CTU tale porta era acquisita nella zona di piano cantine che era nella disponibilità del Cond. di Piazza (OMISSIS).

“Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure riguardano esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità attesa la corretta motivazione della sentenza impugnata.

Invero la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200 ; Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

“Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

“3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.

Il COLLEGIO, tanto premesso, letti gli atti e la richiesta del P.G., osserva: la relazione sopra riportata è stata oggetto di rilievo critico da parte del ricorrente che con la memoria del 31.5.2011 ex art. 380 bis c.p.c., ha lamentato che la Corte d’Appello non aveva preso in considerazione la circostanza relativa alla porta che l’affittuario Tulli aveva aperto molti anni orsono, verso l’esterno dello stabile del condominio ricorrente con l’autorizzazione dello stesso , ma solo quella interna ai due edifici, che metteva in comunicazione i locali cantina dei due condomini , condotti in locazione dallo medesimo Tulli. La Corte capitolina dunque avrebbe erroneamente formato il proprio convincimento ignorando tale circostanza che invece era rilevante ai fine della decisione in quanto detta porta essendo stata autorizzata dal condominio ricorrente avrebbe dovuto trovarsi necessariamente nell’area di sua pertinenza, mentre invece al momento del sopralluogo del CTU essa risultava acquisita nella parte utilizzata dal condominio convenuto.

Ad avviso del Collegio la circostanza di cui sopra non sembra avere alcuna rilevanza in relazione alla ratio decidendi e cioè ai fini della prova dell’attualità del possesso dell’ultimo anno, con riguardo alla tempestività della proposizione dell’azione di reintegra ex art. 1168 c.c. da parte del condominio ricorrente, per cui il giudicante non era tenuto a prenderla in considerazione, giusta la giurisprudenza citata nella relazione sopra riportata (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007), le cui conclusioni sono dunque corrette e condivisibili; si ritiene pertanto di rigettare il ricorso, ponendo le spese processuali a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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