Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15599 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 788/2018 proposto da:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, in persona del legale

rappresentante, rappresentano e difeso dall’avvocato DEOSDEDIO

LITTERIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO BACCARI, in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, pec: (Ndr: testo

originale non comprensibile);

– ricorrente –

contro

C.L., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIA

RUSSO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo,

pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);

– controricorrente –

e contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4330/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con atto di citazione del 19/10/2009, convenne in giudizio il notaio C.L. per sentir accertare che il medesimo, incaricato della stipula di atti di mutuo e compravendita, aveva omesso gli accertamenti necessari all’esatta identificazione delle parti, con particolare riguardo allo stato civile della parte acquirente e mutuataria M.M. e che, per effetto di dette omissioni, l’ipoteca iscritta dalla banca in danno degli acquirenti-mutuatari M. e Ma. era risultata priva di effetto giuridico. Ciò premesso la Banca chiese di essere risarcita dal notaio della somma di Euro 221.235,49 oltre interessi, e di ulteriori spese sostenute per approfondimenti resisi necessari a causa della accertata falsa identità dei contraenti.

Il notaio C.L. si costituì in giudizio resistendo alle domande e chiedendo, in via gradata, la chiamata in causa di R.L., mediatore responsabile di aver creato il contatto tra le parti garantendo circa la loro identità, e della compagnia di assicurazioni Lloyd’s.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8286 del 2012, accolse la domanda ritenendo che il notaio fosse responsabile, in particolare, per non aver accertato lo stato civile di M.M., dichiaratasi nubile ma in effetti coniugata e condannò il notaio a risarcire il danno nella misura richiesta dalla attrice.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dal notaio C., con sentenza n. 4330 del 24/10/2017, ha accolto l’appello ritenendo che l’appellante avesse svolto tutti gli accertamenti idonei in ordine all’identità dei contraenti, riscontrando i loro documenti di identità e facendo altresì affidamento su quanto garantito dal mediatore finanziario, poi rivelatosi un truffatore, e dalla Banca. In particolare, ad avviso della Corte territoriale, l’acquisita disponibilità dell’istruttoria svolta dalla Banca in ordine alla identità delle parti contraenti e dell’immobile su cui accendere l’ipoteca, nonchè l’affidamento costituito da quanto riferito dal mediatore finanziario, esoneravano il notaio dal fare ricorso a testi fidefacienti.

Avverso la sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’originaria domanda, condannando la Banca alle spese del doppio grado, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il notaio C.L. ha resistito con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in pubblica udienza ma, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 170 del 2020, non avendo nè la parte ricorrente nè il P.G. depositato istanza per la trattazione in pubblica udienza, la causa è stata tratta in adunanza camerale non partecipata.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 49, e dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la banca ricorrente assume che l’impugnata sentenza non abbia applicato correttamente le norme dettate dalla legge professionale alla luce della peculiare diligenza di cui all’art. 1176 c.c., comma 2. Dalle predette disposizioni deriverebbe la configurazione di un rapporto di prestazione d’opera professionale con il conseguente obbligo, a carico del notaio, di porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a conseguire, con pienezza e stabilità di effetti, il regolamento di interessi voluto dalle parti. Tale obbligazione non potrebbe essere soddisfatta con un controllo meramente for male dell’identità delle parti attraverso l’acquisizione ed il controllo dei loro documenti di identità ma implicherebbe un’attività di accertamento più rigorosa eventualmente corroborata dal ricorso a testimoni fidefacienti, attività nel caso di specie del tutto omessa e non idoneamente sostituita dall’affidamento riposto dal notaio nei confronti del mediatore finanziario.

1.1. Il motivo è infondi: to. L’obbligo di accertamento della identità delle parti, incombente sul notaio ai sensi dell’art. 49 della legge professionale, va interpretato nel senso che, nell’attestare detta identità, il professionista, in assenza di conoscenze: personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza conseguibile in base ai criteri di diligenza, prudenza e perizia e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento anche di natura presuntiva (Cass., n. 29321 del 7/1272017, Cass., n. 9757 del 10/72005), non potendo a tale scopo ritenersi sufficiente l’acquisizione della carta di identità (Cass., n. 11767 del 12/5/2017). In questa prospettiva l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame della carta d’identità (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità (Cass., 3, n. 13362 del 29/5/2018).

Premessi questi princir i deve riaffermarsi che l’accertamento della correttazza dell’attività volta ad accertare la identità delle parti è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica (Cass. 3, n. 29321 del 7/12/2017).

Nel caso di specie la Co te territoriale ha motivato la propria decisione in modo più che ragionevole e logico, facendo leva sulla presenza di elementi forti e convincenti, tutti concorrenti a costruire un quadro di ragionevole certezze circa l’identità delle parti. sentenza ha valorizzato in particolare, con ciò conformandosi al richiamato orientamento di questa Corte, la comparazione effettuata tra i documenti di identità forniti dalle parti e la documentazione approntata dall’istituto di credito mutuante in sede di istruttoria per la stipulazione del mutuo, alla quale attività di comparazione si è aggiunta, nella concreta fattispecie anche la garanzia del mediatore finanziario, solo successivamente rivelatasi inveritiera.

Ove si volessero, di contro, svalutare gli importanti elementi acquisiti dal professionista, si dovrebbe ritenere che, al di fuori dei casi di conoscenza personale degli stipulanti, il notaio debba sempre fare ricorso a testi fidefacienti, il che non corrisponde nè alle previsioni normative nè alla logica della corretta e rapida stipulazione di mutui ipotecari.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater; della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di: Ha ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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