Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15598 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2238-2017 proposto da:

Avv. D.L., nella sua qualità di procuratore e difensore

di L.L.S., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 24973/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’avvocato D.L. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 24973 del 6/12/2016 che, rigettato il ricorso proposto dall’Inps e condannato lo stesso istituto al pagamento delle spese del giudizio, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del procuratore delle parti, dichiaratosene antistatario. L’Inps si è costituito depositando procura speciale in calce al ricorso notificato.

2. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito (Sez. U, 7/7/2010 n. 16037, Cass. 11/04/2014 n. 8578) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

2. Rilevato che nel caso, come risulta dalla memoria di costituzione nel procedimento RG 19884 del 2010 allegata agli atti, il difensore avv. D.L. aveva chiesto la distrazione delle spese dichiarandosi anticipatario, mentre la sentenza resa all’esito non si è pronunciata sul punto, deve procedersi alla richiesta correzione nei termini di cui in dispositivo.

3. La natura del procedimento preclude anche ogni provvedimento sulle spese (v. Cass. ord., 3566 del 24/2/2016).

PQM

 

La Corte dispone che la sentenza n. 29473 del 2016 della Quarta Sezione Lavoro di questa Corte venga corretta, aggiungendo in calce al dispositivo l’inciso: “da distrarsi in favore dell’avv. D.L., dichiaratosi antistatario”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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