Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15598 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDINI MARCO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.P., P.M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1481/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/05/09, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE; è

presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Consigliere dott. G. A. Bursese ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui testualmente si trascrive:

“1 – Con citazione 17.1.90 P.M.P. e P. P. convenivano in giudizio B.G. e L. P. per sentir dichiarare che la corte sita in Comune di Granaglione era comune al fabbricato di loro proprietà e conseguentemente sentir disporre la rimozione del cancello che era stato posto dalle stesse convenute a delimitazione della corte comune. Queste ultime si costituivano eccependo in via riconvenzionale acquisizione in via esclusiva della corte stessa in forza dell’intervenuta usucapione.

“2- L’adito tribunale di Brescia (recte: Bologna) con sentenza del 24.6.05 accoglieva la domanda principale, ordinando alle convenute di rimuovere il cancello; disattendeva la riconvenzionale rigettando la proposta eccezione di usucapione per carenza di prova. La Corte d’Appello di Brescia (recte: Bologna) con sentenza n. 1481/09, rigettava l’appello proposto dalle appellanti B. e F., confermando la sentenza impugnata. Ribadiva che le parti interessate non avevano dato una prova rigorosa della maturata usucapione circa l’esclusiva proprietà dell’area cortilizia.

“3 – Ricorrono per cassazione B. e F. sulla base di un solo motivo. Deducono che la Corte bresciana non ha adeguatamente valutato la prova con riferimento alla lettera del loro legale del 4.7.1970 (che lamentava l’apposizione del cancello che impediva l’uso e l’accesso alla corte), nè le foto prodotte, nè le dichiarazioni dei testi escussi e le loro argomentazioni da cui si desumeva l’avvenuta decorrenza del tempo necessario per l’usucapione della proprietà esclusiva della corte. In realtà il vecchio cancello di legno era stato sempre chiuso con catenaccio e lucchetto e non con una semplice corda e questo anche prima della lettera in questione.

“4 – Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure riguardano esclusivamente l’ammissione o la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati ai giudice di merito, attesa la congruenza della motivazione della sentenza impugnata.

“Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dei merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare e ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007)”.

“5) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.

Il COLLEGIO tanto premesso, letti gli atti e vista la richiesta del sg. P.G. OSSERVA:

La relazione sopra riportata è stata oggetto di rilievo critico da parte delle ricorrenti che con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. insistono nel vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Bologna nella valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie (la lettera del giugno 1970 del loro legale relativa alla chiusura del cancello, le foto allegate, le dichiarazione dei testi ecc).

Ad avviso del Collegio la memoria suddetta nulla aggiunge a quanto sostenuto dalle esponenti nel loro ricorso. Si può ancora sottolineare, che secondo la corte distrettuale, le esponenti non avevano fornito la prova rigorosa del possesso esclusivo, continuo ed ininterrotto dell’area cortilizia in questione utile ai fini dell’invocata usucapione, ciò che non era emerso nè dalla documentazione prodotta, nè dalie dichiarazioni dei testi escussi.

La S.C. ha ribadito al riguardo che ” in tema di possesso “ad usucapionem”, non è censurabile in sede di legittimità – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici, come nella fattispecie – l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (Cass. n. 11410 del 11/05/2010). Si ritiene dunque di aderire alle conclusioni della relazione di cui trattasi e di rigettare pertanto il ricorso, ponendo le spese processuali a carico delle ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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