Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15598 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17325/2016 proposto da:

B.O., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI

TIZIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

pec: avvgiuseppeditizio.pec.ordineavvocatichieti.it;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13546/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta della pubblica udienza del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni de P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.O. propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 13546 del 1/7/2015 che ha ritenuto inammissibile un ricorso per regolamento di competenza avverso un provvedimento del Tribunale di Chieti adottato nel corso di un giudizio civile di merito, sul falso presupposto che il provvedimento impugnato riguardasse la sospensione del giudizio esecutivo anzichè il giudizio di merito.

La Corte sarebbe caduta in un errore percettivo ritenendo che il ricorso sottoposto al suo esame fosse un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, anzichè un ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso una ordinanza di sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c..

Il ricorrente chiede pertanto che, a seguito della revoca della ordinanza n. 13546 del 1/7/2015, questa Corte, in accoglimento del ricorso in quella sede proposto, annulli l’ordinanza di sospensione del giudizio di merito emessa dal G.O.T. del Tribunale di Chieti in data 2/10/2014 in osservanza della giurisprudenza di questa Corte che esclude la pregiudizialità della definizione del giudizio d’appello nei confronti del giudizio di opposizione all’esecuzione.

2. Il ricorso è stato assegnato una prima volta alla trattazione in adunanza camerale del 23/10/2018 ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e, con ordinanza interlocutoria, rimesso dal Collegio alla trattazione in Pubblica Udienza. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020, nè la parte ricorrente nè il P.G. hanno depositato istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza sicchè la stessa è stata trattata in adunanza camerale non partecipata.

In vista dell’adunanza camerale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente sia nel ricorso sia nella memoria ex art. 378 c.p.c., insiste nella richiesta di accertamento dell’errore percettivo in cui la Corte sarebbe caduta nel non avvedersi che il provvedimento impugnato riguardava la sospensione del giudizio di merito e non anche quello di esecuzione.

Il Pubblico Ministero ha concluso nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto la tesi del ricorrente si porrebbe in netta controtendenza con l’indirizzo consolidato di questa Corte (Cass., S.U. n. 5906 del 3/3/2020, S.U. n. 7564 del 27/3/2020 e Cass., VI, n. 4584 del 21/2/2020), secondo il quale l’istanza di revocazione di una sentenza, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consistente in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, il quale risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, e sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato, di talchè il dedotto errore non deve riguardare norme giuridiche. Infatti la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione), come accade nella concreta fattispecie.

1.1 Il Collegio aderisce alle conclusioni del P.G. che fa proprie in quanto ritiene che l’ordinanza di questa Corte, di cui si invoca la revocazione, non sia stata inficiata da un errore di percezione, risultando invero corretta la percezione dei fatti, quanto piuttosto da un errore di diritto costituito dall’erronea qualificazione del provvedimento di cui il ricorrente aveva chiesto l’annullamento, quale provvedimento di sospensione del processo esecutivo anzichè quale provvedimento di sospensione del giudizio di merito, instaurato con l’opposizione all’esecuzione, per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c..

Con la presente decisione questo Collegio intende porsi in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che delimita l’errore di fatto presupposto dell’ammissibilità del ricorso per revocazione – alla sola svista materiale o pretermissione di elementi di fatto con esclusione di qualunque elemento riconducibile, anche in senso lato, ad un error iuris (Cass., 6-5, n. 4584 del 21/2/2020; Cass., 6-5n. 29922 del 29/12/2011; Cass. S.U., n. 4367 del 18/2/2021).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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