Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15597 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8907-2016 proposto da:

G.C., S.I., C.S., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO FUNARI, rappresentate e difese dagli avvocati

LORENZO CARINI, VITO DE STEFANO;

– ricorrenti –

contro

ALMAVIVA CONTACT SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1396/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti a progetto stipulati per il periodo dall’aprile 2011 al 31/12/2012 tra Almaviva Contact S.p.A. e S.I., C.S. e G.C., aventi ad oggetto la gestione in via telefonica o telematica, sulla base di elenchi e con l’ausilio di un applicativo CMR fornito da Alitalia s.p.a., delle richieste di conferma, modifica o disdetta delle prenotazioni con tale compagnia aerea. Disponeva quindi la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e condannava la società al pagamento delle indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 determinata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Accogliendo il gravame proposto dalla società, la Corte d’appello di Palermo rigettava invece l’originaria domanda.

La Corte premetteva che alcun rilievo poteva proporsi sulla conformità del regolamento contrattuale come formalizzato per iscritto ed effettivamente realizzato al tipo legale prescelto, considerato anche che le limitazioni imposte ai lavoratori erano dirette ad armonizzare la prestazione con la complessiva organizzazione aziendale e non implicavano assoggettamento del prestatore il potere disciplinare e gerarchico della società. Nè in senso diverso deponevano le deposizioni testimoniali assunte.

2. Per la cassazione della sentenza S.I., C.S. e G.C. hanno proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito Almaviva Contact s.p.a. con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso le lavoratrici deducono “omessa valutazione di un fatto storico di carattere decisivo, risultante dall’istruttoria dalla sentenza”, e lamentano che la Corte d’appello nella ricostruzione del materiale istruttorio abbia omesso di considerare le dichiarazioni della teste M.A., il tabulato di reperibilità che riassumeva gli SMS mandati alle lavoratrici per richiederne l’attività, i documenti che prevedevano nella vicenda (OMISSIS) l’espletamento di attività ausiliaria e complementare non comportante alcun contatto telefonico con l’utenza.

2. Il motivo così come proposto è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 e 8054 e molte altre successive).

2.1. Nel caso in esame, la Corte territoriale è pervenuta alle proprie conclusioni sulla base della valutazione complessiva degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, a nulla rilevando che non abbia espressamente richiamato la specifica deposizione ed i documenti richiamati nel ricorso per cassazione.

E difatti, ribadito che il vizio di motivazione deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, che sia stato erroneamente disatteso, e non una prova, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha esaminato tutti i fatti storici che secondo la parte ricorrente emergerebbero dalle prove che valorizza, ritenendone l’insufficienza a configurare l’esercizio del potere direttivo e disciplinare che caratterizza la subordinazione.

Ha rilevato infatti la Corte che dalle testimonianze escusse era risultato escluso che le appellate fossero obbligate all’osservanza di un orario di lavoro, tanto che non vi erano controlli a ciò finalizzati, mentre la circostanza che i collaboratori dovessero indicare una fascia oraria di operatività e comunicare, peraltro nella fase iniziale dei rapporti, eventuali mutamenti della stessa, rispondeva solo all’esigenza di predisporre opportune misure utili a scongiurare alterazioni della complessiva organizzazione aziendale. Ha aggiunto che non sussisteva un obbligo di presentarsi oltre le fasce autonomamente da ognuno prescelte, e che la convocazione per eventuali urgenze non assurgeva al rango di obbligatoria direttiva datoriale la cui inosservanza avrebbe potuto comportare l’esercizio del potere disciplinare. Nè il tabulato delle reperibilità valorizzato nel ricorso esplicita un decisivo fatto contrario, considerato che non vengono ivi prospettate conseguenze disciplinari per chi non ottemperi alle chiamate.

Ha poi rilevato che la vicenda (OMISSIS), della quale Alitalia cercò di acquisire la clientela in possesso di titoli di viaggio, non mutò le vicende del rapporto di collaborazione (evidentemente risultando secondaria e non caratterizzante l’attività non di front line), solo incrementando l’attività degli operatori, senza ripercussioni disciplinari per coloro che avessero scelto di non accogliere l’invito a prestare piena collaborazione. Nè dalla deposizione della teste M. riportata in ricorso possono desumersi fatti decisivi di segno contrario che non siano stati valutati, riferendosi ivi genericamente di un “sostanziale obbligo di presenza” in tale periodo.

Col ricorso non si contesta quindi l’omesso esame di fatti decisivi, quanto piuttosto la complessiva ricostruzione operata dalla Corte di appello prospettandone, inammissibilmente, una diversa e più favorevole alle ricorrenti.

2.2. La sentenza della Corte territoriale non è stata peraltro contestata con riferimento ad una violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., così implicitamente ammettendosi che la valutazione, seppure come riferito censurata nei suoi presupposti fattuali, ha applicato i requisiti della subordinazione come tradizionalmente individuati e generalmente condivisi (sui quali v. da ultimo Cass. ord., 20/02/2017 n. 4369).

3. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in camera di consiglio la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..

4. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro, 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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