Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15597 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15597 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 30274-2007 proposto da:
AGNELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 000803990837), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII
407, presso l’avvocato CANTONE FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PARMALIANA
2 14

BIAGIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
SINDONI

GIUSEPPE (C.F. SNDGPP24B10F2060),

e per

Data pubblicazione: 09/07/2014

esso

SINDONI

ANGELA

MARIA

ANNA

(C.F.

SNDNLM68M68F206W) nella qualità di sua erede,
SINDONI GIOVANNI nella qualità di erede di SINDONI
GIUSEPPE, SINDONI COSIMO (C.F. SNDCSM2RM17F206C),
FUOTI ROSA nella qualità di erede di SINDONI

LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l’avvocato GIACOBBE
GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

FALLIMENTO EDILTER SOC. COOP. A R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 500/2007 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/04/2014 dal Presidente
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per i controricorrenti SINDONI + ALTRI,

b

GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,

l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE che ha chiesto
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Messina,con sentenza 2 aprile 1999
determinava l’indennità dovuta dal comune di Milazzo a
Cosimo,Giuseppe,Angela Maria Anna e Giovanni Sindoni,nonché

a Rosa Fuoti,ved. Sindoni per l’occupazione temporanea nel
1990 di un terreno di loro proprietà,eseguita dal
Raggruppamento di imprese Edilter soc. coop. a r.l.

Agnello Costruzioni s.p.a. cui era stata affidata in
concessione la costruzione di un asse viario;ed escludeva
la legittimazione passiva di quest’ultima per essere il
comune beneficiario della vicenda ablatoria.
Il ricorso dell’ente pubblico venne accolto dalla Corte di
Cassazione che, con sentenza 14 febbraio 2002 n.2102 cassò
la sentenza senza rinvio nei confonti del comune, e
dichiarò che la titolaraità passiva del rapporto
obbligatorio apparteneva all’ATI Edilter,concessionaria dei
lavori e delle espropriazioni in base alla legge 21/1985
della Reg. Siciliana:tuttavia nelle more fallita.
Per cui la stessa Corte di appello di Messina con sentenza
del 17 maggio 2007 ha dichiarato improponibile la richiesta
di determinazione dell’indennità formulata nei confronti
della Curatela del fallimento dai Sindoni,che avevano
diritto soltanto ad insinuarsi nell’apposita sede
concorsuale per fare valere il loro credito;e stabilito che
il solo soggetto legittimato all’azione di controparte era
3

la s.p.a. Agnello Costruzione,con la quale era proseguito
l’appalto dei lavori in forza di contratto stipulato il 2
aprile 1997 dal Comune di Milazzo.
Per la cassazione della sentenza la soc. suddetta ha

proposto ricorso per 11 motivi; cui resistono i Sindoni con
controricorso.
Motivi della decisione
La Corte deve anzitutto respingere il primo motivo del
ricorso con cui la soc.Agnello lamenta di non essere stata
neppure parte nelle fasi del giudizio precedenti quella i
rinvio:essendo la circostanza smentita dalla sentenza
2102/2002 di questa Corte,la quale ha riferito che tanto il
comune di Milazzo con il ricorso principale,quanto i Sidoni
con l’incidentale hanno impugnato la sentenza del 1 °
appello nei confronti non solo dell’ATI Edilter,ma anche
della soc. Agnello, regolamente chiamata in giudizio da
entrambi.
Con i successivi 5 motivi,

quest’ultima deducendo

violazione dgli art.23 legge 584 del 1977,78 legge fall.
100 e 112 cod. proc. civ. addebitano alla sentenza
impugnata: a)di aver ritenuto che essa era subentrata
all’ATI Edilter nll’appalto quale nuovo capogruppo,senza
considerare che con il fallimento di quest’ultima il
contratto si era definitivamente sciolto, e che quello
concluso nel 1997 costituiva altro ed autonomo negozio;
4

b)che per effetto dell’art.78 legge fall. si era sciolto
anche il rapporto di mandato tra essa mandante e la fallita
ATI,non ripristinato neppure dall’art.23 legge 584/1977;
c)che il giudicato conseguente alla sentenze della

Cassazione si era formato sulla legittimazione passiva
della sola Edilter; d)che per effetto del fallimento della
Edilter non era ipoizzabile successione alcuna della nuova
ATI alla precedente,trattandosi di soggetti e rapporti
diversi.
Le censure sono fondate.
Questa Corte con la ricordata decisione 2102/2002 ha
enunciato i seguenti principi,più non revocabili in dubbio
nel prosieguo del giudizio: a)tra il comune di Milazzo e
l’ATI Edilter era intercorso un rapporto di concessione di
(costruzione di) opera pubblica ai sensi dell’art.42 legge
reg. 21 del 1985,instaurato con provvedimento del 1989, che
imponeva al concessionario di provvedere a tutte le
attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese
le espropriazioni per pubblica utilità; b) la disposizione
legislativa prevede l’autonomia del concessionario, che
opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell’ente
beneficiario dell’opera pubblica, implicando che lo stesso
assuma in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le
obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie
derivanti dall’esecuzione dell’opera: con esclusione di
5

ogni rapporto diretto fra i terzi e l’ente concedente

-t

( destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle
somme

erogate

c)conseguentemene

dall’impresa
il

solo titolare

concessionaria);
dell’obbligazione

considerasi il predetto concessionario RTI Italter.
A seguito di detti principi non è quindi più predicabile
“la piena legittimazione passiva”dell’Agnello Costruzioni
erroneamente dichiarata dalla Corte territoriale senza
avvedersi che la stessa era stata implicitamente esclusa
dalla sentenza di rinvio,in relazione all’intero rapporto
concessione-appalto

intercorso

con

il

comune

di

Milazzo,nonché alla vicenda ablatoria nei confronti dei
proprietari Sindoni, peraltro esauritasi con la scadenza
del periodo di occupazione temporanea cui la ricorrente era
rimasta del tutto estranea.
Al più

poteva porsi la questione se quest’ultima fosse

/7

subentrata ex lege ovvero per altro titolo nell’adempimento
della relativa obbligazione indennitaria,sorta a carico
della (sola) concessionaria, per il fatto che l’Agnello
costruzioni s.r.l. era stata mandante dell’ATI Italter,
nonché, a partire dal 1997 affidataria di nuovo contratto
di appalto con il comune di Milazzo;ovvro per altre
ragioni.

6

indennitaria assunta nei confronti dei Sindoni doveva

Al riguardo il Collegio deve osservare che il primo
rapporto tra detta amminstrazione e l’Italter,come
accertato dalla sentenza 2102/2002 di questa Corte aveva
natura pubblicisica, concretandosi in una concessione di

fallimento

dell’ATI

concessionaria,perciò

opera; la quale dunque è cessata in conseguenza del
senza

possibilità di essere rinnovata o prorogata dal comune di
Milazzo; che avrebbe potuto soltanto istituire una nuova ed
autonoma concessione con altri soggetti cui affidare le
facoltà ed i diritti già attribuiti all’Italter. E che
tuttavia avrebbero comportato comunque la necessità di un
provvedimento amministrativo ex novo privo di qualsiasi
continuità con quello precedente anche perché conseguente
ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico,nonché ad
un rinnovato accertamento delle condizioni richieste dalla
legge reg.21/1985 per l’esercizio discrezionale del nuovo
potere di affidamento.
L’amminisrazione comunale,invece,non si è più avvalsa di
detto istituto pubblicistico, anche perché nelle more è
sopravvenuta la legge 109 del 1994, che in conformità alle
direttive comunitare, ha tolto rilevanza autonoma alla
concessione di sola costruzione,equiparandola all’appalto
di o.p.; ed ha perciò utilizzato detto strumento di natura
privatistica,strutturalmente e funzionalmente diverso dalla
concessione, per la prosecuzione dei lavori, stipulando
7

specifico contratto con l’Agnello Costruzioni;la quale era
conseguentemente chiamata a rispondere nei confronti dei
terzi delle sole obbligazioni poste a suo carico dal
contratto (e dal codice civile):e quindi esclusivamente dei

pregiudizi loro arrecati durante lo svolgimento dei lavori
ad essa affidati,fra i quali non rientrano le obbligazioni
contratte dai precedenti appaltatori. Né a maggior ragione
quelli derivanti da pregressi rapporti di concessione cui
l’appaltatore è rimasto estraneo (Cass.2363/2012;
25592/2011; 7356/2009).

E neppure la continuità tra detti rapporti apoditticamente
asserita dai Sindoni può farsi derivare dal mandato
intercorso tra l’Agnello Costruzioni e l’ATI Italter in
occasione della costituzione del Raggruppameno temporaneo
di cui all’art.22 legge 584 del 1977:in quanto per il
disposto dell’art.78 legge fall. il fallimento di una delle
parti comporta il mero scioglimento del mandato,senza
possibilità che alcuna di essi subentri all’altra nella
titolarità dei rapporti a questa facenti capo
(Cass.421/2000). E senza che tale situazione sia stata
modificata dall’art.23,primo comma della legge 8 agosto
1977, n. 584,1a quale detta una disciplina speciale per
l’ipotesi del fallimento dell’impresa mandataria, attuando
un regolamento bilanciato d’interessi tra l’Amministrazione
committente, alla quale è riconosciuta la facoltà di
8

recedere dal rapporto, e le imprese mandanti, alle quali è
consentito di ricostituire l’associazione temporanea
nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa
riscuota il gradimento della committente.

Ma anche in siffatta ipotesi,nonché in quella della
costituzione dell’impresa consortile aggiunta dall’art.23
bis della legge

(come modificata dall’art.12 legge

687/1984),nessuna delle quali ricorre nel caso
concreto,questa Corte ha ripetutamente escluso che
all’espressione “proseguire il rapporto d’appalto”, di cui
al primo comma del menzionato art. 23, possano attribuirsi
le implicazioni, volute dai Sindoni, di sopravvivenza
dell’originario (contratto o) rapporto con la sola impresa
appaltante e men che mai di successione o sostituzione
della nuova impresa mandataria nei rapporti giuridici sorti
ed esauriti in forza della convenzione intercorsa tra la
stazione

appaltante

e

l’originaria

appaltarice

(Cass.11458/2008;19165/2007). Ed ha l d’altra parte / rilevato
che il punto centrale della disciplina prevista dalla
menzionata legge 584/1977 sulle ATI non è certamente
l’intendimento di regolare la sorte delle obbligazioni
assunte dalla mandataria nei confronti dei terzi,ma è
costituito dall’utilizzazione dell’istituto del mandato
collettivo con rappresentanza ,conferito dalle imprese
riunite ad una sola di esse denominata capogruppo. La
9

quale,in nome e per conto proprio e delle mandanti, anche
per agevolare la stazione appaltante nella tenuta dei
rapporti con le imprese appaltatrici, intrattiene essa
sola ogni rapporto e tutte le rappresenta di fronte alla

committente anche processualmente per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto e
produttivi di effetti giuridici (anche nei confronti delle
imprese mandanti), perfino dopo il collaudo dei lavori,
fino all’estinzione di ogni rapporto:perciò costituendo il
solo centro di interesse contrapposto alla stazione
appaltante,e per converso,rispondendo essa soltanto delle
obbligazioni assunte inine qualità nei confronti dei terzi
(Cass.21222/2011;28220/2008).
La sentenza impugnata che ha disatteso siffatti principi
dopo avere contraddittoriamente statuito che i proprietari
avevano il diritto di far valere il loro credito
nell’ambito della disciplina concorsuale seguita al
fallimento della mandataria Italter, va pertanto cassata;ed
assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, non essendo
necessari ulteriori elementi istruttori, il Collegio deve
decidere nel merito la controversia ai sensi dell’art.384
cod.proc.civ., rigettando domanda dei Sindoni-Fuoti di
determinazione dell’indennità di occupazione temporanea nei
confronti della s.r.l. Agnello Costruzioni.

10

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
in favore di detta società come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il primo motivo del ricorso,accoglie
dal

secondo

al

sesto,ed

assorbiti

gli

altri,cassa la sentenza impugnata;e decidendo nel merito
rigetta la domanda ddei Sindoni-Futidi determinazione
dell’indennità di occupazione temporanea nei confronti
della soc.Agnello Costruzioni e li condanna il solido al
pagamento delle spese del giudizio,che liquida in favore di
quest’ultima in complessivi C 6.600 per la fase davanti
alla Corte di appello di Messina;C 6.500 per il primo
giudizio davanti alla Corte di Cassazione; E 4.500 per la
2.00
fase davanti alla Corte di appello di Catania ed ZN(7P-er
quest’ultima fase,oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2014.

successivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA