Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15596 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14354-2012 proposto da:

A.K,

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA

depositata il 19/04/2011;

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti di A.K., che, pur non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi (tranne che per l’annualità 2003), risultava intestataria di numerose autovetture anche di lusso, acquirente di un appartamento, titolare di vari contratti di locazione immobiliare; inoltre, dagli accertamenti bancari effettuati, A.K risultava intestataria di dieci conti correnti attivi e di gestioni patrimoniali. Sulla base degli accertamenti effettuati, con particolare riguardo ai dati relativi ai versamenti sui conti correnti bancari, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 con il quale recuperava a tassazione ai fini Irpef un reddito imponibile di Euro 29.240.

Contro l’avviso di accertamento A.K. proponeva ricorso sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento dell’attività di prostituzione dalla stessa esercitata.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza n. 127 del 2008 accoglieva parzialmente il ricorso: riconosceva rilevanza reddituale ai proventi dell’attività di meretricio, ma riteneva che essi fossero soltanto quelli risultanti dai versamenti sui conti correnti effettuati in contanti, escludendo quelli effettuati mediante assegni.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e A.K. si costituiva proponendo a propria volta appello incidentale. Con sentenza n. 45 del 19.4.2011 la Commissione tributaria regionale di Firenze accoglieva l’appello principale della Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello incidentale della contribuente. Il giudice di appello confermava che i proventi dell’attività di prostituzione dovevano essere compresi nella categoria residuale dei “redditi diversi” quale prestazione volontaria di un servizio dietro corrispettivo; riteneva corretta la rettifica del reddito effettuata dall’Ufficio a norma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, con richiamo all’art. 39 ai soli fini della indicazione della metodologia di accertamento, senza che questo significasse contestazione di un reddito di impresa.

Avverso la sentenza di appello A.K. propone ricorso principale per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che i proventi della prostituzione sono assoggettabili ad imposizione diretta, sia perchè non esiste una norma tributaria che ne preveda l’imposizione, sia perché non sono qualificabili come proventi illeciti; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla indicazione della norma per la quale si è proceduto all’accertamento e conseguentemente al metodo applicato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5; 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla qualificazione dei presunti redditi accertati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sollevata problematica sulla “occasionalità della prestazione” 4) violazione e falsa applicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha ritenuto rilevante l’individuazione della categoria reddituale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Il Testo Unico delle imposte sui redditi non contiene una definizione unitaria del concetto di “reddito”, ma prevede varie categorie reddituali, il cui elemento comune è costituito dalla derivazione del reddito da una fonte produttiva. La categoria dei redditi elencata del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 6, è stata ampliata della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, secondo cui i proventi derivanti da illecito civile, penale o amministrativo (che non siano già stati interamente sottratti al possessore a mezzo di provvedimento di sequestro o confisca penale) sono sottoposti a tassazione in quanto classificabili in una delle categorie reddituali previste dal citato art. 6; del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, convertito nella L. n. 248 del 2006, con norma di interpretazione autentica espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto della L. n. 212 del 2000, art. 3, ha stabilito che i proventi illeciti indicati dall’art. 14, comma 4, “sono considerati comunque come redditi diversi”. La natura reddituale attribuita ex lege ai proventi delle attività illecite, con la conseguente tassabilità quali “redditi diversi”, comporta, a maggior ragione, che venga riconosciuta natura reddituale all’attività di prostituzione, di per sé priva di profili di illiceità (costituendo invece illecito penale ogni attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui a norma della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, attività parzialmente tutelata dallo stesso ordinamento civile che comprende la prestazione sessuale dietro corrispettivo nella categoria della obbligazione naturale, la quale, se non consente il diritto di azione, attribuisce alla persona che ha svolto l’attività di meretricio il diritto di ritenere legittimamente le somme ricevute in pagamento della prestazione (art. 2035 c.c.).

La tassabilità dei proventi dell’attività di prostituzione è stata avallata a livello comunitario dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 20.11.2001, causa C-268/99, in cui ha affermato che ” la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche”, e che “spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni per ritenere che la prostituzione sia svolto come lavoro autonomo”, ossia al di fuori di fenomeni di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione altrui (i cui proventi, prima ancora che assoggettabili ad imposta, sono interamente confiscabili quali provento di reato a norma dell’art. 240 c.p., comma 1).

Nel caso in esame il giudice di merito ha accertato che la contribuente (per sua stessa dichiarazione) svolgeva liberamente ed autonomamente l’attività di prostituzione, dalla quale erano derivati i proventi risultanti dai conti correnti bancari, con conseguente imponibilità degli stessi, trattandosi di attività assimilabile al lavoro autonomo se svolto in forma abituale, ovvero rientrante nella categoria dei “redditi diversi” ai sensi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, lett. f e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 lett. l, se svolta, sempre autonomamente, ma in forma occasionale. (nel senso della tassabilità dei proventi della prostituzione, Sez. 5 n. 2528 del 2010; Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 13/05/2011, Rv. 618085).

2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura direttamente la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento; è infondato nella parte in cui censura per difetto di motivazione la sentenza impugnata, la quale ha correttamente osservato che alla contribuente non è stato contestato un reddito di impresa, ma è stato contestato un maggior reddito della persona fisica a norma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, collocato nella categoria residuale dei “redditi diversi” ed accertato mediante utilizzo della metodologia presuntiva ammessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 richiamato dall’art. 38, comma 3.

3. Il terzo motivo è inammissibile poichè non attiene ad un punto decisivo della controversia, atteso che: l’esercizio della attività di prostituzione, abituale o occasionale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi, nel primo caso, di redditi assimilabili al lavoro autonomo, e, nel secondo caso, di redditi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi previsti, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, lett. f; il requisito della abitualità è invece rilevante ai diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di prostituzione anche alla imposizione indiretta (Iva) ai sensi D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5 (sul punto si veda la citata sentenza n. 10578 del 13/05/2011).

4. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui svolge censure attinenti direttamente ad una asserita illegittimità della motivazione degli avvisi di accertamento; è infondato con riferimento alle censure mosse alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio che ha rettificato il reddito della persona fisica ai sensi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, sulla base dei dati risultati dai versamenti sui conti correnti bancari, costituenti presunzione legale relativa di maggior reddito.

La ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro millecinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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