Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15596 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15596 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26036-2007 proposto da:
SIPE S.R.L. NIGERIA LIMITED, in persona del legale
rappresentante

pro

domiciliata in ROMA,

tempore,

VIA BOEZIO 92, presso

‘Uavvocato LAGONEGRO ANNA,
difénde
2 14
7

unitamente

elettivamente

Data pubblicazione: 09/07/2014

che la rappresenta e

all’avvocato

CAllETTA

PIERLUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

o
contro

PASINI

FRANCO

(C.F.

PSNFNC69H14F205M),

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA
4, presso l’avvocato BALIVA MARCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAMPONI STEFANO, giusta procura a margine del
controricorso;

contro

EUROPEA

IMMOBILIARE

S.R.L.,

FALLIMENTO

SIPE

S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2455/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/04/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato LAGONEGRO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

TORALDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del

– controricorrente –

ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La s.r.l. Europea Immobiliare(SEI) proponeva opposizione ex
art.18 1.f. avverso la sentenza del Tribunale di Monza del
30-31 maggio 2002, dichiarativa del fallimento della s.r.l.
SIPE, convenendo in giudizio il Fallimento SIPE s.r.l. e

Pasini Franco.
Deduceva l’opponente di avere interesse ad ottenere la
revoca della dichiarazione di fallimento, per avere
stipulato nel marzo

2002

con la s.r.l. SIPE Nigeria

Limited, già SIPE s.r.1., preliminare di compravendita di
una serie di immobili, e di essersi aggiudicata all’asta un
altro immobile di proprietà della società poi fallita; nel
merito, deduceva che il fallimento era stato dichiarato

allorquando era decorso più di un anno dalla cancellazione
della società SIPE dal registro delle imprese, avvenuta nel
febbraio 2001; che mancava lo stato di insolvenza, e che
era stato violato l’art.342 c.p.c., avendo la Corte
d’appello, nell’accogliere il reclamo avverso il decreto di
rigetto dell’istanza di fallimento, deciso sulla base di
motivi diversi da quelli del reclamo.
I convenuti si opponevano, eccependo la carenza di
interesse e/o legittimazione della SEI, e l’infondatezza
nel merito.
Interveniva la s.r.l. SIPE Nigeria Limited, chiedendo a sua
volta la revoca del fallimento per motivi sostanzialmente
coincidenti con quelli della SEI.

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Il Tribunale respingeva l’opposizione e le domande
dell’intervenuta, condannando questa e l’opponente alle
spese.
La sentenza veniva impugnata dalla SEI;

si opponevano il

Fallimento ed il Pasini; anche la SIPE Nigeria, in via di

appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza, la
revoca del fallimento, e riformulava domanda di danni nei
confronti del Pasini.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in
data 10 ottobre 2006, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Monza del 16/10/2003, e condannato la SEI e la
SIPE srl (Nig)Limited al pagamento delle spese a favore del
Pasini, compensando invece le spese tra gli appellanti
principale ed incidentale ed il Fallimento.
La Corte territoriale ha premesso in fatto che ( la Corte
ha palesemente invertito le posizioni tra SEI e SIPE, e di
tale inversione quindi non si terrà conto nel prosieguo):
il 15/12/98, il Pasini aveva presentato istanza per la
dichiarazione di fallimento della SIPE;
con decreto del 7/15 marzo 2002, dopo l’istruttoria
prefallimentare, che aveva visto l’espletamento di due
consulenze tecniche, era stata respinta l’istanza;
a seguito di domanda della SIPE del 22/2/2001, la Camera di
Commercio di Milano aveva disposto, in data 10 maggio 2001,
la cancellazione della società “per trasferimento in altra
4

provincia”, annotando ulteriormente “in data 19/2/2001 la
società è stata trasferita (…) Lagos-Nigeria.”;
la Corte d’appello, con decreto dell’8/5/02, aveva accolto
il reclamo del Pasini del 15 marzo 2002, e trasmesso gli
atti al Tribunale, che aveva dichiarato il fallimento della

società.
Ciò posto, la Corte del merito, per quanto qui ancora
interessa, ha ritenuto infondata la censura relativa alla
declaratoria di fallimento avvenuta dopo l’anno dalla
cancellazione della società dal registro delle imprese, sia
pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale,
rilevando che ancora in sede di istruttoria
prefallimentare, la SIPE aveva presentato domanda di
cancellazione dal registro delle imprese per “trasferimento
in altra provincia”, e successivamente era stato annotato
il trasferimento nello stato estero della Nigeria; che la
cancellazione per trasferimento in altra provincia non
spiega effetto ai fini del calcolo dell’anno di cui
all’art.10 1.f., che ha per presupposto la cessazione e non
la prosecuzione in altra sede dell’attività, e che tale
trasferimento avrebbe potuto rilevare ai soli fini della
competenza o della giurisdizione.
Quanto alla contestazione dello stato di insolvenza, la
Corte del merito ha rilevato che, premessa l’irrilevanza
della chiusura del fallimento con il pagamento integrale
dei creditori, nessuna critica era stata svolta nei

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confronti del rilievo del Tribunale che, a fronte dei
crediti ammessi al passivo per circa euro 1.400.00,00, la
SIPE non aveva disponibilità liquide né crediti da
riscuotere a breve.
Il Giudice del merito ha ritenuto infine di non potersi

pronunciare sulle eccezioni del Pasini avanzate in sede di
conclusioni( di nullità dell’intervento in I grado della
S41 Nigeria, di difetto di procura al difensore, di
inammissibilità dell’intervento)perché non riproposte ex
art.346 c.p.c., ed infatti né nella comparsa nè negli
scritti difensivi era stata svolta alcuna argomentazione a
riguardo, di talchè dette eccezioni erano rimaste delle
mere enunciazioni immotivate.
Avverso detta pronuncia ricorre SIPE srl Nigeria Limited,
con ricorso affidato a due motivi.
Si difende il Pasini con controricorso, ed avanza ricorso
incidentale affidato ad un solo motivo.
Non hanno svolto difese la Società Europea Immobiliare
s.r.l. ed il Fallimento.
La SIPE srl Nigeria Limited ha depositato controricorso a
ricorso incidentale, nonché memoria ex art.378 c.p.c.
Anche il Pasini ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale, SIPE srl
Nigeria Limited denuncia il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt.25 1.218/95 e 10 1.f., e vizio
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di insufficiente motivazione su punto decisivo, per avere
la Corte del merito dato per scontata e pacifica la
continuazione dell’attività di SIPE all’estero, mentre
l’avrebbe dovuto accertare in maniera motivata e chiara; la
SIPE era stata cancellata dal registro delle imprese

italiano il 10/5/01 e ne era stato dichiarato il fallimento
il 31/5/02, oltre il termine ex art.10 1.f.
Secondo la ricorrente principale, il trasferimento della
sede all’estero di società costituita in Italia “determina
l’estinzione del soggetto giuridico di diritto italiano
qualora a seguito del trasferimento stesso vengano meno lo
statuto personale e la nazionalità italiani della società e
questa assuma, in base al principio della sede, la
nazionalità dello Stato verso il quale viene deliberato lo
spostamento” (così il quesito di diritto, a pag.13 del
ricorso).
1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente principale
denuncia il vizio di insufficiente e/o contraddittoria
motivazione sul fatto dell’insolvenza, e deduce a riguardo
che la Corte d’appello avrebbe attribuito alla sentenza di
primo grado un presupposto di fatto, che invece non risulta
dalla pronuncia del Tribunale e che quindi la Corte
territoriale, invocando la decisione di primo grado,
avrebbe invece fondato la presunta illiquidità sul diverso
presupposto che la SIPE non avesse disponibilità liquide né
.

crediti da riscuotere a breve. E il presupposto
7

argomentativo della prima decisione, conclude la parte,
deve ritenersi venuto meno a seguito della chiusura del
Fallimento con il pagamento integrale dei crediti ammessi.
2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il
Pasini denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione

degli artt.346 e 83 c.p.c., per avere erratamente la Corte
del merito desunto la volontà implicita della parte di
rinunciare all’eccezione di difetto di valida procura alle
liti della Sipe Nigeria Ltd, avanzata in primo grado e
riproposta in secondo grado.
2.1.- Va esaminato prioritariamente il motivo del ricorso
incidentale, attenendo al difetto di valida procura alle
liti per la SIPE Nigeria, attesa l’idoneità dell’eccezione,
ove fondata, a risolvere il giudizio.
Il motivo è ammissibile, non potendo ritenersi in contrasto
con le conclusioni assunte dal Pasini, che coerentemente
con il motivo fatto valere in via incidentale, ha chiesto
l’inammissibilità e in subordine, il rigetto del ricorso
principale, ed è corredato dal necessario quesito di
diritto.
Ciò posto, si deve ritenere che il Pasini, vittorioso nel
merito in primo grado, ha provveduto correttamente alla
riproposizione ex art.346 c.p.c. dell’eccezione in
oggetto, respinta dal Tribunale, atteso che, a tal fine, è
. sufficiente che la parte richiami in modo esplicito
l’eccezione

entro

l’udienza

di

precisazione

delle
8

conclusioni,
rinuncia

realizzandosi altrimenti l’effetto della

tacita

(così

la

pronuncia

15223/05,

e,

specificamente per le eccezioni respinte nel caso di parte
vittoriosa, le sentenze 13082/07, 1954/09 e 14086/2010).
Pur ammissibile, l’eccezione in oggetto deve ritenersi

inidonea a condurre alla cassazione della pronuncia, in
quanto superata dal rilievo che il Pasini non ha contestato
la validità e l’efficacia della procura rilasciata a
margine della comparsa di risposta nel reclamo ex art.22
1.f. avanti alla Corte del merito ( e direttamente
esaminabile da questa Corte,
processuale), conferente

trattandosi di fatto

agli avv. Giuseppe Melzi e

Pierluigi Cazzetta, disgiuntamente, il potere di
rappresentare e difendere la società in ogni fase e, come
ritenuto nella pronuncia 9367/1997, il momento processuale
prefallimentare e quello di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento costituiscono due fasi, sia pure
svolgentesi con riti e regimi impugnatori diversi, di un
unico procedimento, diretto alla verifica dei presupposti
per l’assoggettamento dell’imprenditore alla disciplina
formale e sostanziale concorsuale, da ciò conseguendo che
la procura speciale ai sensi dell’art. 83 c. p. c.
rilasciata dal fallendo al difensore nel corso della fase
prefallimentare può essere validamente conferita, oltre che
limitatamente a quel procedimento, anche per tutte le fasi

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successive, stati e gradi e, quindi, anche per il giudizio
d’opposizione.
2.2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal
Pasini, che sostiene che l’odierna ricorrente principale

sarebbe interveniente adesiva dipendente (come tale carente
di legittimazione a proporre ricorso per cassazione), priva
di interesse alla revoca, per non avere provato la qualità
di successore a titolo universale dalla SIPE s.r.l.
Sostanzialmente, i profili sollevati dal Pasini sono
incentrati sulla sostanziale alterità della SIPE Nigeria
Limited rispetto alla SIPE s.r.l.
A riguardo, va osservato che la Corte del merito ha
chiaramente rilevato che, già in sede di discussione del
reclamo, la debitrice si era “qualificata SIPE (NIG)Ltd già
Sipe sr1”; che la Corte, nell’accogliere il reclamo, aveva
rimesso gli atti al Tribunale per la dichiarazione di
fallimento della “Sipe srl, qualificatasi Sipe srl (Nig)
Ltd, con sede legale in Arcore via Casati n.100”, e che il
Tribunale quindi aveva dichiarato il Fallimento di detta
società.
La Corte del merito, nella sentenza impugnata, ha pertanto
concluso, con statuizione non censurata, nel senso che
“nessun dubbio può quindi fondatamente prospettarsi in
ordine alla individuazione della società fallita che era la
Sipe srl con sede in Arcore la quale nel corso della lunga

10

procedura fallimentare aveva trasferito all’estero la
propria sede”.
Nel merito, il primo motivo del ricorso principale, fatto
valere quale denuncia del vizio ex art.360 n.3 c.p.c., deve
ritenersi infondato, visto l’orientamento del S.c., di cui

alla recente pronuncia 5945/2013, che si è espressa nel
senso che, laddove la cancellazione di una società dal
registro delle imprese italiano sia avvenuta non a
compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, o
per il verificarsi di altra situazione che implichi la
cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge
faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione,
bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della
sede della società, e quindi sull’assunto che questa
continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale,
benché in altro Stato, non trova applicazione l’art. 10 1.
f., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle
ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede
concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge
italiana, non determina il venir meno della continuità
giuridica della società trasferita e non ne comporta,
quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività, come
peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli
2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, c. c.
E la successiva pronuncia della I sezione, 1508/2014, nel
seguire detto orientamento, ha chiaramente evidenziato che
11

”il trasferimento della sede sociale all’estero,

a

prescindere dal suo carattere fittizio( che rileva solo ai
fini della persistenza della giurisdizione italiana), non
comporta l’estinzione dell’ente e quindi -sempre che, come
nella specie risulta peraltro indiscusso, l’ordinamento

dello stato ricevente non ponga regole diverse – non fa
venir meno la “continuità” giuridica della società
trasferita…”
E nel caso di specie, non vi è stata cessazione
dell’attività, ma prosecuzione della stessa nella società
che ha assunto la nazionalità e lo statuto dello Stato ove
è avvenuto il trasferimento della sede.
Né, infine, si sostiene che la società trasferitasi
all’estero abbia conservato la nazionalità italiana, come
ritiene criticamente la difesa della ricorrente principale,
ma semplicemente che non vi sono state nè cessazione
dell’attività né l’estinzione della società, ma la
prosecuzione dell’attività nell’ente che ha assunto lo
statuto societario secondo la legge dello Stato ove è
avvenuto il trasferimento, e per la quale non risulta che
il trasferimento della sede produca la cessazione
dell’attività.

~111::1

1

1 1 vizio dedotto ex art.360 n.5 c.p.c., in ogni caso

carente del momento di sintesi, è incongruente con la
motivazione della Corte del merito, in quanto la parte
postula quale fatto decisivo e controverso il mantenimento

12

della personalità giuridica italiana da parte della società

trasferita,

dato che,

come sopra si è visto, non

costituisce il fondamento della decisione.
2.3.- Il secondo motivo del ricorso principale presenta
profili di inammissibilità.

La parte intende infatti censurare la statuizione della
Corte territoriale in relazione all’insolvenza, per
insufficienza e contraddittorietà, sostenendo che la Corte
territoriale avrebbe attribuito alla sentenza del Tribunale
un presupposto di fatto che in realtà non risulterebbe
dalla sentenza di primo grado.
Ed infatti, secondo la Corte territoriale, il Tribunale
“aveva rilevato che a fronte di crediti ammessi al passivo
per circa Euro 1.400.000,00 la Sei (SIPE) non aveva
disponibilità liquide né crediti da riscuotere”, mentre il
primo Giudice aveva affermato che all’esposizione emergente
dallo stato passivo “faceva riscontro un attivo quasi del
tutto inesistente” e che questo costituiva una ” riprova
della mancanza dei mezzi sufficienti a far fronte ai debiti
e della cronica carenza di liquidità.”
Ciò posto, va rilevato che il vizio di contraddittorietà
della motivazione non può che riguardare il vizio della
motivazione della sentenza impugnata, e non può
configurarsi nel raffronto tra le motivazioni delle due
sentenze; in ogni caso, la censura fatta valere non coglie
il rilievo di fondo della motivazione, ovvero che la parte
e

13

non aveva censurato le valutazioni del primo Giudice in
relazione all’insolvenza.
4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale
ed il ricorso incidentale.

poste a carico della ricorrente, soccombente principale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale; respinge il
ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al
pagamento delle spese, liquidate in euro 5000,00 per
compenso, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, in data 3 aprile 2014

Il Consi \liere est.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono

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