Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15595 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), B.L.A.

(OMISSIS), B.G. (OMISSIS), B.

F. (OMISSIS), B.A.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato DI MAIO ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SPANU GIULIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FOIS MARIA ANTONIETTA giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte;

Visti gli atti;

Rilevato che li Consigliere relatore dott. G.A. Bursese il 14.2.2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si trascrive:

“1 – C.A.G. del 20.4.2001 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Sassari – sez. Distaccata di Alghero, M. G. e, premesso di essere proprietario di un terreno posto in (OMISSIS), rivendicava la proprietà dello stesso in atto occupato senza titolo dal convenuto, del quale pertanto chiedeva la condanna al rilascio del fondo.

“Precisava che con scrittura privata del 9.9.72 aveva promesso in vendita il terreno al M. e a tale B.P., consentendo ai medesimi l’anticipata detenzione dell’immobile in attesa del pagamento a saldo ed alla stipula del definitivo.

“Si costituiva il M. e con intervento volontario ex art. 105 c.p.c. gli eredi di B.P., contestando la domanda attrice e chiedendo in via riconvenzionale di essere conosciuti proprietari del terreno per intervenuta usucapione per averlo posseduto da oltre 20 anni.

L’adito Tribunale respingeva la pretesa dell’attore ed accoglieva la riconvenzionale dei convenuti che dichiarava proprietari de cespite per intervenuta usucapione. La Corte d’Appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, a seguito dell’appello proposto dal C., con la sentenza n. 655/09 depos. In data 27.11.2009, accoglieva l’impugnazione ed in riforma della decisione impugnata, condannava gli appellati all’immediato rilascio del fondo in favore dell’appellante. Secondo la Corte la consegna del bene al promissario acquirente trasferisce la detenzione dello stesso e non il possesso ad usucapionem.

“Per la cassazione della sentenza ricorrono gli odierni esponenti sulla base di 2 mezzi; resiste l’intimato con controricorso.

“2 – con il primo motivo i ricorrenti (violazione dell’art. 245 c.p.c.) deducono che il C. in sede d’appello aveva introdotto una nuova eccezione circa la non validità del “possesso” de fondo dei convenuti ai fini dell’usucapione, per cui la stessa doveva ritenersi inammissibile.

Con il secondo motivo deducono a violazione dell’art. 111 Cost. e l’omessa vizio della motivazione. Assumono che la corte territoriale non ha ritenuto di motivare sul richiamo da essi operato alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 232/80 con la quale era stata respinta la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dal C., passata in giudicato in relazione al mancato adempimento del preliminare de quo. Secondo i ricorrenti dalla data di proposizione della relativa citazione (7.6.76) doveva ritenersi avvenuto l’interversione del possesso nei modi previsti nell’art. 1141 c.c. e pertanto da quella data la disponibilità del fondo da essi esercitata doveva essere considerata quale possesso utile ai fini dell’accoglimento della riconvenzicnaie d’intervenuta usucapione.

“3) Le censure di cui sopra non sembrano fondate. Per quanto riguarda il primo motivo, il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. di proporre nuove eccezioni in appello si riferisce alle eccezione in senso proprio, ma non alle semplici difese, come quella in esame, che in nulla hanno modificato nè la domanda, nè il thema decidendum (v.

Cass. n. 9303 del 17.4.09). Quanto alla seconda censura, la corte territoriale invece ha preso in esame, seppure implicitamente, la questione relativa all’interversione del possesso, laddove ha fatto riferimento al fatto che gli esponenti non avevano provato una situazione di possesso del fondo, sottolineando tra l’altro la circostanza che essi avevano “più volte richiesto l’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c., richieste che semmai testimoniavano del fatto che erano consapevoli di esercitare un possesso nomine alieno”.

Ritenuto di dover condividere le corrette conclusioni dell’ordinanza di cui sopra, che non è stato oggetto di contestazione ed a cui ha aderito il P.G. e di rigettare pertanto il ricorso, ponendo le spese processuali a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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