Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15594 del 27/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio F. – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2356/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B.

Tiepolo, 21, presso lo studio dell’Avv. Bruno Piccarozzi, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 64/26/2010, depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. IANNELLO Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo, e

l’avv. Piccarozzi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva a B.G., ex dirigente dell’ENEL s.p.a., il diritto al rimborso di quanto trattenuto, in misura superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrisposte a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui resiste il contribuente, con controricorso. Il contribuente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, in relazione D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 21 aprile 1993, n. 124, L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 14.

Con esso viene riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 13642 del 22/06/2011 resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a e D.P.R. n. 917 del 1986 art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. nn. 2602 e 2600 del 2016; 13723 e 15627 del 2015; 3785 del 2013; 287 e 5376 del 2012).

In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA