Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15594 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – Consigliere –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1594/2015 R.G. proposto da:

Autoinvest EUR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66,

presso lo studio dell’avv. Contarini Edoardo Belli e Altieri

Roberto, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6006/09/14, depositata l’8 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 6006/09/14 del 08/10/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 216/61/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Autoinvest EUR s.r.l. (di seguito Autoinvest) avverso la cartella di pagamento a fini IVA relativa all’anno di imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa in ragione della responsabilità solidale del cessionario con la Emme Supercar s.r.l. in operazione di compravendita di autovetture, ai sensi dell’art. 60 bis del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633;

1.2. su queste premesse, la CTR affermava che: a) il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis connetteva “la responsabilità solidale del cessionario, per ir mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, alla circostanza che le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al “valore normale” (quale definito nel precedente art. 14)”; b) in ogni caso, il cessionario poteva documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni non era comunque connesso con il mancato pagamento dell’imposta; c) l’Ufficio aveva provato che il prezzo pagato dal cessionario era inferiore al prezzo di costo, dovendo ritenersi che quest’ultimo potesse essere ragguagliato al valore normale in ragione delle circostanze del caso concreto; d) Autoinvest era colpevolmente consapevole della circostanza sub c), avendo volutamente ignorato “che le condizioni di particolare favore offerte da Emme Su-percar potevano trovare spiegazione solo nella inadempienza alle proprie obbligazioni fiscali, in particolare in materia di IVA”;

2. Autoinvest impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine di partecipare alla udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso Autoinvest contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., o, comunque la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evidenziando che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di decadenza dell’accertamento formulata fin dal primo grado;

2. con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., o, comunque la violazione delle disposizioni che impongono la notifica dell’avviso di accertamento prima della emissione della cartella di pagamento nell’ipotesi di pretesa D.P.R. n. 633 del 197, 2ex art. 60-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

3. i quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili;

3.1. con riferimento ai motivi primo e terzo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

3.2. nel caso di specie, a fronte della dettagliata indicazione delle domande ed eccezioni proposte in appello nel contesto della sentenza impugnata, che non riporta affatto la formulazione dei rilievi della società appellata, quest’ultima avrebbe dovuto trascrivere la parte delle controdeduzioni cui si fa riferimento ed allegare la memoria al ricorso per cassazione;

3.3. in assenza di tali adempimenti il primo e il terzo motivo devono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità;

3.4. in ogni caso, e con riferimento a tutti i motivi considerati, dalla sentenza impugnata si evince che le eccezioni procedimentali formulate da Autoinvest sono state rigettate nel merito dalla CTP che, dunque, le ha esaminate;

3.5. ne consegue che, in mancanza di appello incidentale da parte della società contribuente (che non risulta proposto), le relative questioni sono coperte da giudicato interno, non essendo sufficiente la semplice riproposizione delle stesse in sede di controdeduzioni in appello;

3.5.1. invero, nonostante l’impiego, da parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, generica espressione “non accolte”, la domande o le eccezioni respinte in primo grado, cui la disposizione fa riferimento, sono solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal detto D.Lgs. art. 56 e art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (così Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass. n. 7702 del,27/03/2013; Cass. n. 1545 del 24/01/2007);

3.6. ne consegue che l’esame delle eccezioni procedimentali formulate da Autoinvest è precluso in appello, sicchè correttamente la CTR non si è occupata delle menzionate eccezioni e, ovviamente, non “può nemmeno discutersene in sede di legittimità;

4. con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 60-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR assunto a valore normale di cessione il prezzo di acquisto pagato dall’intermediario, prezzo sconosciuto al secondo acquirente;

5. il motivo è infondato;

5.1. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente qualora la cessione – avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale (e, tra questi, anche le automobili) – sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata (Cass. n. 8857 del 29/03/2019);

5.2. la disposiiione presuppone – a differenza del medesimo decreto, art. 21, comma 7, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo (tanto che è consentito al cessionario di portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale: cfr. Cass. n. 2853 del 31/01/2019);

5.3. orbene, nel caso di specie non è in discussione nè la realtà della cessione nè l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente, ma unicamente la cessione sottocosto delle autovetture, cioè che Autoinvest abbia acquistato i beni ad un prezzo inferiore a quello normale;

5.4. il valore normale, definito da D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, nella versione applicabile ratione temporis, è costituito dal valore di mercato dell’autoveicolo (cfr. Cass. n. 877 del 16/01/2019) e non già da quello praticato al cedente in sede di primo acquisto del medesimo bene che, come rassegnato da parte ricorrente, potrebbe essere differente dal prezzo di mercato;

5.5. tuttavia, (a CTR non ha affatto considerato tout court il prezzo di acquisto, ma ha ritenuto, con un ragionamento presuntivo di cui ha dato ampiamente conto, che detto prezzo coincida, nella specie, con il valore normale del benè e che i prezzi ricavabili dal listino cui ha fatto riferimento la ricorrente non rispecchiano detto valore, in quanto relativi a veicoli usati e, comunque, non considerano il prezzo del veicolo comprensivo degli accessori;

5.6. trattasi di un accertamento di fatto, pienamente legittimo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14 e non sindacabile in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge, avuto conto dell’elencazione sicuramente non tassativa del comma 3 di detta disposizione, che rimette sostanzialmente l’accertamento del valore di mercato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 17171 del 28/06/2018);

6. con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciandosi l’omessa motivazione in relazione alla asserita compartecipazione alla frode da parte di Au-toinvest, apoditticamente ritenuta;

7. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

7.1. il motivo è inammissibile in quanto la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis non richiede, ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente e diversamente che nel caso di operazioni inesistenti, la prova della consapevolezza della frode IVA perpetrata, ma detta consapevolezza presume in ragione di un fatto specifico, costituito dall’acquisto del bene a prezzo significativamente inferiore a quello di mercato senza idonea giustificazione;

7.2. la disposizione interna è pienamente in linea con l’art. 21, n. 3, della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), come interpretato da CGUE 11 maggio 2006, in causa C-384/04, Commissioners of Customs & Excise e Attorney Generai contro Fede-ration of Technological Industries e altri, il quale “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”;

7.3. la censura è, comunque, infondata perchè la CTR motiva diffusamente e, da una complessiva lettura della sentenza, si evince chiaramente che la ritenuta consapevolezza della frode da parte di Autoinvest è tratta sia dall’acquisto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, sia dal Comportamento processuale della stessa, avendo la società prodotto un listino prezzi non attendibile;

7.4. indipendentemente dalla condivisibilità delle argomentazioni spese dalla CTR, pertanto, non può ragionevolmente sostenersi la mancanza o apparenza della motivazione;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato; la ricorrente va, conseguentemente, condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate (che ha presentato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.), delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 771.194,25;

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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