Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15594 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato ODDI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato ACERBI GIOVANNI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LOMBARDA SPA (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo

studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PISTOLESI OSCAR giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE FONDIARIA SAI SRL in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione, elettivmente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA che la

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa

di costituzione;

– resistente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Carlo Carrieri (delega avv. Vianello Luca),

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte;

Visti gli atti;

Rilevato che Il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 14.2. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente testuale tenore:

“1) S.D. con atto notificato in data 3.11.03 – 8.3.04 conveniva avanti al tribunale di Milano l’ISVlR Iniziativa Sviluppo Residenziale srl (ora spa Immobiliare Lombarda) per accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione di terreni siti in (OMISSIS) censiti al catasto terreni alla partita 339124 – f. 519 – particelle 111,112 e 114 già intestati alla I.SVI.R. srl. Deduceva di avere preso possesso fin dal 1979 degli appezzamenti di terreno che aveva adibita ad orto e frutteti, costruendovi anche una casetta prefabbricata. Si costituiva la spa Immobiliare Lombarda contestando la domanda avversaria.

Il tribunale di Milano con sentenza n. 8422/06 all’esito dell’espletata istruttoria, rigettava la domanda attrice ritenendo che le l’attore non aveva dato la prova dei fatti costitutivi della domanda, tutto ciò a seguito dell’esame delle dichiarazioni dei testi escussi, ritenuti inattendibili ed imprecisi i testi indicati dall’attore.

L’appello proposto dallo S. veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con la decisione n. 248/20010 depos. in data 2.2.20010, confermando la sentenza impugnata e condividendo con il giudice di primo grado le diverse valutazione dei testi hinc et inde.

“2) Lo S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi, cui resiste con controricorso la società intimata.

“Con le censure l’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nonchè omessa pronuncia in ordine a richieste istruttorie mancata escussione testi, rigetto istanza CTU e di rinnovazione esame dei testi S. e C.; erronea vantazione delle testimonianze rese dai condomini di via (OMISSIS)).

“Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure riguardano esclusivamente l’ammissione o la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l'”esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.( Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

“3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.

Il Collegio:

tanto premesso osserva:

la relazione sopra riportata non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, avendo ad essa ha aderito sia la controricorrente (con la memoria depositata) che il P.G., essendo le conclusioni in essa contenute corrette e condivisibili , per cui si ritiene pertanto di rigettare il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato; ponendo le spese processuali a carico del ricorrente con riferimento alla società controricorrente; compensa le spese con la società intervenuta.

P.Q.M.

La Corte unisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della controricorrente che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge; compensa le spese tra il ricorrente e la società intervenuta.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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