Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15594 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36842/19 proposto da:

U.I., elettivamente domiciliato a Padova, vicolo

Michelangelo Buonarroti n. 2, presso l’avvocato Maria Monica Bassan,

che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 4.6.2019 n.

2322;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1 U.I., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, essendogli stato chiesto di cooperare all’omicidio di un uomo politico, ed avendo rifiutato, temeva vendette da parte dei cospiratori.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento U.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 27.7.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 4.6.2019 n. 2322.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.I. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, espone in realtà più censure frammiste.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe qualificato come “generico e privo di specificità” l’atto di gravame.

Con una seconda censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe evitato di “affrontare la compiuta, dettagliata e motivata critica svolta alla decisione di primo grado dalla difesa” dell’appellante.

Con una terza censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nel compiere il proprio giudizio sulla credibilità del richiedente.

Con una quarta censura il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla perchè fondata su una motivazione “inesistente”.

Fil rouge che lega tutte e quattro le suesposte censure è l’allegazione che la Corte d’appello abbia sostanzialmente ignorato l’effettivo contenuto dell’atto d’appello.

1.1. Tutte le suesposte censure sono inammissibili.

Il ricorrente allega che le censure da lui proposte con l’atto d’appello sarebbero state in buona sostanza evase od aggirate dalla Corte d’appello: e tuttavia ha omesso sia di trascrivere o riassumere nel ricorso per cassazione i motivi d’appello e le censure che assume essere stati trascurati dalla Corte d’appello, sia di indicare in modo esatto la localizzazione, nel fascicolo d’ufficio, del suddetto atto: in tal modo violando l’onere di allegazione ed indicazione prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, così come costantemente interpretato da questa Corte (ex permultis, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021, Rv. 660233 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 27368 del 01/12/2020, Rv. 659696 – 01).

1.2. Ad abundantiam, rivela altresì il Collegio che la seconda delle suesposte censure è altresì inammissibile in quanto, come noto, il giudice di merito non ha affatto l’obbligo di prendere in esame e confutare una per una tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti, essendo sufficiente che la sua decisione si fondi su una ragione assorbente e decisiva (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 4540 del 11/08/1982, Rv. 422516 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 137 del 08/01/1980, Rv. 403521 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 20/10/1976, Rv. 382381 – 01): e nel caso di specie assorbente e decisiva, ai fini del rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), era la ritenuta inattendibilità del ricorrente.

La terza delle suesposte censure, poi, è altresì inammissibile in quanto la Corte d’appello ha dedicato un’ampia motivazione a spiegare per quali ragioni abbia ritenuto inattendibile il ricorrente, mentre il ricorso si limita a contrapporre a tali valutazioni le proprie, richiedendo a questa Corte una inammissibile giudizio su accertamenti di fatto, quale è lo stabilire se una persona sia o non sia credibile.

La quarta censura, infine, è altresì manifestamente infondata in quanto la Corte d’appello ha adottato una motivazione ben chiara, affermando che la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta sia perchè il ricorrente era inattendibile, sia perchè in Nigeria non c’era una guerra.

2. Anche col secondo motivo il ricorrente prospetta congiuntamente il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe “del tutto omesso di valutare o tenere nella benchè minima considerazione le argomentazioni difensive” dell’appellante.

2.1. Il motivo è infondato.

Una volta esclusa l’attendibilità del richiedente asilo, la Corte d’appello non aveva alcun dovere di accertare ex officio se questi fosse o non fosse esposto al rischio di persecuzioni nei termini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta congiuntamente sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo censura il capo di sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel fondare il rigetto della suddetta domanda unicamente sulla inattendibilità del richiedente, senza considerare il livello “altissimo” di integrazione in Italia raggiunto da esso ricorrente.

3.1. Il motivo è tanto inammissibile, quanto infondato.

E’ inammissibile, innanzitutto, perchè la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria innanzitutto sul presupposto che mancava nel caso di specie “qualsiasi elemento anche a livello di allegazione” sufficiente a giustificare l’accoglimento.

Giusta o sbagliata che fosse, l’affermazione del difetto di allegazione costituiva una autonoma ratio decidendi che andava impugnata con un motivo ad hoc, e che non lo è stata.

In ogni caso il motivo è comunque infondato, giacchè nè l’apprendimento della lingua italiana, nè lo svolgimento in Italia di attività lavorativa giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, se nel proprio Paese il richiedente non sia esposto al rischio di grave violazione dei diritti fondamentali, oppure non sia altrimenti vulnerabile (per età, condizioni di salute, ecc.: ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019): circostanze che il giudice di merito nel caso di specie ha escluso.

4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poichè l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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