Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15593 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16339-2015 proposto da:

IREN S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABIOLA ZAMBON, ATTILIO BONINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. GIA’ EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1789/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma che aveva rigettato l’opposizione proposta da Iren S.p.A. (società avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici nata nel 2010 dalla fusione di Enia s.p.a., società partecipata da comuni dei comprensori di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, con Iride s.p.a., società partecipata dai comuni di Genova e Torino) avverso la cartella di pagamento con la quale le aveva intimato il versamento di contribuzione cigo, cigs e mobilità e disoccupazione, e relative sanzioni civili, di competenza di Enia s.p.a. per il periodo gennaio 2006-ottobre 2007.

2. Per la cassazione della sentenza Iren S.p.A. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui ha resistito con controricorso l’Inps – SCCI S.p.A. Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la società ricorrente, deducendo plurime violazioni di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, ha censurato la decisione della Corte d’appello per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo. Ricostruita l’evoluzione normativa in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, rilevato che in base al disposto della L. n. 448 del 2001, art. 35 detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, ha sostenuto che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sciale comportava che essa ricorrente dovesse essere annoverata nell’ambito delle imprese industriali degli enti pubblici, anche municipalizzate, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, dall’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria. Ha quindi dedotto il vizio di motivazione della decisione impugnata con riferimento alle allegate caratteristiche della società che, in ragione del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della “assoluta dominanza” dell’ente pubblico, dell’assoggettamento al regime di concessione pubblica ed al controllo della Corte dei Conti, non si presta ad essere inquadrate, come invece ha fatto la decisione impugnata, nell’ambito delle normali società per azioni di diritto comune.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, in relazione al periodo che va dal 1/1/2006 al 10/7/2007, censura il passaggio motivazionale in cui la Corte d’appello ha affermato che non era in contestazione la ricorrenza di società a capitale misto, considerato che non era stato specificamente contestato che, anche in riferimento all’arco temporale 1/1/2006-9/7/2007, il 13,4% del capitale fosse posseduto da Enia s.p.a. e quindi non potesse ritenersi integrata la fattispecie dell’azionariato totalmente pubblico. Sostiene che non vi sarebbe differenza tra le azioni di Enia s.p.a. detenute dagli enti locali e le azioni di Enia s.p.a. detenute direttamente dalla società, considerato che la maggioranza del capitale sociale di questa è comunque in mano agli enti pubblici azionisti e che inoltre si tratterebbe di azioni prive del diritto di voto, e quindi ininfluenti ai fini della gestione societaria e dei relativi servizi pubblici.

3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, ha censurato la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo del pagamento del contributo per mobilità. Ha richiamato le argomentazioni svolte a sostegno dei precedenti motivi, per sostenere che essa ricorrente non rientrava nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento di integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del 1991 ed era pertanto sottratta anche alla contribuzione per mobilità.

4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2 del D.P.R. 818 del 1957, art. 36, della L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 dell’art. 2112 c.c., dell’art. 51 C.C.N.L. 17/11/1995, dell’art. 25 C.C.N.L. 24/6/2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente.

Assume di essere esonerata dai contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS), in forza delle disposizioni di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2 e al d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36 in quanto rientrante tra le pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, per le quali la stabilità del rapporto di lavoro con i propri dipendenti deriva direttamente dalle norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ovvero sia stato accertato con provvedimento del Ministero del lavoro. Osserva che essa ricorrente è azienda esercente pubblici servizi (distribuzione di gas e acqua) e che il suo personale godeva e gode della garanzia della stabilità dell’impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore, come accertato dal D.Diret. Ministero del Lavoro 15 aprile 2008, n. 43314, con decorrenza dal 21.11.2007, sulla base delle previsioni dell’art. 51 del CCNL Federgasacqua citato, che elenca ipotesi tassative e specificamente predeterminate di risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l’esonero suddetto.

5. Con il quinto motivo, Iren s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e commi 10 e 15. La società in via subordinata deduce che, atteso il contrasto interpretativo in giurisprudenza ed in sede amministrativa, verificatosi nella materia, sussistevano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 116 cit., commi 10 e 15, considerato anche che nelle more del giudizio Iren aveva versato su intimazione di Equitalia Centro s.p.a. l’importo ingiunto dall’Inps.

6. Con il sesto motivo infine Iren censura la sentenza gravata laddove l’ha condannata al pagamento delle spese processuali per difetto di motivazione e violazione dell’art. 91 c.p.c..

7. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

7.1. La questione qui riproposta è stata esaminata da plurime pronunce di questa Corte (v. da ultimo Cass. 22/3/2017 n., 7332, Cass. 12/05/2016 n. 9816, riferita alla stessa società oggi ricorrente, ed i numerosi precedenti conformi ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. L’applicabilità dell’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947) art. 3, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la meni partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle dipendenze di soggetto di diritto privato.

7.2. Si è poi chiarito nell’arresto n. 7332 del 27/3/2017 cit. che non è condivisibile la tesi secondo cui non sarebbe più attuale il riferimento alla norma della L. n. 142 del 1990, art. 23, che non comprende l’ente societario tra quelli che sono qualificati strumentali degli enti locali, laddove la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie prevedrebbe ormai l’obbligatorietà del ricorso all’ente societario (T.U. n. 267 del 2000, art. 113, comma 4, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35).

Anche dopo la modifica dell’art. 113 ad opera della L. n. 448 del 2001, art. 35, il successivo art. 114, non toccato dalla modifica, continua a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali dell’ente locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal nuovo testo dell’art. 113 frutto di una vera e propria scelta economica imposta all’ente locale, atteso che essa è consentita solo nel caso esista separazione dell’erogazione dalla gestione del servizio e solo per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Si tratta di una vera e propria opzione di carattere gestionale, in relazione all’onerosità dell’attività, tanto è vero che gli enti in questa ipotesi sono posti dinanzi all’alternativa di avvalersi o di soggetti economici costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (comma 4). Dunque, resta confermato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale una modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato.

Nè può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poichè la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816/ 2010 e Cass., n. 20818/2013, citt.; v. pure Cass. sez. Un., n. 5491/2014).

7.3. Si è anche ulteriormente affermato (v. Cass. 04/04/2017 n. 8704) che la soluzione non risulta inficiata dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Rileva la ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. che, nel disciplinare il campo di applicazione della disciplina dell’integrazioni salariali ordinarie e dei relativi contributi, il decreto legislativo dispone che essa si applichi anche alle “imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica” (art. 10, comma 1, lett. I). Nel contempo, l’art. 46 D.Lgs. citato, contempla tra le abrogazioni espresse il D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (comma 1, lett. b) e dispone altresì l’abrogazione di ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il decreto. Assume la ricorrente che la norma dell’art. 10 avrebbe, in base ad una scelta discrezionale del legislatore, disposto solo per l’avvenire, nel senso che solo a far tempo dalla sua entrata in vigore (24 settembre 2015) potrebbe dirsi sorto l’obbligo contributivo per la cassa integrazione ordinaria per le imprese industriali degli enti pubblici il cui capitale non sia interamente di proprietà pubblica. In precedenza la formulazione ampia e generica dell’art. 3 (“imprese industriali degli enti pubblici”) non consentiva una tale interpretazione. Ulteriore conferma di tale interpretazione si trarrebbe dalla L. 29 dicembre 2015, n. 208, con la quale il legislatore, intervenendo proprio sull’art. 46, ha previsto che l’abrogazione (già disposta alla lett. b) non opera con riguardo al D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 con ciò confermando di aver voluto “sia escludere che il D.Lgs. n. 148 del 2015 costituisca un quid novi et ex nunc rispetto all’antecedente art. 3 n. 869-1947, sia che le, dette normative debbano reciprocamente integrarsi”.

Questa Corte ha però già confutato tali assunti, con orientamento cui occorre dare continuità, osservando che dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico.

Dirimente in proposito è il rilievo, svolto nella sentenza n. 8704 sopra richiamata, che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 – asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte, v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre – l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 abbia comunque ripristinato il D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46.

7.4. Quanto al profilo esaminato nel secondo motivo, esso è inammissibile con riferimento alla critica dell’accertamento fattuale espletato dal giudice di merito, in quanto si chiede una rivisitazione del medesimo fatto, in contrasto con i limiti che il giudizio di legittimità incontra nell’esame del motivo che rientra nell’art. 360 c.p.c., n. 5, come delineati da Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054.

Nel merito, le argomentazioni non scalfiscono comunque la soluzione adottata dal giudice di merito, considerato che risulta comunque confermato che il capitale sociale non fosse totalmente in mano agli enti locali, costituendo la società partecipante Enia s.p.a. un soggetto giuridico diverso dagli enti locali che a loro volta vi partecipano.

8. Neppure il quarto motivo è fondato.

Occorre premettere che la portata del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36 come operante ratione temporis, è stata in più occasioni affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. n. 8211 del 2014, n. 13069/2016), che ha affermato che anche in relazione al personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi, l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego e che tale stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.

Nel caso, era quindi esclusa la rilevanza del decreto ministeriale sopra richiamato, intervenuto per un periodo successivo a quello cui si riferiscono i contributi (in tal senso, v. Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11487; Cass. ord. 19 luglio 2015, n. 16097; Cass., n. 18455/2014, cit.; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass., ord. 8 gennaio 2016, n. 173). E difatti, il provvedimento amministrativo è dotato per esplicita disposizione della legge di un’efficacia temporale limitata, nè è prevista una sua estensione.

Diverso problema è quello attinente la possibilità per il giudice di procedere direttamente all’accertamento del requisito della stabilità dell’impiego, pur in assenza del decreto per il periodo considerato (anche, se del caso, considerando l’accertamento ministeriale per un periodo diverso come uno degli elementi da valutare). A questo proposito, occorre rilevare che la motivazione della Corte territoriale, che ha analizzato la contrattazione collettiva di settore, desumendo dalla previsione della risoluzione del rapporto per motivi disciplinari che non fosse garantita la stabilità d’impiego nella rigorosa accezione prevista dalla norma, non viene specificamente censurata nel ricorso, che si limita a richiamare il contrasto di tali argomentazioni con il decreto ministeriale, sicchè sotto tale aspetto il motivo è inammissibile.

9. Il quinto motivo non è fondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che ai fini dell’applicabilità della normativa sanzionatoria di favore sia richiesto un quid pluris rispetto alla non manifesta infondatezza della doglianza o all’opinabilità della sussistenza dell’obbligazione, elementi presenti nella quasi totalità delle controversie in tema di imponibilità contributiva, essendo richiesto un affidamento incolpevole nell’interpretazione disattesa in giudizio, derivante dallo stesso comportamento dell’ente impositore o da un consolidato orientamento giurisprudenziale, situazioni la cui sussistenza non è contrastata dalla richiesta di un chiarimento normativo da parte del Consiglio di Stato del 8/2/2006 valorizzata nel ricorso.

9.1. Inoltre, l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 01/03/2016 n. 4077, 10/12/2013 n. 27513), presuppone l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, nel termine fissato dagli enti impositori, circostanza che non è stata puntualmente prospettata al giudice di merito, nè tantomeno valorizzata a tali fini, solo risultando (pg. 30 del ricorso) che Iren dedusse nel giudizio d’appello di essersi “trovata costretta, su intimazione di Equitalia Centro s.p.a., al versamento dell’importo ingiunto dall’Inps”. Circostanze fattuali che non possono essere ulteriormente ampliate e approfondite in questo giudizio di legittimità, come pretende di fare la parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.

10. Il quinto motivo è infine del tutto infondato, considerato che solo la compensazione delle spese dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. ex plurimis Cass. 23/02/2012 n. 2730).

11. Il ricorso, manifestamente infondato ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, deve quindi essere rigettato con ordinanza in camera di consiglio, così confermandosi la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..

12. La regolamentazione delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

13. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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