Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15593 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato FRATICELLI FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VERGANI GIOVANNI, giusta procura

a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA

GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUZZETTI PAOLO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 235/10del TRIBUNALE di COMO – Sezione

Distaccata di CANTU’, depositato il 03/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

per il resistente è solo presente l’Avvocato Giuliano Bologna.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che P.S. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 3 novembre 2010, resa in udienza dal Giudice Unico del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù;

che il regolamento si innesta in un processo pendente dinanzi al suddetto Tribunale, promosso, ex art. 447 bis cod. proc. civ., da V.F., ex convivente more uxorio della P., per il rilascio dell’immobile dove avevano convissuto e che la P. continuava a detenere;

che, la P. aveva chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle prestazioni svolte come colf negli anni della convivenza e l’intervenuto usucapione del diritto di abitazione e, in via subordinata, la restituzione dei beni mobili di proprietà, eccependo in udienza l’incompetenza del giudice adito in favore della sezione lavoro del Tribunale di Como;

che, l’ordinanza impugnata ha il seguente testuale contenuto: “Il G.I., rilevato che la causa appare matura per la decisione, ad eccezione delle circostanze inerenti il mobilio esistente nell’immobile di causa, con la conseguenza che è necessario, salva ammissione del ricorrente, dare sfogo alla prova per testi articolata dalla resistente limitatamente al cap. 4 della memoria, con i testi indicati, abilitando il ricorrente alla prova contraria; fissa per l’escussione di tutti i testi l’udienza del 11/3/2011 h 13”;

che, essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

che la relazione de P.M. ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso;

che la suddetta relazione pone in rilievo che: a) a seguito dell’istituzione di un giudice unico non è più ipotizzabile l’insorgenza di una questione di competenza in ordine alla ripartizione delle funzioni fra sezioni ordinane e sezioni lavoro del medesimo tribunale, la quale incide solo sui rito da adottare; b) il provvedimento adottato, in quanto privo dell’invito alle parti a precisare le conclusioni, non ponendo fine alla fase istruttoria, non sarebbe idoneo a integrare una decisione sulla competenza, limitandosi a dar conto della scelta del giudice di risolvere la questione prospettata unitamente al merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, rispetto alla tempestività del regolamento, non ha alcun rilievo la circostanza, rappresentata in ricorso, secondo la quale il G.I. avrebbe reso all’udienza del 3 novembre l’ordinanza impugnata, ma la stessa, per circostanze di fatto, sarebbe stata conosciuta solo il 12 novembre successivo, atteso che il termine perentorio previsto dall’art. 47 cod. proc. civ. è stato rispettato, mediante la notifica del ricorso al V. in data 3 dicembre;

che il Collegio condivide le conclusioni della requisitoria, rispetto alle quali le parti non hanno mosso rilievi;

che è assorbente il profilo concernente l’emissione dell’ordinanza senza previo invito alle parti di precisare le conclusioni;

che, a partire da Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11657, costituisce principio consolidato quello secondo cui “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto”;

che, il principio è stato riaffermato anche dopo la riforma del 2009 dalla sesta sezione J della Corte, stabilendo che “In tema di regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile”. (Cass. 28 febbraio 2011, n. 4986);

che, nella specie, l’ordinanza impugnata, con la quale si è disposta la prosecuzione del giudizio per l’istruttoria e, comunque, si è ritenuto implicitamente che l’eccezione di incompetenza non era idonea a definirlo, non contiene il suddetto invito;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono fa soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile; condanna P.S. ai pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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