Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15593 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 15593 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

ORDINANZA
sul ricorso 14746-2013 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI con
ordinanza n. 211/01/13 depositata il 06/06/2013 nella
causa tra:
CALIOLO LUIGI;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

AGENTE RISCOSSIONE BRINDISI EQUITALIA SUD S.P.A.;

Data pubblicazione: 09/07/2014

- resistente

non costituitasi

in questa fase

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

l’art. 375 c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione vogliano dichiarare la
giurisdizione del giudice ordinario.

Generale Dott. Paola MASTROBERARDINO il quale, visto

R.g.n. 14746/13
Ud. 27 maggio 2014

Ritenuto in fatto
1. Luigi Caliolo, dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della
sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente
adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il
giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione tributaria

risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento di fermo
amministrativo della propria autovettura, emesso per crediti tributari
(contributi consortili), danni dovuti al prolungamento del fermo per oltre
cinque anni, senza che fosse dato corso ad alcuna azione esecutiva, né tanto
meno disposto la revoca del provvedimento, con conseguente indisponibilità
dell’autoveicolo e degrado dello stesso.
La Commissione tributaria adita, con ordinanza depositata il 6 giugno
2013 (regolarmente comunicata alle parti costituite), ha sollevato d’ufficio
la questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18
giugno 2009, n. 69, osservando che, nella fattispecie, l’azione non è
finalizzata all’annullamento del fermo, ma si configura come azione di
risarcimento del danno per illecito comportamento dell’amministrazione,
responsabile, secondo il ricorrente, di avergli di fatto espropriato
l’autovettura, rendendola indisponibile sine die: ne consegue, ad avviso
della CTP, che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario.
2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.
Considerato in diritto
1. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla
competenza del giudice ordinario.
E’ vero, infatti, che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di
queste sezioni unite, la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad
oggetto l’impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e
del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e
si estende anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca
anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4

provinciale di Brindisi, chiedendo la condanna di Equitalia E.T.R. s.p.a. al

luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale,
modificando l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli
atti impugnabili dinanzi al giudice tributario (tra le altre, Cass., sez. un., nn.
10672 del 2009, 9568 del 2014).
Tuttavia, nella fattispecie, la domanda proposta dal Caliolo non investe il
rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione
tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di

ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito — causa del danno
lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del
provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni
attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di
diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e
rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., per un
caso analogo, Cass., sez. un., n. 14506 del 2013).
2. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,
dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014.

istituire giudici speciali: Cass., sez. un., nn. 20323 del 2012, 3773 del 2014),

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