Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15592 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio F. – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24614/2009 R.G. proposto da:
M.P., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle
Quattro Fontane n. 15, giusta procura notarile Dott. Giovanni
Battista, Notaio in Avola (SR) il 27/10/2009, n. Rep. 56033;
– ricorrente –
contro
SE.RI.T. SICILIA S.P.A.,
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia Sezione staccata di Siracusa, n. 96/7/2008, depositata il
24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. IANNELLO EMILIO;
udito per il ricorrente l’Avv. Massimo Ridolfi per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.P. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo non notificato.
L’intimata Serit Sicilia S.p.a., benchè ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con i tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, il contribuente deduce sotto vari profili violazione e falsa applicazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per avere la C.T.R. confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto avverso l’estratto di ruolo, ritenuto atto non impugnabile.
Le doglianze sono fondate.
Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass., Sez. U, n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309).
La C.T.R. ha adottato una regula iuris in netto contrasto con tale corretta interpretazione delle norme.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, Sez. staccata di Siracusa, affinchè adeguandosi ai superiori principi, provveda all’esame delle questioni ritenute assorbite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla C.T.R. della Sicilia, Sez. staccata di Siracusa, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016