Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15592 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.B.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato
BERLIRI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANCHI PIETRO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G. quale coerede di G.R. e M.
S. quale coerede di C.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avv. LORIEDO
CAMILLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. GIOVANNI
MEOCCI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1060/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
18.6.2010, depositata il 14/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Martuccelli (per delega avv.
Pietro Zanchi in calce alla memoria) che si riporta agli scritti e
chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“La Corte di merito (sentenza 14 luglio 2010) decideva, in esito a un giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, una controversia avente ad oggetto il diritto di prelazione previsto in un contratto di locazione.
Il ricorso ha censurato la sentenza con unico motivo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Gli intimati hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, con un motivo, per omessa motivazione.
E’ applicabile ratione temporis la L. n. 69 del 2009.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nell’esposizione del fatto, il ricorrente si limita a richiamare il contenuto del ricorso per cassazione deciso con sentenza n. 11607 de 2004, con la quale la Corte aveva cassato con rinvio la precedente pronuncia della stessa Corte di appello nella stessa causa. E’ principio costante nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui v il requisito imposto dal citato art. 366, n. 3, deve reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento dei processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (da ultimo Cass. n. 76 del 2010, rispetto al ricorso incidentale; rispetto al ricorso principale, Cass. n. 2831 del 2009, Cass. n. 4823 del 2009).
2. Il ricorso incidentale è assorbito, essendo espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
L’inammissibilità del ricorso principale è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che i ricorsi vanno riuniti;
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dal ricorrente con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso principale – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;
che, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna B.B.A. al pagamento, in favore di G.G. e M.S., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011