Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15592 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29985/2019 proposto da:

S.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.S., cittadino del Mali, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal Mali per il timore di esser ucciso dagli zii, che avevano già assassinato il padre e il fratello del ricorrente per motivi ereditari. Giunto nella città di (OMISSIS), fu costretto ad andar via in seguito a un colpo di Stato e raggiunse prima la Algeria e poi la Libia, dove fu imprigionato e torturato per tre mesi, ed infine giunse in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto del richiedente.

Avverso tale provvedimento S.S. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano che, con decreto n. 6879 pubblicato il 03 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da S.S., con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10, come introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali, all’art. 6, par. 1 e art. 13 CEDU nonchè agli art. 46 par. 3 e art. 31 della direttiva n. 2013/32/UE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli art. b) omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, omessa o falsa motivazione sulla ritenuta non necessità di audizione diretta del ricorrente sulle circostanze ritenute decisive sulle quali non si è formato contraddittorio e violazione del dover di collaborazione del giudice”. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso una nuova audizione del richiedente nonchè non avrebbe indicato le COI di cui intendeva avvalersi, violando il principio del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. n. 32029/2018; Cass. n. 20336/2020).

Stante tali principi, è bene sottolineare come non sussista alcun automatismo tra la fissazione dell’udienza di comparizione e l’audizione del richiedente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 17717 del 2018, cui rimanda lo stesso Tribunale, che motiva adeguatamente la mancata audizione del richiedente, ritenendola non necessaria, disponendo di elementi sufficienti per definire il giudizio.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè art. 15 par. 3 lett. a) e art. 46, par. 3 della direttiva 2013/32/UE, dell’art. 13 par. 3 lett. a) direttiva 2005/85/UE e art. 4 par. 3 direttiva 2004/83/UE ex art. 360 c.p.c.; Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti da richiedente stesso e la situazione nel paese di origine; violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombente su l’autorità giurisdizionale. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave e che definiscono gli atti persecutori e i soggetti individuabili come agenti della persecuzione nonchè della norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, in relazione agli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; violazione della convenzione di Ginevra e delle linee guida UNHCR nonchè dei parametri normativi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato il ragione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, artt. 2 e 3 CEDU, ex art. 360 c.p.c., n. 3″. In particolare, il giudice di merito avrebbe violato i parametri normativi e si sarebbe sottratto alla cooperazione istruttoria d’ufficio che consiste nell’acquisire informazioni necessarie per conoscere la situazione sociale e economica presente nel paese d’origine del richiedente.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 3 CEDU, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera GE, D.Lgs. n. 251 al 2007, art. 14, comma 1, lett. c, relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il tribunale avrebbe erroneamente escluso che in Mali vi sia una situazione di instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita e la persona richiedente nonostante le COI e la posizione UNHCR, avvalendosi di COI non aggiornate al momento della decisione. Violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 250 del 2007, art. 14, lett. c), adottando criteri meramente quantitativi in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi possono esser trattai congiuntamente per la loro connessione.

Entrambi sono infondati.

Nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione, incombe sul giudice l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez. 6, 25/07/2018, n. 19716). Tale dovere nasce sempre e comunque nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate. Il Tribunale ha invero rispettato tali principi riportando fonti aggiornate al 2018 (secondo i principi della giurisprudenza) relative alla precisa zona di provenienza del richiedente senza che il ricorrente abbia allegato ulteriori e più recenti fonti per mutare orientamento. Infatti il ricorrente fa riferimento a pag. 53 del ricorso a fonti del 2017 (meno aggiornate rispetto a quelle usate nel decreto impugnato).

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa fatti determinanti per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe totalmente pretermesso di considerare la documentazione medica allegata dal richiedente e la situazione il paese all’attualità come contesto di reimmissione ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione umanitaria come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il Tribunale di Milano, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avrebbe compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non ha indicato le fonti in base alle quali avrebbe accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenute inviolabili come disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19″.

Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Nel motivo di ricorso il ricorrente insiste nell’affermare che sarebbe stata omessa la valutazione della certificazione medica depositata in primo grado senza però enunciare le patologie di cui soffrirebbe il ricorrente e senza spiegare i motivi della sua vulnerabilità soggettiva.

In ogni caso il giudice del merito ha effettuato la comparazione secondo i principi della nostra giurisprudenza. “Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).” Ebbene il giudice del merito nel rigettare la richiesta ha affermato anche che nel ricorso la difesa ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto in caso di rimpatrio si sarebbero vanificati tutti gli sforzi fatti in questi anni per integrarsi in Italia come risulta dalla documentazione allegata. Nè risulta che siano stati allegati motivi di vulnerabilità del richiedente (cfr. decreto impugnato pag. 11 e 12).

5. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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