Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15591 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3848-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUERCIA LUIGI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inamissibilità in

subordine il rigetto;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO chè si riporta agli

atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 8 marzo 2003 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava a M.O. avviso di accertamento per l’anno di imposta 1998, contestandogli che l’ammontare dei ricavi dichiarati era inferiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi sulla base delle tabelle ed indicatori allegati al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997. L’avviso era fondato altresì sul rilievo che il Mininni, benchè invitato al contraddittorio dall’Ufficio, non si era presentato. Il contribuente, premesso di avere presentato istanza di condono ai sensi del L. n. 289 del 2002, art. 7, e lamentando comunque l’applicazione di un parametro errato, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale lo dichiarava inammissibile per mancata attestazione di conformità all’originale della copia consegnata all’Ufficio. Proponeva appello il contribuente e la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame.

2. Avverso detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Con sentenza 8618/2011 la Corte di Cassazione cassava tale sentenza ritenendo inapplicabile il condono invocato e rinviava alla Commissione tributaria regionale della Puglia la quale, a seguito della riassunzione del giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 2/11/2013 pubblicata il 15 gennaio 2013, ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado considerando che l’Ufficio, ai fini dell’accertamento della congruità dei ricavi dichiarati, aveva considerato dei parametri relativi ad attività diversa da quella effettivamente esercitata dal contribuente anche a causa di un errore dello stesso contribuente su tale indicazione. Inoltre la stessa amministrazione aveva elaborato un apposito studio di settore riferito all’attività originariamente considerata e dal quale risulta la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente per il 1999 anno successivo a quello in questione.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. M.O. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia riscontrabile dall’affermazione per cui il codice di attività originariamente considerato sull’erronea dichiarazione del contribuente non doveva conseguentemente essere considerato mentre viene successivamente considerata solo la congruità con gli studi di settore proprio con riferimento a tale codice di attività.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per la mera apparenza della motivazione in relazione alla congruità dei ricavi dichiarati per l’anno 1998.

2. I motivi sono fondati.

Riguardo al primo motivo si osserva che la Commissione tributaria regionale, dopo avere ritenuto inapplicabile il codice ISTAT di attività n. 51110 essendo invece applicabile quello n. 51310, nulla afferma in ordine alla congruità dei ricavi in relazione a tale codice di attività, omettendo pertanto di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria (in violazione del consolidato principio secondo cui l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di “impugnazione-annullamento”, orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. “impugnazione-merito”, perchè diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte).

Riguardo al secondo motivo va rilevato che, pur considerando il codice di attività n. 51110 ritenuto non applicabile, la Commissione tributaria regionale afferma la congruità dei ricavi senza alcuna motivazione, e, in particolare, senza l’indicazione dell’ammontare risultante dall’applicazione del medesimo studio di settore rapportato a quello dichiarato per l’anno in questione.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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