Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15591 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29973/2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.L., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il Gambia per dei problemi che il fratellastro aveva con il precedente governo, coinvolto in una sparatoria presso la Banca Centrale del Gambia e in un tentativo di colpo di stato avvenuto nel 2014. Per tali fatti il richiedente avrebbe subito persecuzioni e discriminazioni e decise quindi di lasciare il paese d’origine.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto del richiedente.

Avverso tale provvedimento D.L. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che con Decreto n. 6758, pubblicato il 21 agosto 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da D.L., con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4, “la nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del giudice di prime cure per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e la conseguente mancata pronuncia sulla domanda preliminare e sulle richieste istruttoriè. Il giudice del merito avrebbe errato perchè ha ritenuto che il ricorrente abbia rinunciato alla richiesta dello status di rifugiato.

Il motivo è infondato.

Corrisponde al vero che in motivazione il Giudice del Tribunale di Milano afferma, erroneamente, che il ricorrente avrebbe rinunciato alla richiesta dello Status di rifugiato, ma non può dirsi che sia incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto, dopo la predetta affermazione, nelle 25 righe successive esamina, in modo approfondito, la domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. pag. 7 decreto impugnato). Infatti dopo aver analizzato i presupposti necessari per poter ottenere lo status di rifugiato a pag. 8 afferma che “tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente, così come vagliato alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza Nazionale e Comunitaria, deve escludersi la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto le ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio paese, non sono riconducibili, come già sopra evidenziato, alla fattispecie legale di persecuzione, nè si ravvisano attuali concreti pericoli di persecuzione ove il signor D.L. dovesse far rientro nel proprio paese”.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova art. 2697 c.c.; omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente in funzione dell’applicabilità della protezione sussidiaria e/o di quella umanitaria art. 5 del T.U.I.. Il giudice pur richiamandosi anche i principi della sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 non avrebbe indagato le condizioni del ricorrente in ordine al diritto alla protezione umanitaria, decidendo addirittura sulla base del presupposto inesistente, presumibilmente tratti da documentazioni inerente un altro fascicolo e addirittura in contrasto con la situazione personale del ricorrente cos’è come risultato delle sue dichiarazioni rese davanti la commissione e confermate in giudizio in quanto non avrebbe compiuto alcuna comparazione dei documenti attestanti il livello di integrazione raggiunto in Italia rispetta la grave situazione nel paese d’origine ed ha ritenuto sussistenti nel paese di origine condizioni personali e familiari inesistenti e in contrasto con gli atti di causa”.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità Cass. S.U. n. 29459 del 2019 che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

Il Tribunale ha effettuato tale giudizio comparativo, ritenendo tuttavia, tramite una motivazione scevra da vizi logico giuridici, di non poter ravvisare quella sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali necessaria per il rilascio del permesso umanitario.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, n. 3, “error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il giudice condotto la valutazione di credibilità del richiedente sulla base di soggettivistiche opinioni, senza una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

Il motivo è infondato.

Così come enunciato da questa Corte, la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà e non di reiterato frazionamento, come confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “è, in generale, attendibile”. Pertanto, si ritiene che il Tribunale di Milano abbia correttamente adempiuto al rispetto dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza 8819/2020, compiendo una valutazione circa la credibilità del richiedente completa e con adeguata motivazione.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 116 c.p.c., alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7, 8. Il giudice avrebbe omesso ogni valutazione relativamente al contegno delle parti del giudizio”.

Il motivo è inammissibile.

Invero, l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (Cass. 22 novembre 2012, n. 20673).

5. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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