Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15590 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29947/2019 proposto da:

U.P.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.P.A., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere fuggito dal proprio paese a seguito di uno scontro tra la propria comunità e quella confinante per l’utilizzo di risorse idriche locali nel corso del quale era stato picchiato. Ritenendo di essere in pericolo di vita il ricorrente decise di abbandonare il paese d’origine rifugiandosi dapprima in (OMISSIS) per poi giungere in Italia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento U.P.A. ha proposto ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che, con decreto n. 6734 del 22 agosto 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto in quanto l’estrema genericità della narrazione e la risalenza del tempo dell’episodio non consentono di intravedere situazioni persecutorie. Inoltre dalle più recenti fonti emerge l’impegno del Governo nel risolvere pacificamente le contrapposizioni tra le varie entie;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni di abbandono del proprio paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione e neppure essendovi un credibile fondato rischio di atti persecutori;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti, anche alla luce dell’inattendibilità del narrato. Quanto all’eventuale presenza di un conflitto armato generalizzato il Tribunale ha ritenuto che sebbene la situazione nel Kogi State, regione di provenienza del ricorrente, mostri seri indici di criticità circa l’ordine pubblico e la sicurezza interna, non si tratta di elementi sufficienti per ravvisare una situazione di conflitto armato così come definito alla luce dei principi consolidati in giurisprudenza;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità nè elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine.

4. Avverso il decreto del Tribunale di Milano, U.P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il Tribunale proceduto al rinnovo del colloquio personale, pur avendo a disposizione il solo verbale scritto dell’audizione tenutasi presso la Commissione Territoriale e non anche la relativa videoregistrazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 25312/2020). Infatti nel solco di quanto affermato da Cass. n. 21584-20 l’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza. Tale onere nella specie non risulta adempiuto.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del mancato riconoscimento della protezione internazionale: il Tribunale avrebbe mal interpretato il racconto del ricorrente traendo conclusioni frettolose ed omettendo di raccogliere informazioni utili attraverso l’utilizzo dei suoi poteri officiosi istruttori.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito con motivazione scevra di qualsivoglia vizio logico giuridico ha valutato credibile il racconto del ricorrente quando riferisce della zona di provenienza e delle sue condizioni sociali e personali mentre lo ritiene inattendibile sull’esistenza dei presupposti di persecuzione o di gravi timori nel caso di rientro nel suo paese. Tale valutazione è insindacabile in questa sede. Nè il motivo scalfisce in alcun modo tale motivazione.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver il Tribunale applicato i principi e le regole che governano il soccorso istruttorio nella materia della protezione internazionale con conseguente erronea valutazione delle fonti relative al paese di provenienza del ricorrente.

5.4. Con il quarto motivo si duole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio-politico del paese di provenienza. In particolare il Tribunale avrebbe disatteso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di personalizzazione della minaccia e del danno non si applica alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Il terzo e quarto motivo congiuntamente esaminati per la stretta connessione sono infondati.

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.” Nel caso di specie tale onere è stato assolto dal giudice del merito che ha utilizzato Fonti attuali ed ufficiali (cfr. pag. 7 ed 8 del decreto impugnato).

5.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5. Sostiene che il Tribunale nell’operare la comparazione tra la vita in Italia e quella in Nigeria ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della vulnerabilità personale abbia omesso di considerare la documentazione relativa alle condizioni di salute del ricorrente e ad una eventuale possibilità di seguire le adeguate cure mediche nel paese d’origine.

Anche tale motivo è infondato.

“In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effittiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

Ebbene nel caso di specie il giudice del merito si è attenuto ai suddetti principi effettuando la valutazione comparativa ed ha escluso situazioni di particolare vulnerabilità del ricorrente.

Anche con riferimento al paese di transito il ricorrente si limita ad affermazioni apodittiche senza allegare particolare gravi motivi nè tantomeno indicare dove avrebbe sollevato la questione del paese di transito nè quella relativa ai problemi di salute (cfr. pag. 15 e 16 del ricorso).

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio de Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA