Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1559 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1559 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 28015-2008 proposto da:
EQUITALIA

POLIS

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA TRINITA’ DEI MONTI N. 16, presso lo
studio dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE,
rappresenta
20f4

e

difende

unitamente

che lo

all’avvocato

ALVIGINI PAOLO giusta delega in calce;
– ricorrente –

3276
contro

EDILSERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 27/01/2014

dell’avvocato SANDULLI PIERO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 04/10/2007;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA delega
Avvocato FORNARO che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

28015-08

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 4-10-2007 la commissione tributaria
regionale del Veneto ha respinto l’appello di Gest Line
s.p.a., concessionaria della riscossione per la provincia
di Padova, avverso la sentenza con la quale la locale

commissione tributaria provinciale aveva accolto un
ricorso di Edilservice s.r.l. contro un’intimazione di
pagamento notificata nel 2004.
L’intimazione riguardava una pretesa per Invim e
accessori. Era stata impugnata sul duplice rilievo che la
società, nel 2001, aveva trasferito la propria sede legale
a Milano e che la cartella di pagamento era stata spedita
alla sede cessata; donde, da un lato, la cartella non era
stata notificata nei termini di legge e, d4i’a1tro, la
concessionaria di Padova doveva considerarsi incompetente
per territorio.
L’appello della concessionaria veniva respinto dalla
commissione tributaria regionale sulla base della
considerazione che, in relazione all’intimazione

de qua,

notificata anche dalla concessionaria milanese Esatri
s.p.a., era intervenuta una pronuncia della commissione
tributaria provinciale di Milano, passata in giudicato, di
accoglimento del ricorso della società; decisione avente
effetto preclusivo nel giudizio.
Equitalia Polis s.p.a. (già Gest Line s.p.a.) ha proposto
ricorso per cassazione in due motivi.

1

L’intimata ha replicato con controricorso e successiva
memoria.
Motivi della decisione
I.

La ricorrente lamenta, col primo motivo, la

violazione e la falsa applicazione degli artt. 39 e 40
c.p.c., per avere la commissione regionale nel corpo della

sentenza affermato che il giudice di primo grado avrebbe
dovuto dichiarare la litispendenza; quando invece, secondo
la ricorrente, di tale istituto, per la diversità di
soggetti, difettava il presupposto.
Il motivo è

inammissibile

in quanto

concernente

un’affermazione di ordine argomentativo non assunta,
nell’impugnata sentenza, a livello di ratio decidendi.
L’unica

ratio,

in forza della quale l’appello della

concessionaria risulta respinto, è quella afferente il
riscontro di un giudicato preclusivo dell’esame del
merito.
M – Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e
dell’art. 324 c.p.c., per avere la commissione ritenuto
che era preclusa dal giudicato esterno ogni indagine sui
motivi d’appello, non considerando, invece, che la
sentenza passata in giudicato era intervenuta in una lite
con soggetto terzo (la Esatri di Milano).
Il motivo è fondato.
III. – Certamente è espressione di un principio condiviso
il fatto che, anche in materia tributaria, qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al

2

medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento
così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative
a un punto fondamentale comune a entrambe la cause,
formando la premessa logica indispensabile della

statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,
preclude il riesame dello stesso punto di diritto
accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e
il petitum del primo (v. sez. un. n. 13916-06).
Il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno, nel
processo tributario così come in quello ordinario, è
tuttavia, per l’appunto, che esso si sia formato tra le
stesse parti, non essendo sufficiente che riguardi un
accertamento riferibile a una questione di fatto comune a
entrambe le cause (v. Cass. n. 2786-06).
IV. – Nel caso in cui un medesimo atto di intimazione sia
notificato, in relazione a un’iscrizione a ruolo, da parte
di concessionari per la riscossione di province diverse,
le impugnazioni del contribuente, riferite a vizi delle
intimazioni (propri o derivati), danno luogo a liti
diverse, in quanto diversi sono i soggetti intimanti.
E’ in questo caso privo di fondamento discorrere di
efficacia preclusiva derivante dal giudicato formatosi in
relazione a una delle due iniziative, a disparte la
considerazione che di quel giudicato neppure risulta

3

ESENTE

Al svi».Th -pz:

accertato, nel caso concreto, il fondamento,

se cioè

sostanziale o solo processuale.
Chiaro è in tal senso il punto di assonanza tra la
fattispecie in esame e quella – già da questa corte
affrontata con formulazione di eguale principio

all’istituzione dell’agenzia delle entrate (v. Cass. n.
23658-09).
V. – Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza va
cassata in relazione al secondo motivo.
La causa deve essere rinviata alla medesima commissione
tributaria regionale, diversa sezione, per l’esame dei
motivi di appello.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie
il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio
di cassazione, alla commissione tributaria regionale del
Veneto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

concernente gli uffici tributari periferici anteriormente

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