Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1559 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6995-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

COR SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO TINAZZI, EMILIO DE POL, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 103/2011 della COMM. TRIB. REG. di

VENEZIA, depositata il 27/07/2011; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINI MATTIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di verifica contabile eseguita nei confronti della s.r.l. Cor sport, l’Agenzia delle Entrate, ritenutà la indeducibilità dei costi esposti per acquisti da fornitori aventi sede in Stati compresi nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list), emetteva avviso di accertamento con cui determinava per l’anno d’imposta 2004 un maggior reddito d’impresa e un maggior volume di affari della predetta società e, per l’effetto, recuperava a tassazione le imposte (IRPEG e IRAP) non corrisposte, maggiorate di sanzioni ed interessi.

L’impugnativa giurisdizionale del contribuente, disattesa in prime cure, è stata accolta, a seguito di gravame, dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre con sentenza n. 103/29/11 pronunciata il giorno 27 luglio 2011.

Per quanto ancora d’interesse, il giudice d’appello, premesso che la documentazione prodotta dal ricorrente costituiva “valida prova” dell’effettività delle operazioni commerciali poste in essere con i fornitori esteri, ha ritenuto che “le medesime operazioni hanno anche risposto ad un interesse economico della società, attesa la dimostrata convenienza economica delle stesse, quale emerge dai risultati di bilancio, sufficientemente indicativi della scelta gestionale approntata dalla società”.

Ricorre per cassazione, articolando due motivi, l’Agenzia delle Entrate; resiste, con controricorso, la s.r.l. Cor sport.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria ricorrente lamenta l’errore di diritto in cui è incorsa la C.T.R. per avere, in violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, ritenuto che “l’effettivo interesse economico” – presupposto necessario per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei paesi della c.d. black list – possa essere desunto e dimostrato “da generali dati di bilancio, qual è il complesso degli utili della società, anzichè dalle specifiche caratteristiche di ogni operazione compiuta con la società estera”.

Con il secondo motivo, l’Ufficio impugnante lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Più specificamente, rileva il carattere “del tutto assertivo” della valutazione probatoria compiuta dalla C.T.R. in ordine ai “certificati esteri” allegati dal contribuente e la “oscurità” della ragione per cui i (non meglio precisati) risultati di bilancio sarebbero idonei “a dimostrare l’interesse e la convenienza economica al/del compimento delle operazioni”.

2. Le doglianze – da esaminarsi congiuntamente siccome avvinte da intrinseca connessione – sono fondate.

La disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie va individuata nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11 (come novellato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) vigenti alla data del 1 gennaio 2004, i quali, rispettivamente, prevedevano che “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stato o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati (…) individuati, con D.M. finanze” e che “le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

Le disposizioni trascritte, vigenti all’epoca dei fatti, sancivano dunque una presunzione relativa di indeducibilità dei costi generati da operazioni con soggetti allocati nei paesi a fiscalità privilegiata, superabile, ad onere del contribuente, previa dimostrazione di almeno uno dei seguenti requisiti, tra loro alternativamente concorrenti: lo svolgimento di un’attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero (cioè a dire l’esercizio di un’attività connotata da idonea struttura organizzativa); la sussistenza di un effettivo interesse economico sotteso alla eseguita operazione.

Come ha avuto modo di specificare questa Corte, la seconda esimente, testè trascritta, postula una valutazione sulla “bontà del risultato imprenditoriale conseguito, sicchè occorre tenere conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della presenza di costi accessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell’esistenza di vincoli contrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore inserito nella black list o comunque che renderebbero eccessivamente onerosa la transazione con altro fornitore” (così, da ultimo, Cass. 22/02/2019, n. 5264).

Appare pertanto palese l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza gravata, nella quale è del tutto mancante un apprezzamento compiuto alla stregua dei precisati parametri di orientamento, per l’effetto, all’evidenza, rimasti inosservati.

La motivazione addotta a suffragio della dichiarata illegittimità dell’accertamento (motivazione da apprezzare, nella sua conformità a diritto, secondo il paradigma costituito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, risalendo la pubblicazione della sentenza de qua al luglio 2011) risulta gravemente carente e lacunosa.

Essa, infatti, non esplicita nè quali siano i “risultati di bilancio” posti a fondamento del convincimento nè per quale specifica ragione gli stessi dimostrino la convenienza economica delle operazioni.

3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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