Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1559 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1559 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 23547-2013 proposto da:
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201 in persona del
Procuratore Dott. MARCO PASSINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA l, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO FERRONI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

DI PASQUA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

FILIPPO

CIVININI

12,

presso

lo

studio

dell’avvocato PIETRO POMANTI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 23/01/2018

difende unitamente all’avvocato IVANO CONO GERMANO
FAZIO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
GASPAROLI CORRADO, CARPI CATERINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, 73, presso
studio

COLOMBA

dell’avvocato

DE

SIMONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RODINI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
GILARDI

SILVIA

CAMILLA,

CAMPAGNA

NICOLA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. TACCHINI 7,
presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RODINI
giusta proura speciale in calce al controricorso;
PINTU:i TIZIANA, RU5AT OL RnnERTú,

PIZZETTA 21MQN,

GRASSI MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
P.

TACCHINI 7,

presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO POLESE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALOMA REZZARO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
BIFFI LAURA, ANDOLFO MICHELE PAOLO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso
lo studio dell’avvocato PIETRO POMANTI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVANO
CONO GERMANO FAZIO giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrenti –

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lo

nonchè contro

COOP EDILIZIA MOZART ARL IN LCA , COMUNE VARALLO
POMBIA , PASTORE FRANCESCO, CASTRIOTTA LUCIANO,
ZAMPERLIN LAURA, BULDRINI FEDERICO, VALENTINI
ATTILIO, BATTUELLO MARIA CECILIA, CABRINI IVANO, DE

CIARAMELLA GIUSEPPE, RUSSO FRANCESCO, COVIELLO
DANIELA;

avverso

la

sentenza n.

1726/2013

intimati

della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

15/11/2017

dal Consigliere Dott. PAOLO

PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’accoglimento motivo 2 e rigetto motivo l;
udito l’Avvocato ROSANNA SERAFINI per delega;
udito l’Avvocato FEDERICA STOPPANI per delega;
udito l’Avvocato FABRIZO POLESE per delega;

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PAOLO ANNA, SILVESTRINI MARIA MONICA, ACALUSO DAVIDE,

FATTI DI CAUSA
La compagnia di assicurazione Unipol s.p.a. si opponeva all’ingiunzione di
pagamento adottata dal comune di Varallo Pombia, a norma del r.d.
14/04/1910 n. 639, in ragione di polizze cauzionali sottoscritte, dalla
cooperativa edilizia Mozart a r.l. in favore dell’ente locale, a garanzia del
pagamento di oneri di urbanizzazione relativi a una concessione a costruire.

cooperativa, posta in liquidazione coatta, e i soci della stessa che risultavano
coinvolti. Veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni
acquirenti da soci risultati assegnatari prima dell’introduzione del giudizio, e in
particolare Francesco Pastore, Corrado Gasparoli e Katia Caterina Carpi.
Il tribunale di Novara, nella contumacia di alcuni soci convenuti tra cui,
per quanto qui rileva, Claudio Di Pasqua, dichiarava la nullità dell’ingiunzione,
e condannava sia la Unipol al pagamento della minor somma parametrata alle
opere di urbanizzazione non realizzate, sia, in solido, la cooperativa e i
proprietari, soci assegnatari o aventi causa da quelli, al corrispondente
rimborso in favore della compagnia assicuratrice, ritenendo la correlativa
obbligazione “propter rem”.
La corte di appello di Torino, investita dall’impugnazione dei soci
soccombenti Monica Grassi, Simone Pizzetta, Roberto Rubat Borel e Tiziana
Pintus, nonché, in via incidentale, da Francesco Pastore oltre che dal comune,
rigettava la domanda di condanna degli assegnatari, e, dunque, dei loro aventi
causa, confermando nel resto la decisione di prime cure. Osservava che la
seconda convenzione, del 28 maggio 1999, modificativa di quella originaria, del
16 giugno 1996, e anch’essa trascritta, aveva previsto il subentro degli
assegnatari, e dei loro aventi causa, nella posizione della cooperativa
concessionaria eccezion fatta per alcuni obblighi, tra cui proprio quelli inerenti
al corrispettivo della concessione relativo alle opere di urbanizzazione.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Unipol Assicurazioni
s.p.a., affidandosi a due motivi.

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Chiamava quindi in giudizio il comune nonché, a titolo di rivalsa, la

Resistono con controricorso Caterina Carpi, Corrado Gasparoli, Claudio Di
Pasqua, Monica Grassi, Simone Pizzetta, Tiziana Pintus, Roberto Rubat Borel,
Laura Biffi, Michele Paolo Andolfo, Silvia Camilla Gilardi e Nicola Campagna.
La Unipol depositava memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 14/10/2016 veniva disposta l’acquisizione
del fascicolo di ufficio delle fasi di merito.

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione delle previsioni delle convenzioni urbanistiche, rilevando che la
corte di appello aveva fondato la sua decisione, come anticipato in parte
narrativa, sul rilievo che la seconda convenzione, del 28 maggio 1999,
modificativa di quella originaria, del 16 giugno 1996, entrambe trascritte,
aveva previsto il subentro degli assegnatari, e dei loro aventi causa, nella
posizione della cooperativa concessionaria eccezion fatta per alcuni obblighi,
tra cui proprio quelli inerenti al discusso corrispettivo della concessione relativo
alle opere di urbanizzazione. Così facendo, però, aveva omesso di considerare
che la seconda convenzione si riferiva a due mappali e non a tutta l’area
oggetto della prima convenzione. Con la conseguenza che l’esenzione
individuata non poteva essere generalizzata come invece concluso, dovendo
escludersi per gli assegnatari degli alloggi riferiti ai mappali non interessati
dalla modifica convenzionale del 1999. Nei confronti di questi ultimi e dei loro
aventi causa, pertanto, permanevano le obbligazioni ambulatorie e solidali in
parola.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 343, cod. proc. civ., poiché era stata rigettata la domanda
di condanna al rimborso anche nei confronti di Claudio Di Pasqua, Caterina
Carpi e Corrado Gasparoli, che non avevano formulato il necessario appello
incidentale in punto di carenza di legittimazione passiva.
2. In primo luogo va respinta l’eccezione sollevata da Laura Biffi e
Michele Paolo Andolfo riguardo alla pretesa inesistenza della notificazione del
ricorso nei loro confronti in quanto effettuata con unica copia conforme.
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RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dato seguito alla nomofilachia secondo cui la notificazione dell’atto
d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti,
mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace in virtù della
generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle
notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170, cod. proc. civ., ma anche

procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto d’impugnazione
ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’obbligo di fornire, anche in virtù
dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, a tutti i propri
rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del
processo (Cass., Sez. U., 05/12/2008, n. 29290 e succ. conf.).
2.1. Nel merito, il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il
secondo è fondato.
Quanto al primo motivo, non si indicano le norme di legge pretesamente
violate, e si chiede una rivalutazione interpretativa delle convenzioni
urbanistiche ricordate in parte narrativa, trascritte in modo segmentato oltre
che incompiuto, in violazione dell’autosufficienza del motivo il quale per tale
via, cioè, risulta anche aspecifico.
La suddetta valutazione rientra nel sindacato in fatto riservato al giudice
di merito e sindacabile, davanti a questa Corte, per violazione delle varie e qui
non specificate norme sull’interpretazione contrattuale, trattandosi di accordo,
ovvero nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con altro e
non sollevato profilo d’impugnativa.
Quanto al secondo motivo, esso riguarda l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva rilevata dalla corte di appello in ragione delle previsioni
pattizie inserite nella convenzione del 1999.
Si tratta del rilievo di un fatto impeditivo della imputazione soggettiva
delle obbligazioni “propter rem” quali ritenute, quelle in oggetto, già dal giudice
di prime cure che, così, aveva esaminato espressamente il profilo della
legittimazione in parola.
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per quelle disciplinate dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., il

Dunque, in coerenza con la condivisibile giurisprudenza di legittimità, si è
di fronte a un’eccezione di merito sempre rilevabile anche d’ufficio, salvo, però,
l’intervenuto giudicato (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, punto 65 della
motivazione).
Trattandosi di un’eccezione di merito la cui fondatezza risulta essere
stata espressamente esclusa in primo grado, la devoluzione al giudice d’appello

quando del caso, incidentale, pena il giudicato (cfr., in particolare dal punto
9.2. della motivazione, Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799).
Come da reiterata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il
soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro gli ordinari termini di
legge perché l’art. 334 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione incidentale
tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso”, è
applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella
proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione
principale o chiamata a integrare il contraddittorio necessario. Sicché il ricorso
incidentale prettamente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un
interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto
dell’impugnazione altrui ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza,
non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari d’impugnazione e
pertanto, in assenza di notificazione della decisione da gravare, nel termine
c.d. lungo (Cass., 07/10/2015, n. 20040, Cass., 28/10/2015, n. 21990, Cass.,
18/05/2016, n. 10243, Cass., 13/10/2017, n. 24155).
Versandosi, dunque, in ipotesi di deduzione di un errore “in procedendo”,
la Corte può e deve esaminare gli atti del fascicolo di merito, la cui acquisizione
è stata oggetto, come anticipato in narrativa, di ordinanza interlocutoria.
Dall’esame risulta che gli appellanti Carpi e Gasparoli, chiamati in primo
grado dai soci danti causa e citati con il gravame di merito degli altri soci
appellanti, avevano dedotto la carenza di legittimazione passiva, in linea
generale rispetto alla stessa natura ambulatoria dell’obbligazione, solo nella
comparsa di costituzione in appello depositata alla prima udienza (differita) del
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della sua cognizione esigeva la proposizione del gravame principale ovvero

17/05/2011. Mentre Di Pasqua, contumace in primo grado, aveva sollevato
specificatamente la questione rispetto alle previsioni della convenzione
modificativa del 1999, ma solo nella comparsa di costituzione in appello,
depositata, a seguito d’integrazione del contraddittorio, all’udienza del
29/11/2011.
In entrambi i casi si è trattato di impugnazioni adesive rispetto a quelle

assenza di pattuizioni contrarie (art. 1294 cod. civ.), fondate su una medesima
“causa obligandi” costituita dagli oneri di urbanizzazione del complesso edilizio
in zona p.e.e.p. Con la conseguenza processuale che non era possibile
usufruire del regime dell’appello incidentale tardivo, ed era invece necessario
rispettare il termine per l’impugnazione ordinaria, superato alla luce della
pubblicazione della sentenza del tribunale avvenuta il 25/01/2010.
Vero che nei confronti del Di Pasqua la corte di appello risulta aver
ordinato (a termini per l’impugnazione già spirati per la suddetta parte)
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ., ma ciò
non muta il rilievo per cui, non essendovi domande tra i debitori per
l’imputazione esclusiva della responsabilità, né di regresso anticipato per una
diversa ripartizione della stessa, non poteva ritenersi presente un litisconsorzio
necessario (Cass., 12/03/2015, n. 4938, Cass., 27/08/2013, n. 19584).
Di qui il passaggio in giudicato in “parte qua”. Cui consegue la cassazione
senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.
3. Spese compensate attese le peculiarità della complessiva controversia
e in ragione della disciplina “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il
secondo, cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e compensa le
spese.
Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2017.

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principali, in cause scindibili trattandosi di obbligazioni solidali in quanto, in

Il consig9ere estensore
Dott. P do orreca

,,SCM

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