Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1559 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.M., cittadino della Guinea – nato il (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso

dell’Avv. Ennio Cerio, giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 1709/2020 del Tribunale di Campobasso emesso

nel procedimento n. R.G. 786/2020;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, F.M., cittadino della Guinea nato il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese in seguito alle liti insorte con la famiglia della fidanzata, dopo che la donna era rimasta incinta.

3. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, in quanto lacunoso e caratterizzato da incongruenze, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale della Guinea.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione F.M., svolgendo due motivi.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”; “2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 5 TU Immigrazione”

1. Nel primo motivo si censura l’esame non adeguato delle condizioni del Paese di origine, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c).

2. Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione normativa in relazione alla protezione umanitaria, trattandosi di domanda presentata in data anteriore al 5 ottobre 2018 e avendo il Tribunale statuito che “non risultano addotti specifici motivi per ottenere un permesso di natura umanitaria nei casi ora tassativamente previsti dalla legge”, facendo così indiretto riferimento alla disciplina introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, in violazione di quanto stabilito dalle SS.UU. n. 29460 del 2019.

Il ricorso è manifestamente fondato.

3. Già il primo motivo risulta manifestamente fondato, in quanto – anche al di là di ogni ulteriore valutazione sulla natura meramente apparente della motivazione spesa in relazione allo scrutinio di non credibilità del racconto (su cui tuttavia non si appuntano in modo specifico le doglianze prospettate con il ricorso introduttivo) – non è stato assolto da parte del Tribunale l’obbligo di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, così incorrendo nella denunciata violazione della menzionata normativa. Ed invero, il Tribunale ha ristretto il suo intervento di approfondimento istruttorio al solo profilo relativo alla “situazione di particolare tensione politica o di corruzione politica o di corruzione delle autorità di polizia”, venendo meno, in tal modo, al necessario approfondimento sulla possibile esistenza, nel paese di provenienza del ricorrente, di un conflitto armato generalizzato, previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, come presupposto applicativo della relativa tutela protettiva.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente fondato posto che deve considerarsi inesistente la motivazione spesa dal Tribunale per giustificare il diniego della richiesta protezione umanitaria, dovendosi infatti riqualificare, nel suo contenuto, la doglianza originariamente proposta come violazione e falsa applicazione di legge come vizio di motivazione apparente ovvero inesistente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale

di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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