Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15589 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25529-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sondrio che aveva accolto la domanda di rimborso avanzata da B.G. della maggiore IRPEF che era stata trattenuta dal datore di lavoro, sulle somme corrispostegli a titolo di incentivo alle dimissioni, ai sensi DEL D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis.

La domanda di rimborso, presentata il 4 agosto 2009 a fronte della trattenuta fiscale operata nell’anno 2000, era basata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, Vergani, con la quale la norma nazionale sopra indicata (secondo la quale era prevista un’aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini) era stata dichiarata in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Sostiene l’Agenzia delle Entrate che erroneamente i giudici di merito avevano considerato tempestiva la domanda di rimborso, ritenendo che la decorrenza del termine quadriennale per proporre l’istanza, stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dovesse essere individuata nella data di pubblicazione della citata sentenza della Corte di giustizia, e non nella data del versamento dell’imposta.

Resiste con controricorso B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Alla stregua di tale principio, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va quindi cassata.

Poichè la domanda di rimborso del contribuente, presentata il 4 agosto 2009 è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno 2000, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in considerazione dei non univoci precedenti di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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