Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15589 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), procuratore speciale di

M.K., legale rappresentante pro tempore della ditta

Confezioni Klea, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO

VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato CAUTI ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUCCI FERNANDO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UBI LEASING SPA (OMISSIS), (già BPU ESALEASING SPA incorporata

dalla SBS LEASING SPA con l’adozione della denominazione UBI LEASING

SPA), in persona del Direttore Generale,elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio dell’avvocato

SABBADINI GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARESTA PIETRO giusta procura speciale per atto notaio

Giovanni Battista Calini n. 90509 Rep in data 28/09/2010 allegata in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

24/11/09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – M.K., titolare della cessata Confezioni Klea e rappresentata per procura speciale alle liti da L.M., ricorre per la cassazione della sentenza n. 35/10 della Corte di Appello di Ancona, pubbl. il 15.1.10 e non notificata, resa in secondo grado sull’appello proposto da lei avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1753/09, pronunciata anche nei confronti della BPU Esaleasing spa (già Esaleasing spa), di rigetto dell’opposizione dalla prima proposta avverso un decreto ingiuntivo per morosità nel pagamento di canoni di leasing, conseguito dalla seconda.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente affida le sue censure ad un motivo privo di indicazione di norme di riferimento, ma soprattutto redatto mediante l’esposizione dei fatti di causa e la generica doglianza di mancata disamina di atti e documenti già versati nei gradi di merito o di espletamento di ulteriore istruttoria.

4. – Già di per sè la tecnica di redazione del motivo non consente di isolare violazioni o false applicazioni di legge, nè specifici vizi della motivazione in relazione a fatti controversi di cui si indichi, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, anche il momento preciso in cui sarebbero stati proposti e discussi e soprattutto ogni specifico documento a tal fine rilevante, mancando la trascrizione del relativo contenuto e l’adduzione del momento e del luogo in cui esso sarebbe stato prodotto e rinvenibile agli atti di causa: e tanto comporta di per sè l’inammissibilità del ricorso per genericità della formulazione dei motivi.

5. – Del resto, incombe certamente al debitore, di cui controparte adduca la morosità, dimostrare partitamente e specificamente di avere correttamente e compiutamente adempiuto le proprie obbligazioni; non gli basta certo contestare la morosità o dedurre la produzione di documenti, di cui non riproduca poi il contenuto in modo da consentire anche a questa Corte la disamina della loro rilevanza, per invocare ufficiosi ulteriori accertamenti da parte del giudicante e l’illegittimità della mancata loro disposizione.

6. – Non viene comunque svolta alcuna censura avverso la motivazione della gravata sentenza in ordine all’identificazione del soggetto debitore, essendo stato in quella sede affermato il subentro proprio della M. all’originaria posizione contrattuale della Azzurra Confezioni: sicchè le argomentazioni sulla sussistenza della creditoria anche nei confronti della subentrante andavano analiticamente contestate con la prospettazione, di cui era per ciò stesso onerata la debitrice, di un quadro completo ed analitico dei pagamenti eseguiti in relazione alle singole scadenze, da riprodurre poi davanti al giudice di appello e da qui documentare – con le viste modalità, in ossequio al richiamato principio di autosufficienza – nelle modalità in cui era stato riprodotto in quella sede.

7. – Ne deriva l’inammissibilità pure della doglianza sulla mancata ammissione di una “perizia” contabile, non avendo la debitrice dedotto di avere, nei gradi di merito, assolto l’onere di indicare analiticamente le ragioni per le quali i singoli passaggi dei calcoli sviluppati ex adverso sarebbero andati qualificati come adeguatamente confutati dalle sue prove e controdeduzioni, ovvero messi in dubbio in modo tale da esigere di demandarne la verifica ad un consulente tecnico, anzichè da consentirne l’immediata percezione da parte del giudicante.

8. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna K. M., nella qualità e come rappresentata, al pagamento, in favore della UBI Leasing spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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