Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15589 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 15589 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 09/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 29051-2012 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. – già EQUITALIA E.T.R. S.P.A., in
201 ,Vi

persona

301

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

del

legale

rappresentante

pro-tempore,

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRECO GIOVANNI, per delega a
margine del ricorso;

- ricorrente contro

LEONE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato MASSIMO ROMATA, per delega a

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2012 del TRIBUNALE di
BRINDISI – Sezione Distaccata di FRANCAVILLA FONTANA,
depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.

margine del controricorso;

R.g.n. 29051/12
Ud. 27 maggio 2014

Ritenuto in fatto
1. Pietro Leone convenne dinanzi al Giudice di pace di Francavilla
Fontana la Equitalia E.T.R. s.p.a., chiedendo l’annullamento del
provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura, disposto

convenuta al risarcimento dei danni patiti.
L’Equitalia E.T.R., costituitasi in giudizio, eccepì il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo essa al giudice tributario,
in ragione della natura tributaria (contributi consortili) del credito posto a
fondamento del provvedimento impugnato.
Il giudice adito accolse la domanda, tranne che per la richiesta
risarcitoria, ritenuta non provata.
L’appello proposto dalla Equitalia è stato rigettato dal Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza n. 146 del
2012 del 5 giugno 2012: in particolare, il giudice d’appello ha ribadito la
giurisdizione del giudice ordinario, “sulla scorta del generale criterio di
riparto fondato sulla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi” e in
base alla “natura dell’istituto ex art. 86 d.p.r. n. 602/73 quale provvedimento
preordinato all’espropriazione forzata su beni mobili registrati”.
2. La Equitalia Sud s.p.a. — già Equitalia E.T.R. s.p.a. — propone ricorso
per cassazione, insistendo preliminarmente sull’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice a quo.
3. Pietro Leone resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2,
comma 1, e 19, comma 1, lett. e ter), del d.lgs. n. 546 del 1992 (lettera
inserita dall’art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, convertito
in legge n. 248 del 2006) ed insiste nella tesi della spettanza della
giurisdizione al giudice tributario, trattandosi di fermo amministrativo per
crediti di natura tributaria, quali sono i contributi consortili.
Il motivo è fondato, con assorbimento di ogni altra censura.
Costituisce ormai, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di
1

ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, con condanna della

queste sezioni unite quello in virtù del quale — premesso che la giurisdizione
su controversie relative a qualunque fermo amministrativo spetta al giudice
al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto
fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta
misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (tra
le tante, Cass., sez un., nn. 25983 del 2010, 5575 e 18880 del 2012) – la
giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione

emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a
crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e si estende anche
all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all’entrata
in vigore dell’art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l’art. 19
del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi
al giudice tributario: la riferibilità di quest’ultimo atto ad una procedura
alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata
dal d.P.R. n. 602 cit., depone infatti a favore della natura interpretativa della
predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il periodo
anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario,
che in materia tributaria è limitata alle controversie attinenti all’esecuzione
forzata (e salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia riconosciuto
formalmente l’inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle
somme pretese) (Cass., sez. un., nn. 10672 del 2009, 9568 del 2014).
2. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la
sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la giurisdizione del
giudice tributario, dinanzi al quale le parti vanno, quindi, rimesse, anche in
ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice
tributario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014.

del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA