Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15588 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 22/07/2020), n.15588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25785/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv.

Claudio Lucisano, dall’Avv. Natale Mangano e dall’Avv. M. Sonia

Vulcano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Claudio Lucisano, in Roma, via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte depositata il 21 giugno 2013, n. 75/30/13.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Con due distinti avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta 2004 e 2005, l’erario recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta in relazione e i costi indeducibili, avuto riguardo all’utilizzo di fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti;

– Gli atti anzidetti si incentravano su un processo verbale di constatazione del (OMISSIS), mediante il quale la Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio (OMISSIS) rilevava che la ditta INFOMEGA di M.E., cessata dal 2006 ed esercente l’attività di commercio all’ingrosso di computer e software, si poneva alla stregua di interposta fittizia fra il fornitore comunitario e l’acquirente effettivo della merce, che risultava essere la ditta Eurosistemi di P.F.;

Quest’ultima impugnava gli avvisi con due distinti ricorsi;

La CTP di Torino, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo l’incompetenza funzionale della Direzione Regionale del Piemonte ad eseguire nella specie le verifiche fiscali in funzione degli avvisi di accertamento;

– La CTR del Piemonte accoglieva, dal canto suo, l’appello erariale in punto di competenza della menzionata Direzione, ma riteneva dovesse “escludersi la ripresa IVA delle fatture INFOMEGA”;

– Contro la sentenza d’appello l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

P.F. si è costituito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso, viene censurata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente posto a carico dell’Ufficio l’onere della prova della conoscenza o conoscibilità della fittizietà delle fatturazioni da parte del contribuente, gravandola del compito di dimostrare che costui “fosse a conoscenza che l’operazione di acquisto da lui compiuta era stata preceduta da un’evasione IVA commessa a monte dal suo fornitore”;

– Il motivo è infondato ed esige il rigetto;

– In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’onere della prova che grava sull’Amministrazione si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria, cioè, la prova della partecipazione all’evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (cfr., da ultimo, Cass. n. 9851 del 2018);

– Per ius receptum, in ossequio al principio di neutralità dell’imposizione, è imprescindibile che l’Amministrazione assolva all’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode” (v. ex multis Cass. n. 9721 del 2018);

– La consolidata giurisprudenza Eurounitaria evidenzia, a sua volta, che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è a carico dell’ufficio l’onere della dimostrazione, non soltanto del carattere fittizio dell’operazione, ma anche della consapevolezza del contribuente, da intendersi quest’ultima nel solo senso che il medesimo contribuente, usando la diligenza richiesta dall’esercizio della sua professione commerciale, “non poteva non sapere” (Corte giust. UE sez. 3 n. 439 del 2006; Corte giust. UE n. 285 del 2011);

– Ciò precisato, mette in conto osservare come la pronuncia impugnata abbia opinato che, nella fattispecie, non emergessero elementi suscettibili di condurre a ritenere che la società contribuente avesse consapevolezza dell’evasione realizzata a monte dell’operazione;

– La CTR non ha affatto disatteso i parametri e i principi giurisprudenziali sopra riassunti, in quanto, non potendo ravvisare l’indetraibilità dell’IVA in base al mero presupposto della falsità soggettiva dell’operazione commerciale, ha affrontato la questione essenziale della conoscenza da parte del cessionario del carattere soggettivamente fittizio della compravendita, valorizzando il profilo della mancata prova al riguardo a cura dell’Amministrazione finanziaria;

– La difesa erariale, d’altronde, non ha dedotto in ricorso elementi indiziari dai quali dovesse evincersi la conoscibilità dell’evasione d’imposta in capo al controricorrente, nè ha adombrato profili dimostrativi, da essa prospettati e, nella specie, pretermessi dalla CTR;

– Quest’ultima, dunque, non ha abdicato al confronto con elementi indiziari utili a provare la consapevolezza in capo al contribuente dell’evasione dell’IVA, semplicemente in quanto detti elementi non sono stati compiutamente evocati;

– L’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario andava, piuttosto, ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spettava all’erario individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione;

– Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato;

– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo la misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA