Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15588 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato FIORE

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GISMONDI ROBERTO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI SRL, M.G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 247/2010 del TRIBUNALE di FERMO del 29/03/01,

depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – T.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 247/10 del 19.4.10 del Tribunale di Fermo, resa nei confronti suoi – quale debitore esecutato – e di M.G. – quale creditrice procedente – e della Calz. Giovanni Fabiani s.r.l. (quale terzo debitore), sulle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi da lui intentate in relazione alla procedura esecutiva n. 521/07 r.g.e. di quel Tribunale.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Nel processo esecutivo il debitore ha dapprima invocato la non debenza di alcune delle voci del precetto e comunque la compensazione con un controcredito con la M., ma il g.e. ha con ordinanza (del 15.10.07, dep. il 9.11.07 e com. il 24.11.07) respinto l’opposizione all’esecuzione così dispiegata e contestualmente assegnato alla procedente un quinto del credito periodico dell’esecutato; e successivamente il T. ha dispiegato opposizione agli atti esecutivi avverso siffatta ordinanza. Con la gravata sentenza il giudice delle opposizioni ha dichiarato infondata quella avverso l’ordinanza di assegnazione per difetto di specificità delle contestazioni e comunque evidenziato che sulla precedente opposizione ad esecuzione non era stata resa una sentenza, bensì un’ordinanza, riguardo alla quale peraltro ha specificato che, ove l’ordinanza, avesse avuto il contenuto della sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione il rimedio esperibile sarebbe stato quello proprio delle sentenze che decidono sull’opposizione all’esecuzione e non l’opposizione agli atti esecutivi.

4. – Il ricorrente si affida ad un articolato motivo, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., lamentando l’illegittimità della reiezione con ordinanza della dispiegata opposizione e comunque ribadendo le eccezioni di eccessività della somma pignorata e di compensazione di controcredito alimentare, nonchè sottolineando di avere comunque impugnato, con atto qualificabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’ordinanza di reiezione dell’opposizione all’esecuzione.

5. – La gravata sentenza si fonda con tutta evidenza su due distinte rationes decidendi, una delle quali non è espressamente impugnata: e cioè che l’eventuale qualificazione del provvedimento del 15.10.07 come sentenza avrebbe comportato la sua impugnabilità esclusivamente con i rimedi concessi contro le sentenze che decidono sulle opposizioni all’esecuzione e non al contrario con l’opposizione agli atti esecutivi.

6. – Avverso tale ratio decidendi autonoma dell’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, che presuppone a sua volta la qualificazione di definizione anche della precedente opposizione ad esecuzione, non è svolta alcuna censura: e, pertanto, il ricorso è inammissibile, visto che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione (il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa decidendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato), ma configura invece una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (giurisprudenza costante; tra le molte, v. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045).

7. – Del resto, effettivamente un provvedimento con cui il giudice “respinge l’opposizione all’esecuzione”, dopo avere in motivazione escluso in termini categorici la propria competenza o la fondatezza delle doglianze al riguardo dispiegate (rispettivamente, sull’eccessività della somma per duplicazione di voci e sulla deducibilità in compensazione di un credito alimentare) , integra – a parte secondarie irritualità formali – una sentenza e va impugnato coi rimedi suoi propri: vale a dire, nel regime applicabile ratione temporis per l’inappellabilità delle sentenze in tema di opposizioni ad esecuzione, con il ricorso per cassazione e non già con l’opposizione agli atti esecutivi, come invece è avvenuto nel caso in esame.

8. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3; nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione quanto alla considerazione conclusiva (punto 7); in particolare, le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dal ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della prima in ordine ai vizi motivazionali ed alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: in quanto a doversi qualificare inammissibile sarebbe stata, al contrario di quanto opina il ricorrente, la pronuncia sul merito e non quella in rito, ove ad essa si potesse per un attimo attribuire la sostanza di mero obiter dictum; e comunque perchè, come indicato al punto 7 della relazione, non è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento oggetto della gravata sentenza; in alternativa alla sua diretta configurabilità quale sentenza resa omisso medio, del resto, potrebbe considerarsi il medesimo composito provvedimento – reso poi oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi conclusa con la qui impugnata sentenza – come conclusivo della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione dispiegata dall’esecutato, ma privo dei provvedimenti di transizione alla fase di merito: ed anche in tal caso altri sarebbero stati i rimedi per dolersi di quest’ultima omissione. Pertanto, l’opposizione agli atti esecutivi non avrebbe mai potuto essere dispiegata.

4. Da tale ultima considerazione, peraltro, ritiene il Collegio di dover trarre la conclusione che la causa, oggetto della sentenza oggi qui impugnata, non avrebbe mai potuto essere iniziata: con la conseguenza che della sentenza va disposta la cassazione senza rinvio, qui adottata ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ.; infine, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere circa le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza n. 247/10 del 19.4.10 del Tribunale di Fermo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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