Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15588 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29843/2019 proposto da:

M.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M., cittadino del Bangladesh, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese per la paura di perdere la vita a causa delle persecuzioni subite. Raccontò di lavorare come commerciante e di aver avuto un negozio di elettrodomestici fino a quando ha iniziato a subire una serie di violenze da parte di soggetti sconosciuti che gli intimarono di versare delle somme di denaro. Iniziarono le violenze fisiche e per tali ragioni il richiedente decise di fuggire a (OMISSIS) dove però venne ritracciato dagli aggressori. Lasciò il paese per giungere dapprima in Libia e poi in Italia, dove apprese che il mandante delle aggressioni era il capo del villaggio da cui proveniva.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto del richiedente.

Avverso tale provvedimento M.M. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che con decreto n. 7211 pubblicato il 10 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il racconto del richiedente inattendibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da Mattuber Mitto, con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, avendo il Tribunale di Milano omesso di fissare l’udienza per l’audizione del ricorrente obbligatoria a causa della mancata effettuazione della video registrazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis predetto, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonchè degli artt. 1,6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti Dell’uomo, 46 p. 3 e 31 della direttiva 2013/32 UE, in quanto il Tribunale non ha fissato l’udienza per l’audizione istante pur in mancanza della video registrazione e non sussistendo ragioni particolari che giustificassero la decisione contestata (in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia); Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 250 nel 2007, art. 3, commi 3 e 5 e art. 8, comma 3, e art. 46.3 della direttiva numero 2013/32, art. 13 p.3. lett. a) della direttiva 2005/85 e 4 par. 3 della direttiva 2004/83″.

Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018).

Stante tali principi, è bene sottolineare come non sussista alcun automatismo tra la fissazione dell’udienza di comparizione e l’audizione del richiedente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 17717 del 2018.

In ogni caso il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 25312/2020). Infatti nel solco di quanto affermato da Cass. n. 21584-20 l’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza. Tale onere nella specie non risulta adempiuto.

Il Tribunale ha motivato adeguatamente la mancata audizione del richiedente, ritenendola non necessaria, disponendo di elementi sufficienti per definire il giudizio.

4.2. Con il secondo motivo, articolato in più censure, il ricorrente lamenta “Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4); Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5). Il Tribunale di Milano avrebbe basato la propria decisione su generiche informazioni inerenti al Bangladesh senza attivare il dovere di cooperazione istruttoria, non prendendo così in considerazione i gravi episodi di violenza presenti nel paese d’origine. Inoltre, il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la concessione della protezione umanitaria, non considerando il percorso di integrazione sostenuto dal richiedente in Italia.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto il giudice del merito con motivazione scevra di qualsivoglia vizio logico giuridico ha valutato credibile il racconto del ricorrente quando riferisce della zona di provenienza e delle sue condizioni sociali e personali mentre lo ritiene inattendibile sull’esistenza dei presupposti di persecuzione o di gravi timori nel caso di rientro nel suo paese. Tale valutazione è insindacabile in questa sede. Nè il motivo scalfisce in alcun modo tale motivazione.

In secondo luogo l’infondatezza riguarda l’asserita mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, che si concretizza nella ricerca di informazioni sul contesto di provenienza del richiedente tramite COI aggiornate ed affidabili. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrete, il Tribunale ha adempiuto a tale dovere recependo notizie da fonti accreditate, da cui ha attestato un forte stato di indigenza della popolazione del Bangladesh ma non una violenza indiscriminata, presupposto necessario ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Infine, circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto assenti i relativi presupposti tramite una motivazione scevra di vizi giuridico formali. Secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).

Il Tribunale, nel caso di specie, ha adeguatamente compiuto tale comparazione, alla luce dei criteri indicati nella sentenza 4455/2018 di questa Corte, e ha ritenuto assenti indici di vulnerabilità “che dimostrino una disparità tra la vita condotta in Italia e quella che il ricorrente sembra aver condotto nel paese d’origine”, ritenendo dunque assenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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