Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15587 del 27/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28928-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA ADRIANA 5 SC.

A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, rappresentata

e difesa dall’avvocato RICCARDO VIANELLO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL VENETO,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASIANI con incarico verbale

dell’Avvocato VIANELLO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

rigetto eccezione preliminare del controricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.M., erede del coniuge G.P., inseriva nelle proprie dichiarazioni dei redditi, relative agli anni di imposta dal 1993 al 1996, gli importi percepiti a titolo di pensione per malattia professionale concessa dal Governo belga al coniuge deceduto.

A seguito della circolare n. 302 del 25.11.1997 della Agenzia delle Entrate, che aveva riconosciuto la natura non imponibile delle pensioni di invalidità erogate dal Governo belga agli ex minatori, la contribuente, in data 22.10.1999, presentava istanza di rimborso delle ritenute versate a titolo di Irpef, pari ad Euro 6.1589, operate sugli emolumenti suddetti.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza n. 68 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Venezia che lo rigettava con sentenza del 6.10.2010. Il giudice di appello rigettava l’eccezione dell’Ufficio di tardività della domanda di rimborso, ritenendo non applicabile il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 poichè “i versamenti erano divenuti indebiti per effetto di norme sopravvenute che hanno modificato la natura del cespite”, norme individuate “nella risoluzione n. 39 del 3.3.1997 e nella circolare n. 302 del novembre 1997”; considerava applicabile il termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla data di emanazione della circolare n. 302 del 25.11.1997.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in combinato disposto con l’art. 1 preleggi, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il termine di decadenza di 18 mesi previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 vigente fino alla data del 31.12.2000; 2) falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 trattandosi di norma residuale applicabile soltanto in mancanza di disposizioni specifiche; 3) falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile esclusivamente il termine di prescrizione decennale.

La contribuente resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso perchè preclusa dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58; in ogni caso chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

L’eccezione di inammissibilità, formulata dalla controricorrente, è infondata. La L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58 della dispone che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere nei confronti dei contribuenti la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze di Irpef risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 30.6.2003 La disposizione, oltre che costituire mero “invito” rivolto agli Uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (Sez. U, Sentenza n. 2687 del 07/02/2007, Rv. 594805), è estranea alla fattispecie in esame: l’Amministrazione finanziaria non ha opposto la prescrizione ordinaria (decennale) del diritto al rimborso della eccedenza di Irpef risultante dalla dichiarazione, ma ha eccepito l’intervenuta decadenza della facoltà di richiedere il rimborso di imposta Irpef dovuta secondo la dichiarazione presentata, essendo nel frattempo decorso il termine di diciotto mesi dalla data del versamento, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 vigente ratione temporis.

2. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati. La tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in oggetto deve individuarsi in quello biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla “norma sopravvenuta” costituita dalla “circolare n. 302 del novembre 1997”, è errata sotto un duplice profilo. In materia di imposte dirette, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso è specificamente disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 che, per i versamenti diretti, prevede un termine decadenziale (di diciotto mesi all’epoca dei fatti) decorrente dalla data del versamento. Ne consegue: l’erroneità dell’applicazione del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, valevole nella sola ipotesi residuale di “mancanza di disposizioni specifiche”; l’erroneità della fissazione della decorrenza del termine dalla data di emanazione della circolare in materia, peraltro non costituente fonte di diritto ma interpretazione dell’amministrazione non vincolante sul piano del diritto oggettivo.

3. Il terzo motivo è assorbito.

Il ricorso deve essere accolto. Essendo pacifico che i versamenti sono stati effettuati negli anni di imposta dal 1993 al 1996 e che l’istanza di rimborso è stata presentata in data 22.10.1999, la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto e può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente, attesa la tardività dell’istanza di rimborso.

Si compensano le spese dell’intero giudizio per ragioni di giustizia sostanziale, attesa la riconosciuta natura non reddituale delle somme versate da organismi previdenziali esteri in dipendenza di malattie professionali.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA