Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15587 del 22/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 22/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 22/07/2020), n.15587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7465/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è
dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CO.DI.SAN. S.P.A., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rapp.ta e
difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Giammarco Abbadessa del Foro di Catania, elett. dom.ta presso lo
studio dall’avv. Gaetano Alessi del Foro di Roma, in Roma, Piazza
Martiri di Belfiore, 2;
– controricorrente –
e
SE.RI.T. SICILIA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, Sez. Stacc. Di Catania, n. 497/34/2010 depositata il 13
dicembre 2010, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre
2019 dal Consigliere Luigi Nocella.
Fatto
RITENUTO
che:
CO.DI.SAN. S.p.A. impugnava innanzi alla CTP di Catania la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale l’11.02.2008 dalla Concessionaria SE.RI.T. s.p.a., con il quale questa chiedeva il pagamento di IRPEG, IRAP ed IVA relative all’esercizio 2003.
L’adita CTP con sentenza n. 944/06/2009 accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato, rilevando l’avvenuto pagamento dei crediti azionati. Su appello dell’Agenzia, già evocata in giudizio in primo grado, la CTR della Sicilia Sez. Stacc. di Catania ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, con la quale ha integralmente confermato la sentenza appellata.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14.03.2011, articolando due motivi di censura.
La CO.DI.SAN. ha notificato controricorso.
Dopo aver ottenuto la sospensione del giudizio giusta ordinanza del 26.09.2017, la controricorrente prima memoria di produzione di documenti e quindi ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi documentazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, per il condono della lite pendente e dell’avvenuta presentazione della relativa domanda all’Agenzia delle Entrate ed evidenziando di non aver mai ricevuto dall’Agenzia notifica di un provvedimento di diniego della definizione.
Nell’udienza camerale del 12 novembre 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
L’Agenzia ha denunciato omesso esame di un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione della L. n. 286 del 2002, art. 4, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. l, comma 1011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con istanza del 19 settembre 2019 la ricorrente, come rappresentata in giudizio, ha chiesto a sua volta declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo che “si è avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11…..” e di aver altresì effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come provato dalla quietanza di pagamento prodotta fin dal 3.10.2017.
Pur non avendo l’Agenzia dato espressamente atto dell’avvenuto esame ed accoglimento dell’istanza di condono, concorrono tutti i presupposti richiesti dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017, secondo il quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse”. Pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per definizione della lite tributaria prevista dalla norma invocata, non risultando presentata a tutt’oggi, ben oltre il 31.12.2018, istanza di trattazione del processo da parte dell’Agenzia ricorrente.
L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020