Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15587 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS), nuova denominazione della

Società per azione risultante dalla incorporazione di Sanpaolo IMI

Spa in Banca Intesa Spa, quale mandatario della Società per la

Gestione di Attività – S.G.A. Spa, (intervenuta fra essa SGA ed il

Banco di Napoli Spa incorporato in Sanpaolo IMI) nonchè quale

procuratore della SGA Spa conferita dalla società per la Gestione di

Attività Spa a favore del Sanpaolo IMI SPA e per esso a INTESA

SANPAOLO SPA che in dipendenza della fusione di SANPAOLO IMI SPA in

BANCA INTESA SPA, con contestuale modifica della ragione sociale in

INTESA SANPAOLO SPA è subentrata alla società incorporata, in

persona del quadro direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI SERIO VITO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIGLIO ANASTASIA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2010 del TRIBUNALE di TARANTO del

26/02/2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Intesa San Paolo spa (quale mandataria di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. spa, succeditrice della titolare del credito azionato esecutivamente) ricorre per la cassazione della sentenza n. 552/10 del Tribunale di Taranto, pubbl. il 29.3.10 e addotta come notificata il 27.4.10, resa sulla domanda di opposizione agli atti esecutivi e di estinzione di ipoteca proposta da G. M. in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 425/96 r.g.e. di quel Tribunale ad istanza del Banco di Napoli spa;

resiste il M. con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza ed inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente si affida a tre motivi, con cui censura: la qualificazione, data dal primo giudice, della domanda quale opposizione agli atti esecutivi anzichè all’esecuzione;

il rilievo della virtuale soccombenza della procedente, dipendente da una pronuncia di illegittimità costituzionale successiva all’atto ritenuto viziato; la contraddittorietà della motivazione in ordine all’accoglimento della domanda di estinzione dell’ipoteca, incompatibile con l’opposizione agli atti esecutivi.

4. – il controricorrente lamenta, dal canto suo, l’inammissibilità o l’infondatezza dei motivi.

5. – Orbene, il primo motivo è manifestamente infondato: soltanto nell’intestazione la gravata sentenza viene qualificata come resa su “opposizione agli atti esecutivi”, ma da subito atto che le domande dispiegate erano almeno due, una prima, di nullità del pignoramento per difetto di notifica e l’altra di declaratoria di inesistenza del diritto del procedente per estinzione dell’ipoteca; sicchè definisce, coerentemente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 16 novembre 2005 n. 23084), cessata la materia del contendere in ordine all’opposizione agli atti esecutivi cui con tutta evidenza – riguardando un vizio della notificazione – si riconduce la prima doglianza. La seconda domanda non viene affatto qualificata come opposizione ad atti esecutivi, neppure quando viene compiutamente esaminata nel merito.

6. – Anche il secondo motivo è infondato: a ben leggere la motivazione della gravata sentenza, la soccombenza virtuale è ravvisata nella mancata produzione, ascrivibile appunto alla procedente, dell’avviso di ricevimento di una notifica che si presuppone essere ab initio avvenuta a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.: la problematica della “compiuta giacenza” sollevata dall’odierna ricorrente è quindi del tutto fuori luogo, visto che la mancata produzione dell’avviso suddetto comporta, stando anche in questo caso alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notifica (per tutte, si veda Cass. 4 giugno 2010 n. 13639, per la quale la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione).

7. – Il terzo motivo è, poi, inammissibile per difetto di interesse e, comunque, infondato: la ricorrente non indica quale conseguenza favorevole deriverebbe dalla prospettata incongruità tra l’addotta qualificazione dell’azione quale opposizione agli atti esecutivi e l’incompatibile oggetto della domanda di estinzione dell’ipoteca, ma comunque tale incongruità difetta del tutto, essendo evidente che tale domanda è stata trattata nel merito senza alcuna previa qualificazione del tipo di quella indicata dalla ricorrente.

8. – In conclusione, si propone il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del terzo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti hanno entrambe presentato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, pur non comparendo in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio:

– di dovere preliminarmente rilevare che la qui gravata sentenza, nella parte in cui provvede sulla domanda di declaratoria di inesistenza del diritto del procedente per estinzione dell’ipoteca, esulante o meno dal paradigma delle opposizioni esecutive in senso stretto, non era sottoposta al regime di non appellabilità imposto dal testo, vigente al momento della sua pubblicazione, dell’art. 616 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso diretto per cassazione come invece dispiegato; – quanto agli altri motivi, comunque di fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente e controbattute da quella della controricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della prima in ordine ai vizi motivazionali ed alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: in quanto permane la rilevata duplicità delle azioni, una sola delle quali qualificata come opposizione agli atti esecutivi; ed in quanto vengono ora soltanto prospettate, contrariamente a quanto risulta dal tenore testuale della gravata sentenza, da un lato la completezza della notifica ab origine operata a mezzo posta, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, e, dall’altro, la doglianza nel merito della domanda di estinzione dell’ipoteca.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va – ad avviso del Collegio – dichiarato inammissibile; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Intesa SanPaolo spa, quale mandataria di Società per la Gestione di Attività -S.G.A. spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di G. M., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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