Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15586 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26069-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO

25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO MIMOLA, GIUSEPPE FEDELI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 2.1.2008 G.A., in qualità di tutore del coniuge S.T., sottufficiale dei Carabinieri, chiedeva il rimborso della eccedenza Irpef ritenuta dal sostituto di imposta (Inpdap) a decorrere dalla data di collocamento a riposo del coniuge (1.7.1997), sulla parte di reddito percepito a titolo di pensione costituita dalla indennità di aeronavigazione, considerata imponibile per l’intero importo anzichè nella misura del 50% dell’ammontare, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, G.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che con sentenza n. 144 del 2009 dichiarava inammissibile il ricorso per le annualità sino al 2003, mentre lo accoglieva per le annualità successive.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che lo rigettava con sentenza del 9.2.2011. Il giudice di appello riteneva che, poichè l’agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 non è espressamente limitata al periodo in cui il beneficiario è in servizio, essa deve essere applicata anche quando costui si trova in quiescenza.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 e del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 53 e 59.

Deposita memoria.

G.A., in qualità di tutore del coniuge S.T., resiste con controricorso chiedendo di rigettare il ricorso principale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha stabilito che l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica in ragione della particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25642 del 21/12/2015, Rv. 638081; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16319 del 28/06/2013, Rv. 627141).

Il ricorso deve pertanto essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio considerato che la citata giurisprudenza di legittimità si è consolidata successivamente alla instaurazione del presente procedimento.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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