Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15586 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22109/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 19.6.08,

depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 18 luglio 2008 la CTR abruzzese, sezione staccata di Pescara, respinge l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di C. G., intermediario delle assicurazioni, confermando l’accoglimento della domanda di rimborso dell’IRAP relativa agli anni dal 2000 al 2004. Motiva la decisione ritenendo che: a) il contribuente non utilizza, per la sua attività, lavoratori dipendenti o autonomi ovvero co. co. co; b) gli altri componenti di costo e le quote di ammortamento dei beni strumentali hanno valori compatibili con un normale e personale svolgimento dell’attività; c) il reddito complessivo non scaturisce, dunque, da quella parte aggiuntiva di profitto che deriva da lavoro dipendente o da supporti tecnici e logistici”.

“Il 12 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; il contribuente non svolge attività difensiva. Con l’unico motivo la ricorrente infondatamente chiede la cassazione della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Sostiene, ^infatti, che l’attività d’intermediario delle assicurazioni, comportando la presentazione da parte del contribuente del quadro RG, sarebbe soggetta al presupposto impositivo IRAP, in quanto attività di impresa. La ricorrente si rifà al pregresso orientamento secondo il quale la similare attività di agente o rappresentante di commercio (ancorchè operante in regime di contabilità semplificata) – i cui redditi, riferendosi a un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d’impresa – sarebbe soggetta ad IRAP (es. Cassazione civile sez. trib., 30 marzo 2007, n. 7899 – Foro it. 2007, 11, 1, 3121)”.

“Tale orientamento è, però, da ritenersi del tutto superato in ragione di Cassazione civile sez. un., 26 maggio 2009, n. 12108 (Foro it. 2009, 10, 1^, 2651): In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c, l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 3 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente… dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”. In applicazione di tali principi, la sentenza della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile a IRAP C.G., va confermata, in quanto, incontestato l’accertamento in fatto riguardante l’ausilio dei soli strumenti necessari all’espletamento dell’attività di intermediario delle assicurazioni, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al più recente orientamento, dato che l’assenza di dipendenti esclude ulteriormente che si concretizzi il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa IRAP e interpretato dalle Sezioni Unite.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che il ricorso è stato regolarmente notificato in data 12-15 ottobre 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue il rigetto del ricorso, senza pronunzia in punto di spese mancando la costituzione del contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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